Licenziamento illegittimo: tre regimi di tutela, e la domanda giusta è quale si applica
Le regole su quando si può licenziare sono le stesse per tutti. Cambia la sanzione: art. 18 dello Statuto, art. 8 della L. 604/1966 o tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015, a seconda della data di assunzione e delle dimensioni del datore. E la Corte costituzionale ha riscritto più di una risposta da manuale
Il licenziamento illegittimo è una delle materie in cui i quiz sbagliano il bivio prima ancora della risposta. La disciplina sostanziale (quando e come si può licenziare) è una sola e vale per tutti. La sanzione invece no: convivono tre regimi diversi, e quale si applica non dipende dal vizio del licenziamento ma da chi è il lavoratore e quanto è grande il datore.
La parte comune: causali, forma, impugnazione
Per l'art. 1 della L. 604/1966 il licenziamento nel rapporto a tempo indeterminato può avvenire solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo. Le causali sono tre.
| Causale | Fonte | Preavviso | Contenuto |
|---|---|---|---|
| Giusta causa | art. 2119 c.c. | No | Causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto |
| Giustificato motivo soggettivo | art. 3 L. 604/1966 | Sì | Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore |
| Giustificato motivo oggettivo | art. 3 L. 604/1966 | Sì | Ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento |
Giusta causa e motivo soggettivo riguardano entrambi la condotta del lavoratore: la differenza è di intensità, e si vede dal preavviso. La giusta causa è così grave da non consentire nemmeno la prosecuzione temporanea, per questo il recesso è in tronco.
- Forma (art. 2 L. 604/1966): il licenziamento va comunicato per iscritto, con la specificazione dei motivi; senza, è inefficace. L'obbligo della forma scritta vale anche per i dirigenti.
- Onere della prova (art. 5): la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo la deve provare il datore di lavoro.
- Nullità (art. 4): è nullo il licenziamento determinato da credo politico, fede religiosa, appartenenza o attività sindacale, esercizio di un diritto, oppure da una segnalazione o denuncia fatta come whistleblower.
Il doppio termine di impugnazione (art. 6)
- Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta (o dei motivi, se non contestuali), il lavoratore impugna il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, anche tramite il sindacato.
- Entro i 180 giorni successivi deve depositare il ricorso in tribunale o comunicare alla controparte la richiesta di conciliazione o arbitrato; altrimenti l'impugnazione è inefficace.
- Se conciliazione o arbitrato sono rifiutati o non c'è accordo, il ricorso va depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Due pronunce della Corte costituzionale hanno inciso su questo articolo: la sent. 212/2020 ha incluso tra gli atti che salvano l'impugnazione nei 180 giorni anche il ricorso cautelare ante causam; la sent. 111/2025 ha stabilito che, se il lavoratore è incapace di intendere o di volere al momento della comunicazione o durante i 60 giorni, non serve la previa impugnazione e il termine complessivo diventa di 240 giorni.
Regime A: la tutela reale dell'art. 18 dello Statuto
Si applica agli assunti prima del 7 marzo 2015 da datori sopra soglia. È l'art. 18 nel testo riscritto dalla L. 92/2012 (riforma Fornero), che ha graduato la tutela in quattro livelli.
- Reintegrazione piena (c. 1-3): licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale. Reintegra, risarcimento dal licenziamento alla reintegra non inferiore a 5 mensilità, contributi; il lavoratore può chiedere al posto della reintegra un'indennità di 15 mensilità, entro 30 giorni. Vale quale che sia il numero dei dipendenti e anche per i dirigenti.
- Reintegrazione attenuata (c. 4): giusta causa o motivo soggettivo esclusi per insussistenza del fatto contestato, o perché il fatto è punibile con una sanzione conservativa secondo il contratto collettivo o il codice disciplinare. Reintegra più un'indennità che non può superare 12 mensilità.
