Collocamento mirato: le quote della L. 68/1999 e le soglie che si scambiano
Uno, due, sette per cento: la scala delle assunzioni obbligatorie dipende dall'organico. Ma la soglia che dà accesso al collocamento mirato è un'altra ancora, e non coincide con quella che definisce l'invalido civile
Il collocamento mirato della L. 68/1999 è il sistema di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Interessa doppiamente chi prepara un concorso: è materia d'esame nelle prove di diritto del lavoro e legislazione sociale, ed è la fonte delle riserve di posti che compaiono nei bandi.
Cosa cambia rispetto al vecchio collocamento obbligatorio
La L. 68/1999 supera la logica della L. 482/1968, che funzionava per avviamento numerico: si assumeva un nominativo dalla graduatoria, senza guardare a cosa quella persona sapesse fare. L'art. 2 introduce invece la valutazione di capacità lavorativa, attitudini e mansioni, con strumenti di sostegno e rimozione delle barriere. Da qui il nome: mirato perché mira a collocare la persona giusta nel posto giusto, non a riempire una casella.
Chi sono i beneficiari (art. 1)
| Categoria | Soglia |
|---|---|
| Invalidi civili | Riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% |
| Invalidi del lavoro (INAIL) | Grado di invalidità superiore al 33% |
| Non vedenti e sordi | In quanto tali |
| Invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio | Secondo le rispettive tabelle |
Le quote d'obbligo (art. 3)
I datori di lavoro pubblici e privati devono avere alle proprie dipendenze lavoratori delle categorie protette in questa misura:
| Organico | Lavoratori con disabilità da assumere |
|---|---|
| Da 15 a 35 dipendenti | 1 lavoratore |
| Da 36 a 50 dipendenti | 2 lavoratori |
| Oltre 50 dipendenti | 7% dei lavoratori occupati |
Oltre i 50 dipendenti si aggiunge un ulteriore 1% riservato alle altre categorie protette — orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, profughi rimpatriati (art. 18 c. 2). È una quota distinta, che non si somma dentro il 7% ma vi si affianca.
Le regole speciali
- Partiti politici, organizzazioni sindacali e non profit della solidarietà sociale, assistenza e riabilitazione: la quota si computa solo sul personale tecnico-esecutivo e con funzioni amministrative;
- servizi di polizia e protezione civile: il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi;
- gli obblighi sono sospesi per le imprese in cassa integrazione straordinaria, in procedura di mobilità e nelle altre situazioni di crisi indicate dal comma 5, in proporzione all'attività effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.
Come si assume
- richiesta nominativa o numerica: la richiesta nominativa è stata liberalizzata dal Jobs Act (D.Lgs. 151/2015), che ha anche abrogato il vecchio comma 2 dell'art. 3;
- iscrizione negli elenchi del collocamento mirato tenuti dai servizi competenti — i Centri per l'Impiego — con graduatoria;
- convenzioni di inserimento lavorativo (art. 11): programmi personalizzati, tirocini con finalità formative, possibilità di deroghe concordate. Sono lo strumento che dà corpo alla logica "mirata";
- prospetto informativo annuale e certificazione di ottemperanza, che è condizione per partecipare a gare pubbliche e accedere a benefici.
La vigilanza in materia è dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il versante concorsuale: due cose diverse
Nei concorsi pubblici la L. 68 produce due effetti che non vanno confusi:
- le selezioni interamente riservate alle categorie protette, cioè procedure dedicate;
- la riserva di quota all'interno di concorsi aperti a tutti, che opera sui posti messi a bando.
Sono strade distinte: nella prima si concorre solo con altri riservatari, nella seconda si concorre con tutti e la riserva incide sull'assegnazione finale dei posti. Approfondimento sul funzionamento delle quote nei bandi: riserve di posti nei concorsi pubblici.
Provate i quesiti di diritto del lavoro e previdenza o consultate il report di studio della materia.
Fonti. L. 12 marzo 1999 n. 68, artt. 1, 2, 3, 11 e 18. L. 30 marzo 1971 n. 118, art. 2. D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (modifiche all'art. 3 e alla richiesta nominativa). L. 2 aprile 1968 n. 482 (previgente collocamento obbligatorio). D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 149 (Ispettorato Nazionale del Lavoro).