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Concorso su base territoriale: la scelta della regione è la decisione più sottovalutata

Come si formano le graduatorie regionali, perché le riserve si calcolano sui posti locali, come funziona lo scorrimento verso gli ambiti confinanti e il vincolo dei cinque anni

Nella domanda c'è un menu a tendina con l'elenco delle regioni. Molti lo compilano in trenta secondi, scegliendo casa propria. È probabilmente la decisione più impattante dell'intera partecipazione: determina con chi ti confronti, quanti posti hai davanti, come operano le riserve e — se vinci — dove sarai obbligato a restare per cinque anni.

Cosa significa "su base territoriale"

Significa che i posti non sono un unico monte nazionale, ma sono predeterminati per ambito (regione, direzione regionale, sede), e per ciascun ambito si forma una graduatoria distinta. Il tuo punteggio concorre solo nella tua graduatoria: un candidato con lo stesso punteggio in un'altra regione non ti toglie il posto, e viceversa.

La base normativa è l'art. 35.1 del D.Lgs. 165/2001, intitolato proprio "Concorsi su base territoriale". Vale la pena leggerne il testo, perché viene spesso citato in modo impreciso:

«I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale(art. 35.1 c. 1)

Due precisazioni che discendono dal testo. Primo: la base territoriale è una facoltà, non una caratteristica necessaria dei concorsi unici — esistono concorsi unici nazionali, senza articolazione regionale, tipicamente per profili concentrati negli uffici centrali di Roma. Secondo: il vincolo della domanda unica è doppio — un profilo e un ambito. Non puoi presidiare due regioni con lo stesso profilo, né due profili nella stessa regione.

Perché la selettività cambia da regione a regione

È il punto che rende la scelta strategica. La difficoltà di un concorso territoriale non dipende dal rapporto nazionale posti/candidati, ma dal rapporto locale. Un profilo con 400 posti complessivi può essere accessibile in una regione con 30 posti e poca domanda, e durissimo in una con 20 posti e migliaia di iscritti.

Non esiste una regola generale su "dove conviene": i dati di partecipazione non si conoscono prima della scadenza. Quello che si può fare è ragionare sui fattori strutturali:

  • quanti posti ha davvero il tuo ambito nella tabella del bando (non il totale del profilo);
  • quanta popolazione in età da concorso gravita su quell'ambito;
  • se in quella regione insistono altri bandi concomitanti che assorbono candidati;
  • quanto sei disposto a spostarti, davvero — non in teoria.
Attenzione al ragionamento "scelgo la regione più sguarnita". Funziona solo se sei effettivamente disposto a trasferirti. Vincere in una regione lontana e poi rinunciare significa restituire il posto: e il vincolo di permanenza di cui parliamo più sotto rende la rinuncia l'unica alternativa al trasferimento reale per cinque anni.

Le riserve si calcolano sui posti del tuo ambito

Questo è il meccanismo che più spesso spiazza i candidati a graduatoria pubblicata. Le riserve di posti — militari volontari, servizio civile universale, personale a tempo determinato, persone con disabilità — non si calcolano sul totale nazionale del bando, ma sui posti di ciascun ambito.

Le conseguenze sono aritmetiche e brutali. In una regione con 4 posti, una riserva del 30% con arrotondamento assorbe almeno 1 posto: il 25% di quell'ambito. In una regione con 47 posti, la stessa riserva ne assorbe 14, ma restano 33 posti aperti. A parità di percentuale, negli ambiti piccoli le riserve pesano proporzionalmente di più sul singolo candidato non riservatario, perché l'arrotondamento agisce su numeri minuscoli.

Il tetto generale resta quello dell'art. 5 c. 1 del D.P.R. 487/1994: le riserve, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ma metà di quattro sono due.

Se la tua graduatoria è incapiente: lo scorrimento a cascata

Succede spesso: in un ambito i vincitori sono meno dei posti disponibili (rinunce, candidati che non raggiungono la soglia, pochi partecipanti), mentre in un altro c'è una fila di idonei che non entrano. Il sistema prevede un travaso, ed è scritto nel comma 2 dell'art. 35.1:

«L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei

Il criterio non è casuale: combina prossimità geografica (ambiti confinanti) e capienza del bacino (quelli con più idonei). In pratica, i posti scoperti di una regione vengono offerti agli idonei delle regioni vicine più affollate.

