RIPAM 3997

Titoli valutabili: quanto valgono davvero master, dottorati ed esperienza

Il tetto dei 10/30 dell'art. 8, le griglie reali dei bandi RIPAM 3997 e 1340, la maggiorazione per il titolo "fresco" e i concorsi dove i titoli valgono zero

"Ho un master, quanto mi vale?" È una delle domande più frequenti e una di quelle a cui è impossibile rispondere in astratto. Nello stesso anno, per la stessa area, lo stesso master di secondo livello può valere 1,5 punti, 0,50 punti o zero. Non è un'ingiustizia: è il funzionamento normale del sistema, e conoscerlo cambia il modo di scegliere a quali concorsi partecipare.

Prima domanda: il concorso valuta i titoli?

L'art. 1 c. 2 del D.P.R. 487/1994 lascia all'amministrazione la scelta tra tre tipologie selettive. Solo una di queste attribuisce punti ai titoli:

  • concorso per esami → graduatoria = somma dei punti delle prove. I titoli operano solo come requisito di accesso;
  • concorso per titoli ed esami → graduatoria = punti delle prove + punti dei titoli;
  • corso-concorso → prove più corso di formazione selettivo.

La verifica dura trenta secondi ed è il primo filtro: se il bando è "per esami", nessun titolo posseduto sposterà di un millimetro la posizione in graduatoria.

Il tetto legale: 10/30

Quando i titoli si valutano, non possono valere quanto si vuole. L'art. 8 c. 2 del D.P.R. 487/1994 fissa un tetto generale:

"Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli."

Il senso è chiaro: i titoli possono al massimo valere un terzo della scala standard delle prove. La selezione resta ancorata alla performance d'esame. Il tetto conosce però una deroga importante — i concorsi per la dirigenza, disciplinati da regolamenti speciali (D.P.R. 272/2004 e D.P.R. 70/2013), possono superarlo ampiamente: in alcuni bandi dirigenziali i titoli arrivano a 70 punti su un totale di 370.

Va aggiunta una precisazione sul momento della valutazione: nei concorsi per titoli ed esami, per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e comunque previa determinazione dei criteri (art. 8 c. 1). Il che significa una cosa rassicurante: i titoli non filtrano l'accesso alle prove, si sommano alla fine, e solo per chi le ha superate.

Che aspetto ha una griglia reale

Due bandi RIPAM permettono di vedere concretamente come cambia il peso dei titoli tra area assistenti e area funzionari.

RIPAM 3997 — assistenti (tetto 7 punti)

VocePunti
Voto del diploma di istruzione secondariafino a 3
Laurea triennale (non propedeutica a LM/LS)0,50
Laurea specialistica, magistrale o diploma di laurea1
Master universitario di I livello0,25
Master universitario di II livello0,50
Diploma di specializzazione0,75
Dottorato di ricerca1

Gli ulteriori titoli di studio, tutti insieme, non possono superare i 3 punti complessivi.

RIPAM 1340 — funzionari (tetto 10 punti)

VocePuntiCumulabilità
Voto di laurea (titolo di accesso)fino a 3
Laurea triennale utilizzata per l'accesso0,50
LM a ciclo unico o diploma di laurea1
Ogni LM/LS/DL ulteriore, attinente0,25
Master universitario di I livello attinente0,50max 2 titoli
Master universitario di II livello attinente1,50max 2 titoli
Diploma di specializzazione attinente2max 2 titoli
Dottorato di ricerca attinente2,50max 2 titoli

Il confronto è istruttivo. Un dottorato vale 1 punto nel concorso per assistenti e 2,5 punti (cumulabili fino a 5) in quello per funzionari. Un master di secondo livello passa da 0,50 a 1,50. Il tetto complessivo cresce da 7 a 10 punti, ma è la ridistribuzione interna a fare la differenza: nell'area funzionari il post-laurea pesa molto di più.

Ricorre una parola che vale punti: "attinente". Nel bando 1340 master, specializzazioni e dottorati sono valutati solo se attinenti alle materie della prova scritta. Un dottorato brillante ma fuori tema vale zero. Prima di contare i punti, va verificata l'attinenza dichiarata nel bando.

La maggiorazione per il titolo "fresco"

C'è un meccanismo introdotto dall'art. 3-ter c. 4 del D.L. 44/2023 che i bandi RIPAM applicano e che vale la pena conoscere: se il titolo di studio di accesso è stato conseguito non oltre 5 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda, i punti attribuiti al voto del titolo sono aumentati di un terzo.

In cifre: nel bando 3997 un diploma con 100/100 vale 3 punti, che diventano 4 se conseguito negli ultimi cinque anni. Nel bando 1340 una laurea 110 e lode vale 3 punti, che diventano 4 alle stesse condizioni. Su un tetto di 7 o 10 punti è una differenza che sposta centinaia di posizioni.

