Protocollo, archiviazione e conservazione: tre cose diverse che i quiz trattano come una
Le tre operazioni necessarie e sufficienti del protocollo, i tre pacchetti informativi della conservazione, i due responsabili da non confondere e le soglie del registro di emergenza
C'è una confusione che attraversa quasi tutte le dispense: protocollare, archiviare e conservare vengono trattati come sinonimi di "mettere via un documento". Sono tre attività con fonti diverse, tempi diversi e responsabili diversi. Chi tiene ferma la distinzione risponde correttamente anche ai quesiti costruiti apposta per confonderla.
Due fonti sovrapposte, e va saputo
Il protocollo informatico è disciplinato da due fonti che convivono:
| Fonte | Che cosa detta |
|---|---|
| D.P.R. 445/2000, Capo IV (artt. 50-70) — il Testo unico sulla documentazione amministrativa | L'impianto sostanziale e organizzativo: cosa si registra, cos'è la segnatura, chi è responsabile, cosa si fa in emergenza |
| Linee guida AgID sul documento informatico, cap. 3 (adottate ex art. 71 CAD) | Le regole tecniche, che hanno abrogato quasi per intero il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 |
Il CAD fa da cerniera: è l'art. 40-bis la disposizione da cui le Linee guida traggono la competenza sul protocollo.
L'AOO: l'unità di misura di tutto il sistema
L'area organizzativa omogenea è il perno organizzativo. L'art. 50 c. 4 del TUDA impone a ciascuna amministrazione di individuare gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per «grandi aree organizzative omogenee».
Le tre operazioni: sono tre, non due
L'art. 56 del TUDA le qualifica come «operazioni necessarie e sufficienti» per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti.
1. Registrazione (art. 53)
Sei informazioni, quattro delle quali non modificabili, più l'impronta:
- numero di protocollo, generato automaticamente — non modificabile;
- data di registrazione, assegnata automaticamente — non modificabile;
- mittente (documenti ricevuti) o destinatario (documenti spediti) — non modificabile;
- oggetto — non modificabile;
- data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica — non modificabile.
L'operazione avviene in un'unica soluzione, senza interventi intermedi dell'operatore. Il sistema produce il registro giornaliero di protocollo.
Il numero è progressivo, di almeno sette cifre numeriche, con numerazione rinnovata ogni anno solare (art. 57). Tre dati secchi, spesso chiesti insieme.
2. Segnatura (art. 55)
È l'apposizione o associazione all'originale, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni che identificano il documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime sono tre: progressivo di protocollo, data, identificazione sintetica dell'amministrazione o dell'AOO.
Registrazione e segnatura sono contestuali: il comma 2 stabilisce che la segnatura va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione. Due operazioni distinte ma simultanee — non due fasi in sequenza. È una precisazione che nei quesiti fa la differenza.
3. Classificazione
È l'operazione che viene dimenticata più spesso, ed è obbligatoria per tutti i documenti dell'AOO, protocollati o no. Si avvale del piano di classificazione, che mappa su più livelli gerarchici le funzioni dell'ente — non l'organigramma, che cambia troppo spesso per reggere un archivio nel tempo.
L'annullamento non cancella
Le informazioni non modificabili non si cancellano: si annullano e restano memorizzate. La procedura appone una dicitura o un segno in posizione sempre visibile, che consente comunque di leggere tutte le informazioni originarie, insieme a data, identificativo dell'operatore ed estremi del provvedimento di autorizzazione. Ad autorizzare è il servizio dell'art. 61. Le Linee guida aggiungono l'obbligo di storicizzazione: dato annullato e dato nuovo restano entrambi visibili e comparabili.
Il registro di emergenza e le sue due soglie
Quando per cause tecniche il sistema non è utilizzabile, il responsabile autorizza la registrazione anche manuale su uno o più registri di emergenza, annotando causa, data e ora di inizio dell'interruzione e del ripristino (art. 63).
- se l'impossibilità si prolunga oltre 24 ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile può autorizzare l'uso del registro per periodi successivi di non più di una settimana ciascuno;
- per ogni giornata va riportato il numero totale di operazioni registrate manualmente.