- Tutela indennitaria forte (c. 5): negli altri casi di difetto di giusta causa o motivo soggettivo il rapporto è dichiarato risolto e spetta un'indennità tra 12 e 24 mensilità.
- Tutela indennitaria debole (c. 6): vizi di motivazione o di procedura (art. 7 dello Statuto, art. 7 L. 604/1966): indennità tra 6 e 12 mensilità.
Per il motivo oggettivo (c. 7) la reintegra attenuata si applica all'inidoneità fisica o psichica non giustificata e al licenziamento intimato durante il periodo di comporto; per l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento il testo diceva che il giudice «può altresì applicare» la reintegra in caso di insussistenza «manifesta». La Corte costituzionale ha riscritto la frase in due tempi: la sent. 59/2021 ha trasformato il «può» in «applica», la sent. 125/2022 ha eliminato la parola «manifesta». Oggi, accertata l'insussistenza del fatto, la reintegra è dovuta.
Regime B: la tutela obbligatoria dell'art. 8 L. 604/1966
Si applica agli assunti prima del 7 marzo 2015 da datori sotto soglia. Il nome dice tutto: il datore è obbligato a scegliere tra due alternative, non a reintegrare. Accertato che mancano giusta causa e giustificato motivo, deve riassumere il lavoratore entro 3 giorni o, in mancanza, versargli un'indennità tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
C'è un dettaglio che i distrattori adorano: il massimo di 6 mensilità può salire fino a 10 per chi ha più di dieci anni di anzianità e fino a 14 per chi ne ha più di venti, ma solo se il datore occupa più di quindici prestatori di lavoro.
Riassunzione e reintegrazione non sono sinonimi: la riassunzione è un nuovo rapporto, che il datore può evitare pagando; la reintegrazione ricostituisce il rapporto originario e il datore non può sottrarsi.
Regime C: le tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015
Il decreto attuativo del Jobs Act (delega dell'art. 1, c. 7, lett. c), della L. 183/2014) si applica a operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015. I dirigenti sono esclusi. Rientrano anche le conversioni successive a quella data di contratti a termine o di apprendistato e, per effetto dell'art. 1 c. 3, anche i vecchi assunti se il datore supera la soglia dell'art. 18 grazie ad assunzioni fatte dopo il 7 marzo 2015.
| Vizio | Art. | Conseguenza |
|---|---|---|
| Discriminatorio, nullo, in forma orale | 2 | Reintegra, risarcimento minimo 5 mensilità, contributi; opzione per 15 mensilità entro 30 giorni |
| Insussistenza del fatto materiale dimostrata in giudizio | 3 c. 2 | Reintegra e indennità massimo 12 mensilità |
| Altro difetto di giusta causa o giustificato motivo | 3 c. 1 | Rapporto estinto e indennità tra 6 e 36 mensilità |
| Vizi formali e procedurali | 4 | Rapporto estinto e indennità tra 2 e 12 mensilità |
Nel regime C non si applica la procedura di conciliazione preventiva per il motivo oggettivo dell'art. 7 L. 604/1966 (art. 3 c. 3). Il datore può invece fare un'offerta di conciliazione (art. 6): una mensilità per anno di servizio, tra 3 e 27, con assegno circolare in sede protetta, entro i termini di impugnazione stragiudiziale. La somma non è imponibile IRPEF né soggetta a contributi; se il lavoratore la accetta, il rapporto si estingue e l'impugnazione è rinunciata.
Il decreto letto dopo la Corte costituzionale
Il testo del 2015 da solo non è più il diritto vigente. Cinque sentenze lo hanno modificato.
