RIPAM 3997

Contributi non versati: la pensione spetta lo stesso, ma non per sempre

L'automaticità delle prestazioni dell'art. 2116 c.c. protegge il lavoratore dall'inadempimento del datore. Il limite è la prescrizione — e i termini non sono quelli che quasi tutti ricordano

Il sistema previdenziale si regge sulla contribuzione. Ma cosa succede se il datore non versa? La risposta del nostro ordinamento è netta e va conosciuta con precisione, perché è costruita su tre norme che i quesiti amano incrociare: l'art. 2115 c.c. su chi deve pagare, l'art. 2116 c.c. sull'automaticità delle prestazioni e l'art. 3 della L. 335/1995 sulla prescrizione.

Chi versa, e chi risponde del versamento

L'art. 2115 c.c. contiene tre regole in tre righe:

«Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.»
— art. 2115 c.c.
"Parti eguali" è la lettera del codice, non la realtà del rapporto. La formula vale «salvo diverse disposizioni della legge» — e le leggi speciali dispongono diversamente da sempre: nel lavoro dipendente la quota maggiore è a carico del datore. Un quesito che chieda cosa prevede l'art. 2115 c.c. vuole la lettera della norma; uno che chieda come si ripartisce oggi l'onere vuole la disciplina speciale. Sono due domande diverse che sembrano la stessa.

Il punto pratico è il secondo: unico responsabile del versamento verso l'INPS è il datore, per l'intero importo, quota del lavoratore compresa. Il lavoratore non ha alcun rapporto diretto con l'ente sul versamento: subisce la trattenuta in busta paga (la rivalsa) e basta. Il terzo comma chiude il cerchio: qualunque patto per eludere gli obblighi previdenziali è nullo, anche se il lavoratore fosse consenziente.

L'automaticità delle prestazioni

Se il datore non versa, il danno non ricade sul lavoratore. Lo dice l'art. 2116 c.c.: le prestazioni sono dovute al prestatore di lavoro «anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi», salvo diverse disposizioni delle leggi speciali.

È un principio di traslazione del rischio: l'inadempimento del datore pesa sull'ente previdenziale, e in ultima istanza sulla solidarietà generale, non sull'assicurato. Regge il sistema perché tiene separati due rapporti che nascono dallo stesso fatto: il rapporto contributivo (datore ↔ ente) e il rapporto previdenziale (assicurato ↔ ente). Il secondo non si ammala per i vizi del primo.

Il secondo comma dell'art. 2116 disciplina l'ipotesi residua: quando, per mancata o irregolare contribuzione, l'ente non è tenuto a corrispondere in tutto o in parte la prestazione, allora l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al lavoratore. Il lavoratore non resta scoperto: cambia il debitore.

Automaticità non vuol dire per sempre. L'art. 2116 opera «salvo diverse disposizioni delle leggi speciali», e la disposizione speciale che conta è la prescrizione del credito contributivo. Una volta prescritto, il contributo non solo non è più esigibile: non può più essere versato. È il limite oltre il quale il principio smette di proteggere.

La prescrizione: dieci anni che diventano cinque

L'art. 3 c. 9 della L. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi:

  • lett. a) — dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Ma: «a decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti»;
  • lett. b) — cinque anni per tutte le altre contribuzioni.
Il tranello sta nella struttura della norma. Il termine ordinario per le contribuzioni pensionistiche è cinque anni, ma ci si arriva per riduzione di un termine decennale, e la riduzione non opera se c'è la denuncia del lavoratore o dei superstiti: in quel caso restano dieci anni. Un distrattore ben costruito propone "cinque anni in ogni caso" oppure "dieci anni sempre": entrambe sono sbagliate, ed entrambe contengono un numero che nella norma c'è davvero.

Quando la prescrizione ha già colpito, l'ordinamento offre un correttivo: la costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, che consente di recuperare la posizione assicurativa a spese di chi non ha versato. È un rimedio, non un ritorno alla regola.

Le due deroghe che riguardano la PA

I commi 10-bis e 10-ter dell'art. 3 contengono due regole che interessano da vicino chi lavora nel pubblico:

  • comma 10-bis — per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi TFR/TFS amministrati dall'INPS a cui sono iscritti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i termini di prescrizione non si applicano fino al 31 dicembre 2026 per gli obblighi relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021, restando fermo il diritto del lavoratore all'integrale trattamento pensionistico;
  • comma 10-ter — le PA sono tenute a dichiarare e adempiere, sempre fino al 31 dicembre 2026, agli obblighi contributivi verso la Gestione separata per i compensi erogati ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Sono termini prorogati più volte nel tempo: vanno verificati, non memorizzati come se fossero definitivi.

La Gestione separata: la gestione nata per chi non era coperto

Istituita dalla riforma Dini all'art. 2 c. 26 della L. 335/1995, la Gestione separata estende l'obbligo assicurativo a categorie fino ad allora scoperte:

  • lavoratori parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative);
  • liberi professionisti privi di una cassa previdenziale autonoma;
  • lavoratori autonomi occasionali, oltre una soglia di reddito.

Due suoi caratteri ricorrono nei quesiti. Primo: la gestione nasce già contributiva pura — il calcolo della pensione è interamente col metodo contributivo, senza alcuna quota retributiva. Secondo: per i collaboratori l'onere è ripartito fra committente e collaboratore nella misura di due terzi a carico del primo e un terzo del secondo — una ripartizione che nulla ha a che vedere con le "parti eguali" dell'art. 2115.

Le aliquote, invece, non si imparano a memoria. Quelle della Gestione separata cambiano ogni anno con la legge di bilancio e sono precisate dalle circolari INPS: nessun quiz serio le chiede in valore assoluto. Le aliquote di computo dell'art. 1 c. 10 L. 335/1995 — 33% per i dipendenti dell'AGO, 20% per gli autonomi iscritti all'INPS — sono invece stabili e servono ad alimentare il montante contributivo: quelle sì.

Minimale e massimale

Due limiti delimitano la base imponibile:

  • minimale contributivo — la contribuzione non può essere calcolata su una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali (art. 1 L. 389/1989), anche se la retribuzione effettivamente corrisposta è inferiore. Ha funzione antielusiva: si versa sul dovuto, non sul pattuito al ribasso;
  • massimale — introdotto dalla L. 335/1995 per chi ricade interamente nel sistema contributivo: oltre il tetto annuo non sono dovuti contributi, e correlativamente non maturano prestazioni. Il massimale non è un regalo: è simmetrico.

Verificate la tenuta di questi concetti con i quesiti di diritto del lavoro e previdenza, o riprendete il quadro dal report di studio della materia.

Fonti. Artt. 2114, 2115 e 2116 c.c. L. 8 agosto 1995 n. 335 (riforma Dini), art. 1 c. 10, art. 2 c. 26, art. 3 commi 9, 10, 10-bis e 10-ter. L. 389/1989, art. 1 (minimale contributivo). L. 12 agosto 1962 n. 1338, art. 13 (rendita vitalizia). D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, art. 2 (collaborazioni etero-organizzate).

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Autore: Francesco Capurso

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