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Assegno di inclusione o assegno unico: uno combatte la povertà, l'altro sostiene i figli

Entrambi pagati dall'INPS, entrambi legati all'ISEE, entrambi nati per sostituire misure precedenti. Ma l'ADI è una misura selettiva e condizionata per i nuclei fragili, l'AUU un beneficio universale per ogni figlio a carico. Fonti, requisiti, ruolo dell'ISEE e compatibilità: le differenze che i quiz scambiano

Assegno di inclusione e assegno unico universale si somigliano abbastanza da essere confusi: sono entrambi prestazioni assistenziali erogate dall'INPS, entrambi usano l'ISEE, entrambi hanno preso il posto di strumenti precedenti. Ma rispondono a due domande diverse. L'ADI chiede: questo nucleo è povero e fragile? L'AUU chiede soltanto: in questo nucleo ci sono figli a carico?

La chiave in una riga. L'assegno di inclusione (D.L. 48/2023) è una misura di contrasto alla povertà, selettiva e condizionata a un percorso di attivazione. L'assegno unico universale (D.Lgs. 230/2021) è un sostegno ai figli che spetta a tutti, senza condizionalità, con un importo che l'ISEE fa solo crescere o calare.

Assegno di inclusione: povertà, fragilità, attivazione

L'art. 1 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48, convertito dalla L. 3 luglio 2023 n. 85, istituisce l'ADI dal 1° gennaio 2024 come «misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli». Il comma 2 ne fissa la natura: è una misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Chi può chiederlo (art. 2, c. 1)

Non basta essere poveri. L'ADI è riconosciuto ai nuclei familiari in cui è presente almeno un componente:

  • con disabilità, come definita ai fini ISEE;
  • minorenne;
  • con almeno sessant'anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalla PA.

Chi ha tra 18 e 59 anni e vive in un nucleo privo di questi requisiti non accede all'ADI: per lui la legge prevede il Supporto per la formazione e il lavoro (art. 12), un'indennità di partecipazione a percorsi di formazione e politica attiva di 500 euro mensili per un massimo di dodici mensilità, prorogabili di ulteriori dodici mesi se alla scadenza è in corso un corso di formazione.

I requisiti economici (art. 2, c. 2, lett. b)

Devono ricorrere congiuntamente, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio:

  • ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro (per i nuclei con minorenni, ISEE calcolato ai sensi dell'art. 7 DPCM 159/2013);
  • reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza; 8.190 euro se il nucleo è composto da persone tutte di almeno 67 anni, o da ultrasessantasettenni e familiari con disabilità grave o non autosufficienti; la soglia sale a 10.140 euro se il nucleo vive in affitto;
  • patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la casa di abitazione fino a 150.000 euro di valore IMU;
  • patrimonio mobiliare entro 6.000 euro, accresciuti per i componenti successivi al primo e per la presenza di persone con disabilità.

A questi si aggiungono i requisiti di cittadinanza e soggiorno, la residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi, e le condizioni sul tenore di vita (niente auto sopra i 1600 cc o moto sopra i 250 cc immatricolate nei 36 mesi precedenti, niente imbarcazioni da diporto o aeromobili).

La scala di equivalenza dell'ADI non è quella dell'ISEE. L'art. 2, c. 4 ne costruisce una propria: parte da 1, sale di 0,50 per ogni altro componente con disabilità, di 0,40 per ogni altro ultrasessantenne o per l'adulto con carichi di cura, di 0,15 per ciascun minore fino a due e di 0,10 per i successivi, fino a un massimo di 2,2 (2,3 con disabilità grave o non autosufficienza). La scala del DPCM 159/2013 (1,00 per un componente, 1,57 per due, 2,04 per tre e così via) serve a calcolare l'ISEE, non il beneficio ADI.

Il beneficio (art. 3)

  • Integrazione del reddito fino alla soglia di 6.500 euro annui (8.190 per i nuclei di ultrasessantasettenni) moltiplicata per la scala di equivalenza;
  • integrazione per l'affitto, pari al canone annuo fino a 3.640 euro (1.950 per i nuclei di ultrasessantasettenni);
  • importo comunque non inferiore a 480 euro annui;
  • durata: erogazione mensile per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabile su domanda per periodi di dodici mesi; la prima mensilità di ogni rinnovo è pari al 50%;
  • esente IRPEF.

Il beneficio è caricato sulla Carta di inclusione, uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, con prelievi in contante entro 100 euro mensili per la scala di equivalenza (art. 4, c. 8).

