Le quattro firme elettroniche: quale vale come la firma autografa
Semplice, avanzata, qualificata, digitale: cosa cambia nel valore probatorio, quali atti sono nulli senza firma qualificata e perché la firma digitale è una specie tutta italiana
La gerarchia delle firme elettroniche è un blocco ad altissima resa nei quesiti: pochi concetti, molto codificati, con effetti giuridici netti. Il problema è che le sintesi in circolazione si fermano allo schema "semplice, avanzata, qualificata, digitale" senza dire cosa comporta ciascuna. E l'effetto giuridico è proprio ciò che viene chiesto.
La gerarchia, in ordine di robustezza
| Firma | In che cosa consiste | Effetto |
|---|---|---|
| Firma elettronica semplice (FES) |
Qualsiasi dato in forma elettronica connesso ad altri dati elettronici e utilizzato come metodo di identificazione | Valore probatorio liberamente valutabile dal giudice |
| Firma elettronica avanzata (FEA) |
Connessa univocamente al firmatario, creata con mezzi sotto il suo controllo esclusivo, collegata ai dati in modo da rilevare ogni modifica successiva | Soddisfa la forma scritta, con l'efficacia dell'art. 2702 c.c. |
| Firma elettronica qualificata (FEQ) |
Una FEA creata con un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato | Massima: soddisfa la forma scritta anche dove la FEA non basta |
| Firma digitale | Specie italiana di FEQ, basata su crittografia a chiavi asimmetriche (coppia di chiavi pubblica e privata) | Come la FEQ; disciplina propria all'art. 24 CAD |
Che cosa dice davvero l'art. 20
Il comma 1-bis dell'art. 20 CAD è la disposizione chiave, e va letta con attenzione perché contiene quattro strade per raggiungere lo stesso risultato. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia dell'art. 2702 del Codice civile quando:
- vi è apposta una firma digitale;
- oppure un altro tipo di firma elettronica qualificata;
- oppure una firma elettronica avanzata;
- oppure è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo con i requisiti fissati da AgID, con modalità tali da garantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e la sua riconducibilità all'autore in maniera manifesta e inequivoca.
La quarta è la strada che consente di firmare tramite SPID: non è una firma in senso tecnico, è un processo di formazione del documento con identificazione preventiva. In tutti gli altri casi — quindi con la sola firma elettronica semplice, o senza firma — l'idoneità a soddisfare la forma scritta e il valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
Il punto in cui si diventa nulli
Qui sta la distinzione che le sintesi semplificano parlando genericamente di "atti immobiliari". Il testo dell'art. 21 c. 2-bis è più preciso, e la precisione è quello che viene chiesto:
| Categoria di atti | Firma richiesta a pena di nullità |
|---|---|
| Scritture private dell'art. 1350 c.c., numeri da 1 a 12 (trasferimenti immobiliari, usufrutto, servitù, enfiteusi, superficie, divisioni, transazioni su tali diritti…) | Firma elettronica qualificata o firma digitale. La FEA non basta. |
| Atti dell'art. 1350 c.c., numero 13 (gli altri atti per cui la legge richiede la forma scritta) | Firma avanzata, qualificata o digitale, oppure formazione con le modalità dell'art. 20 c. 1-bis primo periodo |
Resta salvo il caso della sottoscrizione autenticata. E per gli atti pubblici informatici l'art. 21 c. 2-ter richiede che il pubblico ufficiale sottoscriva a pena di nullità con firma qualificata o digitale, mentre parti, fidefacenti, interprete e testimoni sottoscrivono personalmente in sua presenza con firma avanzata, qualificata o digitale — oppure con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
La firma digitale nel dettaglio: art. 24
Quattro regole che tornano spesso nei quesiti:
- deve riferirsi in maniera univoca a un solo soggetto e al documento cui è apposta o associata;
- integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere, a ogni fine previsto dalla normativa vigente;
- richiede un certificato qualificato che al momento della sottoscrizione non risulti scaduto, revocato o sospeso;
- l'apposizione con certificato revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione — salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato (c. 4-bis).
Quest'ultima è severa e viene chiesta spesso: non è una firma "debole", è una firma inesistente. Revoca e sospensione hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che chi le ha richieste dimostri che erano già note a tutte le parti interessate.
Oltre le firme: gli altri servizi fiduciari
Il regolamento eIDAS non disciplina solo le firme. Vanno tenuti distinti:
- sigilli elettronici — l'equivalente della firma per le persone giuridiche: garantiscono origine e integrità di un documento riferendolo a un ente, non a un individuo;
- validazione temporale (marca temporale) — attribuisce data e ora certe;
- servizi di recapito certificato — la categoria in cui si colloca la PEC.
Sono erogati da prestatori di servizi fiduciari qualificati, vigilati e accreditati. La distinzione firma/sigillo è un classico: la firma è della persona fisica, il sigillo della persona giuridica.
Il collegamento con il resto della materia
Le firme non vivono isolate: reggono il valore giuridico del documento informatico, che a sua volta va protocollato e conservato a norma perché quel valore duri nel tempo. E la quarta strada dell'art. 20 c. 1-bis — la formazione previa identificazione informatica — è il ponte tra il capitolo delle firme e quello dell'identità digitale. Le tre cose si studiano insieme.
Prova i quesiti sul CAD o rivedi l'impianto nel decalogo della materia.
Fonti. D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): art. 20 (validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici), art. 21 (documenti sottoscritti con firma avanzata, qualificata o digitale), artt. 22-23 (copie e duplicati), art. 24 (firma digitale), art. 25 (firma autenticata), artt. 43-44 (conservazione), art. 71 (Linee guida AgID). Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). Codice civile, artt. 1350 e 2702.