Attenzione a due limiti. Primo: la maggiorazione riguarda il voto del titolo di accesso, non gli altri titoli. Secondo: nei bandi RIPAM si applica solo all'Area dei funzionari, ed è esclusa per l'Area delle elevate professionalità — coerentemente, dato che lì è richiesta un'esperienza professionale pluriennale come requisito di ammissione, difficilmente compatibile con un titolo conseguito da poco.

I titoli di carriera (e perché li vedi poco)

Nei concorsi dirigenziali e in alcuni bandi per funzionari compaiono anche i titoli di servizio: anni di lavoro subordinato in qualifiche per cui era richiesta la laurea, anzianità di ruolo dirigenziale, incarichi conferiti con provvedimento formale. Sono voci pesanti — in certi bandi dirigenziali arrivano a 40 punti — ma quasi assenti nei concorsi per assistenti e funzionari di accesso, dove la griglia resta essenzialmente accademica.

Dove ci sono, valgono due regole tecniche utili:

  • frazioni di anno: si computa il mese intero se il servizio è di almeno 30 giorni continuativi, e le frazioni superiori a 15 giorni;
  • non-doppia-valutazione: il titolo o il periodo di servizio già usato come requisito di ammissione non viene ricomputato come punteggio, o viene dimezzato (art. 7 c. 1 D.P.R. 70/2013 per la dirigenza). Non si può usare due volte lo stesso dottorato.

I concorsi dove i titoli valgono zero

È il caso più sottovalutato, e sta diventando frequente. Diversi bandi recenti costruiscono la graduatoria sul solo punteggio delle prove:

  • i concorsi mono-prova, dove tutta la selezione si gioca su un'unica prova scritta;
  • alcuni concorsi "scritta + orale puro", senza preselettiva, senza prova pratica e senza valutazione dei titoli.
La conseguenza è netta. In questi concorsi un candidato con dottorato, due master ed esperienza decennale parte esattamente alla pari di un neolaureato. Il paradosso è che il titolo può essere obbligatorio per l'ammissione e valere zero in graduatoria: serve per entrare, non per posizionarsi.

C'è anche un caso opposto e curioso, che mostra quanto la griglia sia costruita sul profilo: in un bando per un funzionario dell'area comunicazione di un ente parco, l'iscrizione all'albo dei giornalisti vale 4 punti su un tetto di 7 — più di tutti i titoli accademici dello stesso bando messi insieme. Dove esiste un albo professionale centrale per il profilo, quello pesa più della laurea.

L'onere dichiarativo: la regola che costa più punti di tutte

I titoli devono essere dichiarati nella domanda, con tipologia, istituto, data, votazione e ogni elemento utile alla valutazione. La clausola standard dei bandi è inequivocabile: la mancata dichiarazione comporta la mancata valutazione. Non è previsto alcun recupero successivo, e la commissione non ha modo di sapere di un titolo che non le è stato comunicato.

Vanno inoltre rispettati i vincoli di ammissibilità: i titoli sono valutabili solo se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute o istituzioni formative autorizzate o accreditate dal MUR. I titoli esteri seguono il regime dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, con istanza di riconoscimento e ammissione con riserva.

Come leggere la griglia in cinque mosse

  1. Il concorso è per esami o per titoli ed esami? Se il primo, la griglia non esiste;
  2. Qual è il tetto complessivo dei punti titoli, e quanto pesa sul punteggio massimo totale?
  3. Quali voci sono cumulabili e con quale limite di titoli valutabili?
  4. Compare la parola "attinente"? Se sì, l'attinenza va verificata sulle materie della prova scritta;
  5. Ho conseguito il titolo di accesso negli ultimi 5 anni? Verificare se il bando prevede la maggiorazione di un terzo.

Fatto questo, il calcolo del proprio punteggio-titoli richiede cinque minuti — e permette di sapere in anticipo quanti punti servono nelle prove, che è poi l'unica informazione che serve per impostare lo studio.

Fonti. D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, artt. 1 c. 2, 3 c. 5, 8 (concorso per titoli ed esami), come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82; D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 38; D.P.R. 272/2004 e D.P.R. 70/2013 (dirigenza, art. 7 c. 1 sulla non-doppia-valutazione); D.L. 44/2023, art. 3-ter c. 4 (maggiorazione titolo conseguito da non oltre 5 anni). Griglie dei titoli verificate sul testo ufficiale dei bandi RIPAM 3997 (art. 7 c. 3) e RIPAM 1340 (art. 9 c. 3); ulteriori confronti sui bandi INPS 88, INPS 49, INPS/INAIL 448, MIC 1800 e MIC 577.

RIPAM Studio - Preparazione Concorsi Pubblici

Autore: Francesco Capurso

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