RIPAM 3997

Le quattro firme elettroniche: quale vale come la firma autografa

Semplice, avanzata, qualificata, digitale: cosa cambia nel valore probatorio, quali atti sono nulli senza firma qualificata e perché la firma digitale è una specie tutta italiana

La gerarchia delle firme elettroniche è un blocco ad altissima resa nei quesiti: pochi concetti, molto codificati, con effetti giuridici netti. Il problema è che le sintesi in circolazione si fermano allo schema "semplice, avanzata, qualificata, digitale" senza dire cosa comporta ciascuna. E l'effetto giuridico è proprio ciò che viene chiesto.

La gerarchia, in ordine di robustezza

FirmaIn che cosa consisteEffetto
Firma elettronica semplice
(FES)
Qualsiasi dato in forma elettronica connesso ad altri dati elettronici e utilizzato come metodo di identificazione Valore probatorio liberamente valutabile dal giudice
Firma elettronica avanzata
(FEA)
Connessa univocamente al firmatario, creata con mezzi sotto il suo controllo esclusivo, collegata ai dati in modo da rilevare ogni modifica successiva Soddisfa la forma scritta, con l'efficacia dell'art. 2702 c.c.
Firma elettronica qualificata
(FEQ)
Una FEA creata con un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato Massima: soddisfa la forma scritta anche dove la FEA non basta
Firma digitale Specie italiana di FEQ, basata su crittografia a chiavi asimmetriche (coppia di chiavi pubblica e privata) Come la FEQ; disciplina propria all'art. 24 CAD
La firma digitale non è un quarto tipo autonomo. È una specie della firma elettronica qualificata, caratterizzata dalla tecnologia impiegata: un sistema di chiavi crittografiche asimmetriche. È una peculiarità italiana — il regolamento eIDAS conosce le prime tre categorie, non la "firma digitale" come figura a sé. Un quesito che colloca la firma digitale fuori dal genere delle qualificate è sbagliato.

Che cosa dice davvero l'art. 20

Il comma 1-bis dell'art. 20 CAD è la disposizione chiave, e va letta con attenzione perché contiene quattro strade per raggiungere lo stesso risultato. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia dell'art. 2702 del Codice civile quando:

  1. vi è apposta una firma digitale;
  2. oppure un altro tipo di firma elettronica qualificata;
  3. oppure una firma elettronica avanzata;
  4. oppure è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo con i requisiti fissati da AgID, con modalità tali da garantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e la sua riconducibilità all'autore in maniera manifesta e inequivoca.

La quarta è la strada che consente di firmare tramite SPID: non è una firma in senso tecnico, è un processo di formazione del documento con identificazione preventiva. In tutti gli altri casi — quindi con la sola firma elettronica semplice, o senza firma — l'idoneità a soddisfare la forma scritta e il valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

La presunzione di riconducibilità, e come si vince. Art. 20 c. 1-ter: l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. È una presunzione relativa, non assoluta: l'onere si sposta sul titolare, ma la prova contraria è ammessa. I distrattori giocano quasi sempre sulla parola "assoluta".

Il punto in cui si diventa nulli

Qui sta la distinzione che le sintesi semplificano parlando genericamente di "atti immobiliari". Il testo dell'art. 21 c. 2-bis è più preciso, e la precisione è quello che viene chiesto:

Categoria di attiFirma richiesta a pena di nullità
Scritture private dell'art. 1350 c.c., numeri da 1 a 12 (trasferimenti immobiliari, usufrutto, servitù, enfiteusi, superficie, divisioni, transazioni su tali diritti…) Firma elettronica qualificata o firma digitale. La FEA non basta.
Atti dell'art. 1350 c.c., numero 13 (gli altri atti per cui la legge richiede la forma scritta) Firma avanzata, qualificata o digitale, oppure formazione con le modalità dell'art. 20 c. 1-bis primo periodo

Resta salvo il caso della sottoscrizione autenticata. E per gli atti pubblici informatici l'art. 21 c. 2-ter richiede che il pubblico ufficiale sottoscriva a pena di nullità con firma qualificata o digitale, mentre parti, fidefacenti, interprete e testimoni sottoscrivono personalmente in sua presenza con firma avanzata, qualificata o digitale — oppure con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

La firma digitale nel dettaglio: art. 24

Quattro regole che tornano spesso nei quesiti:

  • deve riferirsi in maniera univoca a un solo soggetto e al documento cui è apposta o associata;
  • integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere, a ogni fine previsto dalla normativa vigente;
  • richiede un certificato qualificato che al momento della sottoscrizione non risulti scaduto, revocato o sospeso;
  • l'apposizione con certificato revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione — salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato (c. 4-bis).

Quest'ultima è severa e viene chiesta spesso: non è una firma "debole", è una firma inesistente. Revoca e sospensione hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che chi le ha richieste dimostri che erano già note a tutte le parti interessate.

Oltre le firme: gli altri servizi fiduciari

Il regolamento eIDAS non disciplina solo le firme. Vanno tenuti distinti:

  • sigilli elettronici — l'equivalente della firma per le persone giuridiche: garantiscono origine e integrità di un documento riferendolo a un ente, non a un individuo;
  • validazione temporale (marca temporale) — attribuisce data e ora certe;
  • servizi di recapito certificato — la categoria in cui si colloca la PEC.

Sono erogati da prestatori di servizi fiduciari qualificati, vigilati e accreditati. La distinzione firma/sigillo è un classico: la firma è della persona fisica, il sigillo della persona giuridica.

Come tenerle in ordine. Tre domande in sequenza. C'è un certificato qualificato? Se no, siamo tra FES e FEA. Il firmatario ha il controllo esclusivo e le modifiche sono rilevabili? Se sì è FEA, se no è FES. C'è anche un dispositivo qualificato di creazione? Allora è FEQ — e se la tecnologia è a chiavi asimmetriche, in Italia si chiama firma digitale.

Il collegamento con il resto della materia

Le firme non vivono isolate: reggono il valore giuridico del documento informatico, che a sua volta va protocollato e conservato a norma perché quel valore duri nel tempo. E la quarta strada dell'art. 20 c. 1-bis — la formazione previa identificazione informatica — è il ponte tra il capitolo delle firme e quello dell'identità digitale. Le tre cose si studiano insieme.

Prova i quesiti sul CAD o rivedi l'impianto nel decalogo della materia.

Fonti. D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): art. 20 (validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici), art. 21 (documenti sottoscritti con firma avanzata, qualificata o digitale), artt. 22-23 (copie e duplicati), art. 24 (firma digitale), art. 25 (firma autenticata), artt. 43-44 (conservazione), art. 71 (Linee guida AgID). Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). Codice civile, artt. 1350 e 2702.

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Autore: Francesco Capurso

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