NASpI o cassa integrazione: decide il rapporto di lavoro, non il reddito perso
Due tutele contro lo stesso problema — lo stipendio che manca — ma con presupposti opposti: la NASpI presuppone che il rapporto sia finito, la CIG che sia ancora in piedi. Con requisiti, misure e durate che i quiz scambiano di continuo
Gli ammortizzatori sociali si dividono in due famiglie che rispondono a situazioni diverse: la tutela in costanza di rapporto — il rapporto c'è ancora, l'orario è sospeso o ridotto — e la tutela della disoccupazione — il rapporto è cessato. Confonderle è l'errore più frequente della materia, perché entrambe si traducono in un assegno mensile INPS.
NASpI: la disoccupazione involontaria
La NASpI ha sostituito ASpI e mini-ASpI dal 1° maggio 2015. Spetta ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l'occupazione. Sono esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e, con disciplina speciale, gli operai agricoli.
I requisiti (art. 3)
- essere in stato di disoccupazione;
- poter far valere, nei quattro anni precedenti, almeno tredici settimane di contribuzione.
La NASpI spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nella procedura di conciliazione ex art. 7 L. 604/1966. Non spetta, di regola, per le dimissioni volontarie.
Il requisito anti-abuso del 2025
La legge di bilancio 2025 ha aggiunto la lettera c-bis) all'art. 3: per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025, chi si è dimesso volontariamente da un rapporto a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti deve poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione maturate dopo quelle dimissioni. Serve a contrastare le dimissioni seguite da una breve riassunzione al solo scopo di ottenere l'indennità. Restano fuori dal computo le dimissioni per giusta causa, quelle nel periodo protetto di maternità e paternità e la risoluzione consensuale in sede di conciliazione. La regola non incide su importo e durata.
Misura, durata, décalage
- Misura: 75% della retribuzione mensile di riferimento, se questa è pari o inferiore a una soglia rivalutata ogni anno; sopra quella soglia, 75% della soglia più il 25% della differenza, entro un massimale rivalutato ISTAT.
- Durata: pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
- Décalage: riduzione del 3% al mese dal primo giorno del sesto mese di fruizione — non del quarto, come prevedeva il testo originario — e dal primo giorno dell'ottavo mese per chi alla domanda ha compiuto 55 anni.
Domanda, decadenza, anticipazione
La domanda va presentata all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione; la prestazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione, o dal giorno dopo la domanda se presentata più tardi. L'erogazione è condizionata alla partecipazione alle politiche attive (art. 7). La NASpI può essere liquidata anticipatamente in unica soluzione come incentivo all'autoimprenditorialità: sul punto la Corte costituzionale, con la sentenza 90/2024, ha dichiarato illegittimo l'obbligo di restituzione integrale quando l'attività cessi per causa incolpevole.
DIS-COLL
È la disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e senza partita IVA; è estesa ad assegnisti e dottorandi con borsa. Dal 1° gennaio 2022 la durata massima è di dodici mesi ed è riconosciuta la contribuzione figurativa, prima esclusa. Il termine di decadenza per la domanda è lo stesso della NASpI: sessantotto giorni.
Integrazione salariale: il rapporto resta in piedi
La CIG interviene quando l'orario è sospeso o ridotto ma il rapporto non si interrompe. La fonte organica è il D.Lgs. 148/2015, riformato dalla L. 234/2021 che dal 1° gennaio 2022 ne ha universalizzato la platea.
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Beneficiari | Lavoratori subordinati, apprendisti inclusi, con almeno 30 giorni di anzianità presso l'unità produttiva |
| Misura | 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, entro massimali ISTAT |
| Durata massima complessiva | 24 mesi (CIGO + CIGS) in un quinquennio mobile per unità produttiva; 30 mesi per edilizia e affini |
| Contribuzione addizionale | Cresce con l'uso: 9% fino a 52 settimane nel quinquennio, 12% fino a 104, 15% oltre |
| Contribuzione figurativa | Sì, utile per diritto e misura della pensione |
CIGO e CIGS: campo e causali
- CIGO — imprese industriali, edili e assimilate. Causali (art. 11): a) eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai lavoratori, comprese le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. Durata: massimo 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a 52 settimane; oltre le 52 consecutive serve un periodo di almeno 52 settimane di normale attività prima di una nuova domanda.
- CIGS — causali (art. 21): a) riorganizzazione aziendale, b) crisi aziendale, c) contratto di solidarietà. Durata: 24 mesi per la riorganizzazione, 12 per la crisi, fino a 36 per la solidarietà.
I fondi di solidarietà
Per i settori non coperti da CIGO e CIGS esistono i fondi bilaterali di categoria, il FIS (Fondo di Integrazione Salariale, residuale presso l'INPS) e i fondi territoriali delle Province autonome. Erogano assegni di integrazione salariale analoghi. È la parte del sistema che rende oggi la tutela pressoché universale.
Il confronto, in una tabella
| NASpI | Integrazione salariale | |
|---|---|---|
| Fonte | D.Lgs. 22/2015 | D.Lgs. 148/2015 |
| Presupposto | Rapporto cessato involontariamente | Rapporto in corso, orario sospeso o ridotto |
| Misura | 75% (con la formula sopra soglia) | 80% della retribuzione per le ore non prestate |
| Requisito d'ingresso | 13 settimane di contribuzione nei 4 anni | 30 giorni di anzianità nell'unità produttiva |
| Durata | Metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni | 24 mesi nel quinquennio mobile (30 per l'edilizia) |
| Riduzione nel tempo | 3% al mese dal 6° mese (dall'8° se ≥ 55 anni) | Nessuna: cresce invece il contributo addizionale a carico dell'impresa |
| Termine per la domanda | 68 giorni a pena di decadenza | Domanda dell'impresa, previa consultazione sindacale |
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Fonti. D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, artt. 1-8 e 15 (NASpI e DIS-COLL). D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 20, 21 e 22 (integrazione salariale). L. 30 dicembre 2021 n. 234 (riforma degli ammortizzatori). L. 30 dicembre 2024 n. 207, legge di bilancio 2025 (requisito anti-abuso NASpI). Corte cost., sent. n. 90/2024. L. 15 luglio 1966 n. 604, art. 7.