Contributi non versati: la pensione spetta lo stesso, ma non per sempre
L'automaticità delle prestazioni dell'art. 2116 c.c. protegge il lavoratore dall'inadempimento del datore. Il limite è la prescrizione — e i termini non sono quelli che quasi tutti ricordano
Il sistema previdenziale si regge sulla contribuzione. Ma cosa succede se il datore non versa? La risposta del nostro ordinamento è netta e va conosciuta con precisione, perché è costruita su tre norme che i quesiti amano incrociare: l'art. 2115 c.c. su chi deve pagare, l'art. 2116 c.c. sull'automaticità delle prestazioni e l'art. 3 della L. 335/1995 sulla prescrizione.
Chi versa, e chi risponde del versamento
L'art. 2115 c.c. contiene tre regole in tre righe:
— art. 2115 c.c.
Il punto pratico è il secondo: unico responsabile del versamento verso l'INPS è il datore, per l'intero importo, quota del lavoratore compresa. Il lavoratore non ha alcun rapporto diretto con l'ente sul versamento: subisce la trattenuta in busta paga (la rivalsa) e basta. Il terzo comma chiude il cerchio: qualunque patto per eludere gli obblighi previdenziali è nullo, anche se il lavoratore fosse consenziente.
L'automaticità delle prestazioni
Se il datore non versa, il danno non ricade sul lavoratore. Lo dice l'art. 2116 c.c.: le prestazioni sono dovute al prestatore di lavoro «anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi», salvo diverse disposizioni delle leggi speciali.
È un principio di traslazione del rischio: l'inadempimento del datore pesa sull'ente previdenziale, e in ultima istanza sulla solidarietà generale, non sull'assicurato. Regge il sistema perché tiene separati due rapporti che nascono dallo stesso fatto: il rapporto contributivo (datore ↔ ente) e il rapporto previdenziale (assicurato ↔ ente). Il secondo non si ammala per i vizi del primo.
Il secondo comma dell'art. 2116 disciplina l'ipotesi residua: quando, per mancata o irregolare contribuzione, l'ente non è tenuto a corrispondere in tutto o in parte la prestazione, allora l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al lavoratore. Il lavoratore non resta scoperto: cambia il debitore.
La prescrizione: dieci anni che diventano cinque
L'art. 3 c. 9 della L. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi:
- lett. a) — dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Ma: «a decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti»;
- lett. b) — cinque anni per tutte le altre contribuzioni.
Quando la prescrizione ha già colpito, l'ordinamento offre un correttivo: la costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, che consente di recuperare la posizione assicurativa a spese di chi non ha versato. È un rimedio, non un ritorno alla regola.
Le due deroghe che riguardano la PA
I commi 10-bis e 10-ter dell'art. 3 contengono due regole che interessano da vicino chi lavora nel pubblico:
- comma 10-bis — per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi TFR/TFS amministrati dall'INPS a cui sono iscritti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i termini di prescrizione non si applicano fino al 31 dicembre 2026 per gli obblighi relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021, restando fermo il diritto del lavoratore all'integrale trattamento pensionistico;
- comma 10-ter — le PA sono tenute a dichiarare e adempiere, sempre fino al 31 dicembre 2026, agli obblighi contributivi verso la Gestione separata per i compensi erogati ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.
Sono termini prorogati più volte nel tempo: vanno verificati, non memorizzati come se fossero definitivi.
La Gestione separata: la gestione nata per chi non era coperto
Istituita dalla riforma Dini all'art. 2 c. 26 della L. 335/1995, la Gestione separata estende l'obbligo assicurativo a categorie fino ad allora scoperte:
- lavoratori parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative);
- liberi professionisti privi di una cassa previdenziale autonoma;
- lavoratori autonomi occasionali, oltre una soglia di reddito.
Due suoi caratteri ricorrono nei quesiti. Primo: la gestione nasce già contributiva pura — il calcolo della pensione è interamente col metodo contributivo, senza alcuna quota retributiva. Secondo: per i collaboratori l'onere è ripartito fra committente e collaboratore nella misura di due terzi a carico del primo e un terzo del secondo — una ripartizione che nulla ha a che vedere con le "parti eguali" dell'art. 2115.
Minimale e massimale
Due limiti delimitano la base imponibile:
- minimale contributivo — la contribuzione non può essere calcolata su una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali (art. 1 L. 389/1989), anche se la retribuzione effettivamente corrisposta è inferiore. Ha funzione antielusiva: si versa sul dovuto, non sul pattuito al ribasso;
- massimale — introdotto dalla L. 335/1995 per chi ricade interamente nel sistema contributivo: oltre il tetto annuo non sono dovuti contributi, e correlativamente non maturano prestazioni. Il massimale non è un regalo: è simmetrico.
Verificate la tenuta di questi concetti con i quesiti di diritto del lavoro e previdenza, o riprendete il quadro dal report di studio della materia.
Fonti. Artt. 2114, 2115 e 2116 c.c. L. 8 agosto 1995 n. 335 (riforma Dini), art. 1 c. 10, art. 2 c. 26, art. 3 commi 9, 10, 10-bis e 10-ter. L. 389/1989, art. 1 (minimale contributivo). L. 12 agosto 1962 n. 1338, art. 13 (rendita vitalizia). D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, art. 2 (collaborazioni etero-organizzate).