RIPAM 3997

Collocamento mirato: le quote della L. 68/1999 e le soglie che si scambiano

Uno, due, sette per cento: la scala delle assunzioni obbligatorie dipende dall'organico. Ma la soglia che dà accesso al collocamento mirato è un'altra ancora, e non coincide con quella che definisce l'invalido civile

Il collocamento mirato della L. 68/1999 è il sistema di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Interessa doppiamente chi prepara un concorso: è materia d'esame nelle prove di diritto del lavoro e legislazione sociale, ed è la fonte delle riserve di posti che compaiono nei bandi.

Cosa cambia rispetto al vecchio collocamento obbligatorio

La L. 68/1999 supera la logica della L. 482/1968, che funzionava per avviamento numerico: si assumeva un nominativo dalla graduatoria, senza guardare a cosa quella persona sapesse fare. L'art. 2 introduce invece la valutazione di capacità lavorativa, attitudini e mansioni, con strumenti di sostegno e rimozione delle barriere. Da qui il nome: mirato perché mira a collocare la persona giusta nel posto giusto, non a riempire una casella.

Chi sono i beneficiari (art. 1)

CategoriaSoglia
Invalidi civiliRiduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
Invalidi del lavoro (INAIL)Grado di invalidità superiore al 33%
Non vedenti e sordiIn quanto tali
Invalidi di guerra, civili di guerra e per servizioSecondo le rispettive tabelle
Due soglie diverse per due invalidità diverse. Per l'invalido civile serve una riduzione della capacità lavorativa oltre il 45%; per l'invalido del lavoro assicurato INAIL basta oltre il 33%. E nessuna delle due va confusa con il 33% dell'art. 2 L. 118/1971, che è la soglia per essere invalido civile, non per accedere al collocamento mirato. Chi ha il 40% è invalido civile ma non entra nelle liste.

Le quote d'obbligo (art. 3)

I datori di lavoro pubblici e privati devono avere alle proprie dipendenze lavoratori delle categorie protette in questa misura:

OrganicoLavoratori con disabilità da assumere
Da 15 a 35 dipendenti1 lavoratore
Da 36 a 50 dipendenti2 lavoratori
Oltre 50 dipendenti7% dei lavoratori occupati

Oltre i 50 dipendenti si aggiunge un ulteriore 1% riservato alle altre categorie protette — orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, profughi rimpatriati (art. 18 c. 2). È una quota distinta, che non si somma dentro il 7% ma vi si affianca.

La scala non è proporzionale, è a scaglioni. Fino a 35 dipendenti si deve un lavoratore, non una percentuale. Da 36 a 50 se ne devono due. Solo oltre i 50 si passa al calcolo percentuale. Un distrattore classico applica il 7% a un'azienda di 40 dipendenti: aritmeticamente plausibile, giuridicamente sbagliato.

Le regole speciali

  • Partiti politici, organizzazioni sindacali e non profit della solidarietà sociale, assistenza e riabilitazione: la quota si computa solo sul personale tecnico-esecutivo e con funzioni amministrative;
  • servizi di polizia e protezione civile: il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi;
  • gli obblighi sono sospesi per le imprese in cassa integrazione straordinaria, in procedura di mobilità e nelle altre situazioni di crisi indicate dal comma 5, in proporzione all'attività effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.

Come si assume

  • richiesta nominativa o numerica: la richiesta nominativa è stata liberalizzata dal Jobs Act (D.Lgs. 151/2015), che ha anche abrogato il vecchio comma 2 dell'art. 3;
  • iscrizione negli elenchi del collocamento mirato tenuti dai servizi competenti — i Centri per l'Impiego — con graduatoria;
  • convenzioni di inserimento lavorativo (art. 11): programmi personalizzati, tirocini con finalità formative, possibilità di deroghe concordate. Sono lo strumento che dà corpo alla logica "mirata";
  • prospetto informativo annuale e certificazione di ottemperanza, che è condizione per partecipare a gare pubbliche e accedere a benefici.

La vigilanza in materia è dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il versante concorsuale: due cose diverse

Nei concorsi pubblici la L. 68 produce due effetti che non vanno confusi:

  1. le selezioni interamente riservate alle categorie protette, cioè procedure dedicate;
  2. la riserva di quota all'interno di concorsi aperti a tutti, che opera sui posti messi a bando.

Sono strade distinte: nella prima si concorre solo con altri riservatari, nella seconda si concorre con tutti e la riserva incide sull'assegnazione finale dei posti. Approfondimento sul funzionamento delle quote nei bandi: riserve di posti nei concorsi pubblici.

Tre numeri, tre significati. 33% = soglia per essere invalido civile (L. 118/1971). 46% (cioè "oltre il 45%") = accesso al collocamento mirato. 7% = quota d'obbligo sopra i 50 dipendenti. Se li tenete separati, la maggior parte dei quesiti su questa materia si risolve da sola.

Provate i quesiti di diritto del lavoro e previdenza o consultate il report di studio della materia.

Fonti. L. 12 marzo 1999 n. 68, artt. 1, 2, 3, 11 e 18. L. 30 marzo 1971 n. 118, art. 2. D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (modifiche all'art. 3 e alla richiesta nominativa). L. 2 aprile 1968 n. 482 (previgente collocamento obbligatorio). D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 149 (Ispettorato Nazionale del Lavoro).

RIPAM Studio - Preparazione Concorsi Pubblici

Autore: Francesco Capurso

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