Al ripristino le informazioni sono inserite senza ritardo nel sistema, e a ciascun documento è attribuito un numero di protocollo ordinario che mantiene stabilmente la correlazione con quello di emergenza.
La conservazione è un'altra cosa
Qui si cambia capitolo. La conservazione tiene in vita il valore giuridico del documento informatico oltre la sua vita amministrativa corrente. Non è un backup: il backup protegge dal guasto, la conservazione protegge da obsolescenza, contestazione e perdita di autenticità.
Le fonti sono gli artt. 43-44 del CAD (con l'art. 34 c. 1-bis per i modelli organizzativi) e il cap. 4 delle Linee guida AgID, che ha abrogato il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 sul sistema di conservazione.
I tre pacchetti informativi
| Pacchetto | Sigla | Funzione |
|---|---|---|
| Pacchetto di versamento | PdV | Ciò che il produttore invia al sistema di conservazione |
| Pacchetto di archiviazione | PdA | Ciò che il sistema conserva |
| Pacchetto di distribuzione | PdD | Ciò che il sistema restituisce all'utente abilitato in esibizione o esportazione |
Al versamento il sistema produce il rapporto di versamento, che il produttore deve visionare per verificare il buon esito del trasferimento. L'interoperabilità tra sistemi di conservazione è garantita dalle specifiche del PdA definite dalla norma UNI 11386, standard SInCRO.
I due responsabili da non scambiare
| Responsabile della gestione documentale | Responsabile della conservazione | |
|---|---|---|
| Dove sta | Nel servizio dell'art. 61 TUDA, uno per AOO, alle dirette dipendenze dell'area | Nell'organigramma del titolare, dirigente o funzionario interno formalmente designato |
| Cosa fa | Protocollo, flussi documentali, archivi; predispone il manuale di gestione; è il produttore dei PdV | Definisce le politiche del sistema di conservazione; predispone il manuale di conservazione |
| Requisiti | Idonei requisiti professionali o professionalità tecnico-archivistica | Competenze giuridiche, informatiche e archivistiche |
I due ruoli possono coincidere nella stessa persona. E i due manuali sono documenti distinti che devono essere coerenti tra loro: quello di gestione sta a monte e riguarda formazione, gestione, trasmissione e accesso; quello di conservazione riguarda il sistema che tiene in vita i documenti nel tempo.
Le tre soglie temporali della conservazione
- Giornata lavorativa successiva: il registro giornaliero di protocollo è trasmesso al sistema di conservazione entro il giorno lavorativo seguente;
- 24 ore: è il termine entro cui il servizio del protocollo deve garantire il ripristino delle funzionalità in caso di guasto;
- 5 anni: cadenza massima della verifica periodica di integrità e leggibilità dei documenti conservati, a carico del responsabile della conservazione.
Dove finiscono i documenti
La conservazione digitale non sostituisce l'archivistica: la esegue con altri mezzi. Restano i tre stadi del TUDA — archivio corrente, di deposito (trasferimento almeno annuale dei procedimenti conclusi, rispettando l'organizzazione originaria) e storico (Archivi di Stato o separata sezione) — governati dal piano di conservazione, integrato con quello di classificazione, che definisce selezione periodica e scarto.
Per le amministrazioni statali il responsabile della conservazione versa documenti, aggregazioni e archivi all'Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato territorialmente competenti, secondo i termini del Codice dei beni culturali.
Il valore che la conservazione protegge nel tempo è quello che le firme elettroniche hanno attribuito al documento nel momento in cui è nato. È il motivo per cui i due capitoli si tengono.
Esercitati sui quesiti del CAD o riprendi il quadro dal decalogo della materia.
Fonti. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico documentazione amministrativa), Capo IV: artt. 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69. D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD): art. 17 (responsabile per la transizione al digitale), art. 34 c. 1-bis (modelli organizzativi), art. 40-bis, artt. 43-44 (conservazione ed esibizione), art. 71 (Linee guida). Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, capp. 3 e 4 e allegato 6. Norma UNI 11386 (standard SInCRO); ISO/IEC 27001; ISO 14721 (OAIS); ETSI TS 101 533-1.