La condizionalità: il cuore della misura

La domanda si presenta all'INPS in via telematica, anche tramite patronati e CAF convenzionati. Per ricevere il beneficio occorre iscriversi al SIISL, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, e sottoscrivere il patto di attivazione digitale: il beneficio decorre dal mese successivo a quella sottoscrizione (art. 4, c. 2). Poi il percorso si sdoppia:

  • il nucleo è preso in carico dai servizi sociali del Comune, a cui ci si presenta entro 120 giorni e poi ogni 90 giorni, per una valutazione multidimensionale che porta al patto per l'inclusione;
  • i componenti tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro sono inviati ai centri per l'impiego per il patto di servizio personalizzato, da sottoscrivere entro 60 giorni, con presentazione ogni 90 giorni.

La mancata presentazione comporta la sospensione del beneficio. Sono esclusi dagli obblighi, tra gli altri, gli ultrasessantenni, le persone con disabilità, chi ha carichi di cura e le vittime di violenza di genere prese in carico (art. 6, c. 5).

Assegno unico universale: un beneficio per ogni figlio

Il D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230, attuativo della legge delega 1° aprile 2021 n. 46, istituisce l'AUU dal 1° marzo 2022 come beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari per il periodo da marzo a febbraio dell'anno successivo, sulla base della condizione economica misurata dall'ISEE (art. 1). Non c'è alcun percorso da sottoscrivere: è un sostegno alla genitorialità, non una misura di inclusione.

Per quali figli (art. 2)

  • ogni figlio minorenne a carico, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza per i nuovi nati;
  • ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni che studi o segua un corso di formazione, svolga un tirocinio o un lavoro con reddito inferiore a 8.000 euro annui, sia disoccupato iscritto ai servizi per l'impiego o svolga il servizio civile universale;
  • ogni figlio con disabilità, senza limiti di età.

L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 2, c. 2). Il richiedente deve avere i requisiti di cittadinanza o soggiorno, essere soggetto all'IRPEF in Italia ed esservi residente e domiciliato o lavorarvi con iscrizione a una gestione previdenziale (art. 3); il vecchio requisito dei due anni di residenza è stato abrogato dal D.L. 19/2026, convertito dalla L. 50/2026.

L'importo e l'ISEE (art. 4)

Il testo di legge fissa per ciascun figlio minorenne o con disabilità 175 euro mensili in misura piena fino a un ISEE di 15.000 euro, che scendono gradualmente fino a 50 euro con un ISEE di 40.000 euro e restano costanti oltre. Per i figli maggiorenni fino a 21 anni gli importi vanno da 85 a 25 euro. Si aggiungono maggiorazioni per i figli successivi al secondo, per i figli con disabilità, per le madri sotto i 21 anni, quando entrambi i genitori lavorano e per i nuclei con quattro o più figli. Importi e soglie sono rivalutati annualmente in base al costo della vita (art. 4, c. 11): i valori della legge sono la struttura, non le cifre del cedolino di quest'anno.

Il dettaglio che decide molti quesiti. Per l'AUU l'ISEE non è un requisito d'accesso: chi non lo presenta riceve comunque l'assegno, negli importi minimi (art. 4, c. 9). Per l'ADI, al contrario, un ISEE valido entro 10.140 euro è condizione necessaria: senza ISEE il beneficio non spetta.

La domanda è annuale, presentata all'INPS in via telematica o tramite patronato. Se presentata entro il 30 giugno, l'assegno spetta dal mese di marzo dello stesso anno; altrimenti dal mese successivo alla domanda (art. 6, c. 2). Si paga con accredito su IBAN o bonifico domiciliato, e non concorre al reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 8).

Cosa hanno sostituito

Le due misure nascono entrambe da una semplificazione, ma di strumenti diversi.

  • L'ADI (con il Supporto per la formazione e il lavoro) prende il posto del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza: i percettori li hanno conservati fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (art. 13, c. 1, D.L. 48/2023).
  • L'AUU assorbe le misure per i figli: l'art. 10 del D.Lgs. 230/2021 abroga il premio alla nascita (art. 1, c. 353, L. 232/2016) e l'assegno ai nuclei con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/1998), fa cessare per i nuclei con figli l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari, e limita le detrazioni IRPEF ai figli di almeno 21 anni.
Le detrazioni per figli non sono sparite del tutto. L'art. 10, c. 4 modifica l'art. 12 TUIR: la detrazione resta per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni. È stata eliminata per i figli più giovani, che sono coperti dall'assegno unico. Un quesito che dica «l'AUU ha abolito ogni detrazione per figli a carico» è sbagliato.

