RIPAM 3997

Invalidità civile e invalidità pensionabile: due sistemi che i quiz mescolano

Stessa parola, due mondi opposti: una è assistenza e prescinde dal lavoro, l'altra è previdenza e pretende cinque anni di contributi. Le prestazioni, gli enti e perfino le percentuali non si parlano

Nel nostro ordinamento la parola "invalidità" designa due sistemi separati, che poggiano su commi diversi dell'art. 38 della Costituzione. Da un lato l'invalidità civile, prestazione assistenziale finanziata dalla fiscalità generale; dall'altro l'invalidità pensionabile, prestazione previdenziale che presuppone contributi versati. L'INPS eroga entrambe — ed è proprio questo a generare la confusione.

Invalidità civileInvalidità pensionabile
FonteL. 118/1971L. 222/1984
NaturaAssistenziale (art. 38 c. 1 Cost.)Previdenziale (AGO/IVS)
PresuppostoMinorazione, a prescindere dal lavoroRiduzione della capacità di lavoro + requisito contributivo
FinanziamentoFiscalità generaleContribuzione
PrestazioniPensione di inabilità civile, assegno mensile, indennità di accompagnamentoAssegno ordinario di invalidità (AOI), pensione di inabilità

L'invalidità civile: chi è, e con quali soglie

L'art. 2 della L. 118/1971 definisce invalido civile il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano ridotto in modo permanente la capacità lavorativa «non inferiore a un terzo». Per i minori di 18 anni il criterio è diverso: difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Sono esclusi gli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio, e i ciechi e sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.

PercentualeCosa spetta
< 33%Non invalido
34-45%Fornitura gratuita di protesi e ausili
≥ 46%Iscrizione al collocamento mirato (L. 68/1999)
> 50%Congedo straordinario per cure fino a 30 giorni all'anno
≥ 67%Esenzione dal ticket e agevolazioni
74-99%Assegno mensile di assistenza, entro limiti di reddito
100%Pensione di inabilità civile (art. 12 L. 118/1971)
100% + non autosufficienzaIndennità di accompagnamento (L. 18/1980), senza limiti di reddito né di età
L'indennità di accompagnamento è l'unica prestazione senza requisiti economici. Presuppone l'impossibilità di deambulare senza accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita, e prescinde da reddito ed età. Tutte le altre prestazioni assistenziali sono invece condizionate a limiti di reddito, rivalutati ogni anno.

L'assegno mensile di assistenza dell'art. 13 richiede, oltre alla percentuale, che l'interessato non svolga attività lavorativa e sia entro determinati limiti di reddito. Il requisito anagrafico superiore segue l'adeguamento alla speranza di vita: oltre quell'età, in luogo di assegno o pensione di invalidità civile spetta l'assegno sociale.

L'iter di accertamento

  1. il medico curante compila il certificato medico introduttivo telematico, con validità 90 giorni, e lo trasmette all'INPS;
  2. domanda all'INPS, anche tramite patronato o associazioni;
  3. accertamento sanitario davanti alla Commissione Medica Integrata della ASL, coadiuvata da un medico INPS; il verbale è firmato da almeno tre medici;
  4. validazione del Centro Medico Legale dell'INPS: se il giudizio della commissione è unanime il verbale è definitivo; se è a maggioranza, l'INPS può sospenderlo e disporre una nuova visita.

L'invalidità pensionabile: le due prestazioni della L. 222/1984

Qui siamo nell'assicurazione generale obbligatoria. Entrambe le prestazioni richiedono lo stesso requisito contributivo: cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda — che l'art. 4 traduce, per i lavoratori subordinati, in 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali.

Assegno ordinario di invalidità (AOI)

  • presupposto sanitario: capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini;
  • natura temporanea: dura tre anni, rinnovabile su domanda; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa automatico;
  • è compatibile con il lavoro, con riduzione in caso di cumulo con redditi;
  • non è reversibile ai superstiti.
Non reversibile ≠ non trasformabile. L'AOI non passa ai superstiti (art. 1 c. 6): ai familiari spetta semmai la reversibilità secondo le regole ordinarie della gestione. Cosa diversa è la trasformazione dell'art. 1 c. 10: al raggiungimento dell'età per la vecchiaia, e in presenza dei requisiti, l'AOI si trasforma in pensione di vecchiaia, con importo non inferiore all'assegno in godimento. I distrattori giocano proprio sullo scambio fra queste due parole.

Pensione di inabilità

  • presupposto sanitario: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • natura stabile e reversibile;
  • incompatibile con il lavoro, e non solo: la concessione richiede la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, da quelli dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, oltre alla rinuncia all'indennità di disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione;
  • misura: l'importo dell'AOI non integrato, più una maggiorazione che accredita l'anzianità contributiva mancante fino all'età pensionabile, con tetto complessivo di 40 anni. Se l'inabilità deriva da infortunio o malattia professionale con rendita INAIL, la maggiorazione spetta solo per l'eccedenza;
  • prestazione accessoria: al pensionato che non può deambulare senza accompagnatore o necessita di assistenza continua spetta l'assegno per l'assistenza personale e continuativa (art. 5), non dovuto in caso di ricovero a carico della PA e non cumulabile con l'analogo assegno INAIL.

La revisione funziona nei due sensi

L'art. 9 disciplina il passaggio da una prestazione all'altra: se l'inabile recupera parte della capacità entro i limiti dell'art. 1, la pensione è revocata e sostituita dall'AOI; se il titolare di AOI peggiora fino all'inabilità, ottiene la pensione. Il rifiuto ingiustificato degli accertamenti disposti dall'INPS comporta la sospensione del pagamento.

Le prestazioni privilegiate

C'è un caso in cui i contributi non servono: quando l'invalidità o l'inabilità è in rapporto causale diretto con finalità di servizio e dall'evento non deriva rendita INAIL né altro trattamento continuativo a carico pubblico, assegno e pensione spettano anche senza i requisiti contributivi dell'art. 4 (art. 6). È l'eccezione che conferma la regola, e proprio per questo è materia da quesito.

Il terzo sistema: l'INAIL

A completare il quadro c'è una terza tutela, che non è né l'una né l'altra: l'assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali (T.U. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000). Ha natura assicurativa, è finanziata dai premi versati dal datore e presuppone l'origine professionale dell'evento.

IstitutoNaturaContribuzioneEnte
AOI / pensione di inabilitàPrevidenzialeSì, 5 anniINPS
Invalidità civileAssistenzialeNoINPS (per conto dello Stato)
Rendita INAILAssicurativaPremio del datoreINAIL
Il criterio che li separa in un colpo solo. Chiedetevi da dove vengono i soldi: fiscalità generale → invalidità civile; contributi del lavoratore e del datore → invalidità pensionabile INPS; premio assicurativo del datore per il rischio professionale → INAIL. È il dualismo dell'art. 38 Cost. applicato a un caso concreto.

Verificate la distinzione sui quesiti di diritto del lavoro e previdenza o riprendetela dal report di studio della materia.

Fonti. Art. 38 Cost. L. 30 marzo 1971 n. 118, artt. 2, 12 e 13. L. 11 febbraio 1980 n. 18 (indennità di accompagnamento). L. 12 giugno 1984 n. 222, artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 9. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. INAIL) e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. L. 12 marzo 1999 n. 68 (collocamento mirato).

RIPAM Studio - Preparazione Concorsi Pubblici

Autore: Francesco Capurso

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