RIPAM 3997

Contratto a termine: nella PA il decreto dignità non si applica

Le causali e il tetto dei 24 mesi del D.Lgs. 81/2015 sono esclusi per le pubbliche amministrazioni. E soprattutto: nel pubblico il contratto illegittimo non si converte mai a tempo indeterminato

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dagli artt. 19-29 del D.Lgs. 81/2015. Le pubbliche amministrazioni lo usano, ma non con le stesse regole: una parte della disciplina è espressamente esclusa per loro, e la sanzione più importante — la conversione a tempo indeterminato — nel pubblico non esiste. È il punto in cui si giocano i quesiti più insidiosi della materia.

La regola generale: 12 mesi liberi, 24 con causale

L'art. 19 c. 1 fissa l'impianto: al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Si può andare oltre — ma mai oltre i ventiquattro — solo in presenza di almeno una di queste condizioni:

  1. i casi previsti dai contratti collettivi ex art. 51;
  2. in assenza di previsioni collettive, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  3. la sostituzione di altri lavoratori.
La lettera b) è a termine, e il termine slitta. La condizione delle esigenze tecnico-organizzative individuate dalle parti nasce con il D.L. 48/2023 come regime transitorio ed è stata prorogata più volte: oggi il testo dice 31 dicembre 2026. È un dato normativo con una data dentro: conviene sempre verificare se nel frattempo è stato spostato ancora.

Se un contratto supera i dodici mesi senza una di quelle condizioni, l'art. 19 c. 1-bis dispone che si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del dodicesimo mese — non dall'inizio. Il tetto dei ventiquattro mesi (art. 19 c. 2) vale poi per la successione di contratti tra gli stessi soggetti per mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione, e computa anche le missioni svolte in somministrazione.

Proroghe, rinnovi e stop & go

IstitutoRegola (art. 21)Sanzione
Proroghe e rinnoviLiberi nei primi 12 mesi; oltre, solo con le condizioni dell'art. 19 c. 1Trasformazione a tempo indeterminato
Numero di prorogheMax 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti, e solo se la durata iniziale è inferiore a 24 mesiTrasformazione dalla quinta proroga
Stop & goRiassunzione entro 10 giorni (contratto fino a 6 mesi) o 20 giorni (contratto oltre 6 mesi)Il secondo contratto si trasforma
Contratto "assistito"Un ulteriore contratto di max 12 mesi stipulato presso l'Ispettorato territorialeTrasformazione se la procedura non è rispettata
Due numeri da non scambiare. Le proroghe sono al massimo quattro in ventiquattro mesi, non quattro per contratto. E lo stop & go si misura sulla durata del primo contratto: dieci o venti giorni a seconda che superi o meno i sei mesi. Le attività stagionali sono fuori da entrambi i limiti.

La forma scritta e l'eccezione dei dodici giorni

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, di cui va consegnata copia al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. Unica eccezione: i rapporti di durata non superiore a dodici giorni (art. 19 c. 4). Attenzione al dettaglio: se manca la forma scritta cade il termine, non il contratto — che resta in piedi a tempo indeterminato.

E adesso la PA: l'esclusione dell'art. 19 c. 5-bis

Qui la materia si biforca. Il comma 5-bis dell'art. 19 stabilisce che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente al D.L. 87/2018 (il cosiddetto decreto dignità). Stessa esclusione, con formula identica, per le università private, gli istituti pubblici di ricerca e chi è chiamato a svolgere attività di insegnamento e ricerca.

Non significa che alla PA non si applichi nulla: l'art. 36 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 rinvia espressamente agli "articoli 19 e seguenti" del D.Lgs. 81/2015. Significa che è esclusa la parte sulle causali del comma 1. Il rinvio dell'art. 36 porta con sé anche un'esclusione esplicita: il diritto di precedenza, che nel pubblico si applica al solo personale reclutato tramite avviamento ex art. 35 c. 1 lett. b).

Quando una PA può assumere a termine

L'art. 36 costruisce un sistema a due livelli:

  • comma 1 — per le esigenze connesse al fabbisogno ordinario le PA assumono esclusivamente con contratti a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento dell'art. 35;
  • comma 2 — il tempo determinato, la somministrazione e le altre forme flessibili sono ammessi soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, e comunque nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento dell'art. 35.

Due precisazioni che compaiono spesso nei quesiti: non si può ricorrere alla somministrazione per funzioni direttive e dirigenziali; e per prevenire il precariato le amministrazioni sottoscrivono i contratti a termine con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie di concorso a tempo indeterminato, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata in graduatoria.

Il divieto di conversione: il comma 5

«In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.»
— art. 36 c. 5, D.Lgs. 165/2001

È la conseguenza necessaria dell'art. 97 Cost.: agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, e nessun abuso datoriale può creare una scorciatoia che lo aggiri. Il lavoratore non resta senza tutela — ha il risarcimento, e restano responsabilità dirigenziale e sanzioni — ma non ottiene il posto.

Come si riconosce il quesito. Se la domanda dice "il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato", state ragionando nel privato. Se compare "pubblica amministrazione", "ente pubblico" o "amministrazione dello Stato", la trasformazione è esclusa e la risposta giusta parla di risarcimento del danno. Stesso fatto, due esiti opposti.

Il quadro in una tabella

Datore privatoPubblica amministrazione
FonteD.Lgs. 81/2015, artt. 19-29Art. 36 D.Lgs. 165/2001 + artt. 19 ss. D.Lgs. 81/2015
Causali del c. 1Si applicanoEscluse (art. 19 c. 5-bis): vale la disciplina anteriore al D.L. 87/2018
PresuppostoLibero entro 12 mesiSolo esigenze temporanee o eccezionali, con procedura selettiva
Diritto di precedenzaSolo per il personale da avviamento (art. 35 c. 1 lett. b)
Sanzione dell'abusoConversione a tempo indeterminatoMai conversione: risarcimento del danno + responsabilità
Contratti collettivi richiamatiCCNL di settoreCCNL stipulati dall'ARAN (art. 36 c. 2-bis)

C'è poi un'ipotesi speciale di introduzione recente (art. 36 c. 2.1): quando un dipendente pubblico fruisce di aspettativa non retribuita, l'amministrazione può coprire la vacanza con un contratto a termine di durata massima trentasei mesi e comunque non superiore all'aspettativa, previa procedura selettiva conforme all'art. 35. Quel servizio è poi valorizzato nei concorsi, anche con riserve di posti fino al 10% di quelli messi a concorso.

Il controllo sull'uso del lavoro flessibile è affidato a un rapporto informativo annuale che ogni amministrazione trasmette entro il 31 gennaio agli organismi indipendenti di valutazione e al Dipartimento della funzione pubblica, che ne riferisce al Parlamento (art. 36 c. 3).

Mettete alla prova la distinzione con i quesiti di diritto del lavoro e previdenza, oppure ripassate il quadro completo nel report di studio della materia.

Fonti. D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, artt. 19, 20, 21 e 22. D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 35 e 36 (commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 3 e 5). D.L. 12 luglio 2018 n. 87, conv. L. 9 agosto 2018 n. 96, art. 1 c. 3. D.L. 4 maggio 2023 n. 48, conv. L. 3 luglio 2023 n. 85, art. 24. Art. 97 Cost.

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Autore: Francesco Capurso

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