| Sentenza | Norma | Cosa è cambiato |
|---|---|---|
| 194/2018 | art. 3 c. 1 | Cade «due mensilità per ogni anno di servizio». Resta la forbice 6-36, ma l'importo lo determina il giudice, non un calcolo automatico sull'anzianità |
| 150/2020 | art. 4 | Cade lo stesso automatismo per i vizi formali («una mensilità per anno»). Resta la forbice 2-12 |
| 22/2024 | art. 2 c. 1 | Cade la parola «espressamente»: la reintegra copre anche le nullità non espressamente previste dalla legge |
| 128/2024 | art. 3 c. 2 | La reintegra per insussistenza del fatto materiale vale anche per il giustificato motivo oggettivo, restando estranea ogni valutazione sul ricollocamento del lavoratore |
| 118/2025 | art. 9 c. 1 | Cade il tetto: per i datori sotto soglia le indennità restano dimezzate, ma non incontrano più il limite di 6 mensilità |
Il nome «tutele crescenti» veniva proprio dall'automatismo cancellato nel 2018: l'indennità cresceva con gli anni di servizio, in modo aritmetico. Oggi l'anzianità resta uno dei criteri, ma il giudice deve pesare il caso concreto.
I tre regimi a confronto
| Tutela reale | Tutela obbligatoria | Tutele crescenti | |
|---|---|---|---|
| Fonte | art. 18 L. 300/1970 | art. 8 L. 604/1966 | D.Lgs. 23/2015 |
| A chi | Assunti prima del 7-3-2015, datore sopra soglia | Assunti prima del 7-3-2015, datore sotto soglia | Operai, impiegati e quadri assunti dal 7-3-2015 |
| Nullità e forma orale | Reintegra + min 5 mensilità | Reintegra (art. 18 c. 1, senza soglia) | Reintegra + min 5 mensilità |
| Disciplinare, fatto insussistente | Reintegra + max 12 (anche per fatto punibile con sanzione conservativa) | Riassunzione o 2,5-6 | Reintegra + max 12, solo per il fatto materiale (non sotto soglia) |
| Altro difetto di giustificazione | 12-24 mensilità | Riassunzione o 2,5-6 | 6-36 mensilità (dimezzate sotto soglia) |
| Vizi formali | 6-12 mensilità | Nessuna forbice specifica nell'art. 8 | 2-12 mensilità (dimezzate sotto soglia) |
| GMO, fatto insussistente | Reintegra (sent. 59/2021 e 125/2022) | Riassunzione o 2,5-6 | Reintegra (sent. 128/2024), non sotto soglia |
Dove si sbaglia nei quiz
- «Sotto i 15 dipendenti non c'è mai reintegra». Falso per la nullità: l'art. 18 c. 1 reintegra «quale che sia il numero dei dipendenti». La soglia governa i commi dal quarto al settimo, non il primo.
- «Fatto contestato» e «fatto materiale». Non sono sinonimi. L'art. 18 c. 4 reintegra anche quando il fatto esiste ma il contratto collettivo lo punisce con una sanzione conservativa; l'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 23/2015 guarda solo all'insussistenza del fatto materiale, escludendo «ogni valutazione circa la sproporzione».
- «Le tutele crescenti valgono per tutti i nuovi assunti». No: solo operai, impiegati e quadri. I dirigenti sono fuori.
- 60 + 180 giorni. I 60 giorni sono per l'impugnazione, anche stragiudiziale; i 180 per depositare il ricorso o chiedere la conciliazione. Il distrattore classico inverte i due termini o li somma in un unico termine.
- Revoca. Se il datore revoca il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell'impugnazione, il rapporto è ripristinato senza soluzione di continuità e nessun regime sanzionatorio si applica (art. 18 c. 10 Statuto, art. 5 D.Lgs. 23/2015).
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Fonti. Codice civile, artt. 2118 e 2119. L. 15 luglio 1966 n. 604, artt. 1-8. L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 18, nel testo modificato dalla L. 28 giugno 2012 n. 92. L. 10 dicembre 2014 n. 183, art. 1 c. 7 lett. c). D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, artt. 1-6 e 9 (art. 3 nel testo modificato dal D.L. 12 luglio 2018 n. 87). Corte cost., sentt. n. 194/2018, 150/2020, 212/2020, 59/2021, 125/2022, 22/2024, 128/2024, 111/2025 e 118/2025.