Compatibilità: si possono avere entrambi

Un nucleo povero con figli minori può ricevere sia l'ADI sia l'AUU. Anzi, il legislatore ha evitato che uno erodesse l'altro: l'art. 2, c. 7, lett. a) del D.L. 48/2023 stabilisce che le erogazioni dell'assegno unico non rilevano nel valore dei trattamenti assistenziali considerati per calcolare il reddito familiare ai fini dell'ADI. L'assegno unico, dal canto suo, è compatibile con le misure per i figli di regioni ed enti locali (art. 7, D.Lgs. 230/2021).

L'ADI è poi compatibile con gli strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, come la NASpI, se ricorrono le condizioni economiche (art. 2, c. 9). Il Supporto per la formazione e il lavoro, invece, è incompatibile con ogni altro strumento pubblico di sostegno al reddito per la disoccupazione (art. 12, c. 2).

Il confronto, in una tabella

Assegno di inclusione (ADI)Assegno unico universale (AUU)
FonteD.L. 48/2023, conv. L. 85/2023D.Lgs. 230/2021, su delega L. 46/2021
Decorrenza1° gennaio 20241° marzo 2022
NaturaContrasto alla povertà e all'esclusione sociale, selettivoSostegno ai figli a carico, universale
DestinatariNuclei con un disabile, un minore, un over 60 o un soggetto svantaggiato in carico ai serviziNuclei con figli minori, figli 18-21 in determinate condizioni, figli disabili senza limiti di età
Ruolo dell'ISEERequisito d'accesso: ISEE ≤ 10.140 euro, più soglie di reddito e patrimonioGradua l'importo; senza ISEE spettano gli importi minimi
CondizionalitàSì: SIISL, patto di attivazione digitale, patto per l'inclusione o patto di servizioNessuna
Durata18 mesi, rinnovabile per periodi di 12 (prima mensilità di rinnovo al 50%)Annualità marzo-febbraio, domanda ogni anno
ErogazioneINPS, su Carta di inclusioneINPS, su IBAN o bonifico domiciliato
FiscoEsente IRPEFNon concorre al reddito complessivo
Ha sostituitoReddito e Pensione di cittadinanzaPremio alla nascita, assegno ai nuclei con tre figli minori, ANF per i figli, detrazioni per figli under 21

Dove si sbaglia nei quiz

Le trappole ricorrenti.
  • «L'assegno unico spetta solo sotto una certa soglia ISEE». Falso: l'ISEE ne gradua l'importo, ma l'assegno spetta anche oltre i 40.000 euro e perfino senza ISEE, negli importi minimi.
  • «L'assegno di inclusione spetta a tutti i nuclei sotto soglia». Falso: serve un componente disabile, minorenne, over 60 o svantaggiato in carico ai servizi. Gli occupabili tra 18 e 59 anni vanno al Supporto per la formazione e il lavoro.
  • Over 60 e over 67. I sessant'anni aprono l'accesso all'ADI e danno 0,40 nella scala; i sessantasette anni contano solo per la soglia di reddito più alta (8.190 euro) dei nuclei di anziani.
  • Lo strumento normativo. L'ADI nasce da un decreto-legge, l'AUU da un decreto legislativo delegato. Invertirli è un errore classico.
  • «ADI e AUU sono alternativi». Falso: sono cumulabili e l'AUU non riduce l'ADI.
Il modo più rapido per non sbagliare. Chiedetevi a cosa serve la misura. Se serve a far uscire un nucleo fragile dalla povertà, ci sono una soglia d'ingresso, un percorso da firmare e una durata: è l'ADI. Se serve a sostenere chi ha figli, spetta comunque, cambia solo quanto: è l'AUU.

Per il confronto tra le prestazioni di natura previdenziale contro la disoccupazione, si veda NASpI o cassa integrazione. Allenatevi sulla materia con i quesiti di diritto del lavoro e previdenza, o riprendete il quadro completo dal report di studio.

Fonti. D.L. 4 maggio 2023 n. 48, conv. con mod. dalla L. 3 luglio 2023 n. 85, artt. 1, 2, 3, 4, 6, 12 e 13 (Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro). D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230, artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 (assegno unico e universale). L. 1° aprile 2021 n. 46 (delega). D.L. 19 febbraio 2026 n. 19, conv. dalla L. 20 aprile 2026 n. 50 (abrogazione del requisito biennale di residenza AUU). DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, artt. 2 e 7 (ISEE). L. 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, c. 353; L. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 65; D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 12.

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Autore: Francesco Capurso

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