Nei bandi che coinvolgono più enti lo schema può avere un gradino ulteriore — dopo lo scorrimento orizzontale tra ambiti, uno scorrimento tra istituti diversi, previa intesa. In tutti i casi vale una garanzia costante: serve l'assenso del candidato. Chi è idoneo può rifiutare una sede diversa da quella scelta in domanda senza decadere dalla propria graduatoria di origine.

È il motivo per cui l'idoneità in un ambito affollato non è una condanna: se una regione confinante resta scoperta, la tua posizione può tornare utile. Sul valore dell'idoneità e sui tempi di scorrimento abbiamo scritto qui.

Il vincolo che nessuno legge: cinque anni

È forse la ragione più seria per non scegliere l'ambito a caso. L'art. 35 c. 5-bis del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, e precisa che si tratta di norma non derogabile dai contratti collettivi.

Non è una clausola di stile: significa che non si può contare su una mobilità rapida verso casa dopo l'assunzione. Chi sceglie una regione lontana "tanto poi chiedo trasferimento" sta facendo un conto che la legge non consente.

Esistono deroghe legislative puntuali, che riducono l'obbligo a tre anni per il personale di ruolo di alcune amministrazioni — tra cui il Ministero della cultura, per effetto dell'art. 15 c. 2-ter del D.L. 83/2014, convertito dalla L. 106/2014. Sono eccezioni introdotte da norme specifiche: vanno verificate per la propria amministrazione, non presunte.

Prima di scegliere l'ambito, fai tre conti. (1) Quanti posti ha il tuo ambito, al netto delle riserve. (2) Quanto dista realmente dalla tua vita — cinque anni sono lunghi. (3) Se rimanessi idoneo non vincitore, quali ambiti confinanti potrebbero pescarti. Il terzo punto è quello che nessuno considera e che a volte rende preferibile un ambito centrale a uno periferico.

Dove trovi queste informazioni nel bando

Tre punti precisi da cercare, sempre:

  1. la tabella dei posti per ambito (di norma nell'art. 1 o in allegato): è l'unico dato che conta per stimare la selettività;
  2. l'articolo sulle riserve, per verificare se sono computate sui posti di ciascun ambito;
  3. l'articolo su graduatorie e scorrimento, per capire se il bando ammette lo scorrimento verso ambiti confinanti e con quale criterio.

Se ti serve un metodo per leggere il bando senza perderti tra i rinvii, trovi il nostro schema in Come leggere un bando di concorso.

Cosa portarsi via

  1. Su base territoriale competi solo con chi ha scelto il tuo ambito: conta il rapporto posti/candidati locale, non nazionale;
  2. la domanda ammette un solo profilo e un solo ambito (art. 35.1 c. 1) e la scelta non si cambia;
  3. le riserve si calcolano sui posti dell'ambito: negli ambiti piccoli pesano molto di più;
  4. lo scorrimento va verso gli ambiti confinanti con più idonei, sempre con il tuo assenso e senza perdere la graduatoria di origine;
  5. chi vince resta nella sede di prima destinazione almeno cinque anni — norma non derogabile dai contratti collettivi.

Fonti. D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 35.1 cc. 1-2 (concorsi su base territoriale e scorrimento in ambiti confinanti), art. 35 c. 5-bis (permanenza cinque anni, norma non derogabile), art. 35-quater c. 2 (selezioni decentrate anche non contestuali). D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, art. 5 c. 1 (tetto complessivo delle riserve), art. 20 (sedi d'esame nei concorsi unici), Capo II artt. 19-22. D.L. 31 maggio 2014 n. 83, art. 15 c. 2-ter, conv. L. 29 luglio 2014 n. 106 (permanenza triennale per il personale del Ministero della cultura). Testi verificati su Normattiva.

RIPAM Studio - Preparazione Concorsi Pubblici

Autore: Francesco Capurso

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