DSA e concorsi pubblici: quali misure puoi chiedere e come si ottengono
Le tre opzioni previste a pena di nullità del bando, il tetto del 50% sui tempi aggiuntivi e la differenza con la disciplina della L. 104/1992
I disturbi specifici di apprendimento hanno nei concorsi pubblici una disciplina propria, distinta da quella delle disabilità. È una disciplina forte — la legge arriva a prevedere la nullità del concorso se il bando la ignora — ma non è automatica: le misure vanno chieste, con la documentazione giusta, entro la scadenza della domanda. Chi non lo sa se ne accorge quando è troppo tardi. Vediamo cosa spetta e come si ottiene.
Le tre opzioni previste dalla legge
La norma operativa è l'art. 3 comma 2 lettera f) del D.P.R. 487/1994, che impone ai bandi di prevedere, per i candidati con DSA:
- la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale;
- l'utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo;
- un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove.
Sono tre opzioni alternative: non un pacchetto unico, ma tre strade tra cui individuare quella adatta al profilo del singolo candidato. La sostituzione dello scritto con un orale è la più incisiva ed è quella meno conosciuta — molti candidati con dislessia ignorano che esista.
Il tetto sui tempi aggiuntivi: il 50%
"Prolungamento dei tempi" è un'espressione elastica, e la prassi le ha dato un contenuto quantitativo preciso. I bandi recenti fissano il limite in modo esplicito: i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova, con rinvio al decreto ministeriale del 9 novembre 2021 come fonte operativa.
In concreto: su una prova da 60 minuti, il massimo è 90 minuti. Lo stesso tetto si applica anche alle misure previste per i candidati con disabilità ai sensi della L. 104/1992.
Va sottolineato che è un tetto, non un automatismo: la misura concreta la determina la commissione sulla base della certificazione e delle linee guida. Non dare per scontato di ricevere sempre il massimo.
Chi decide, e perché non è automatico
Questo è il passaggio che genera più aspettative sbagliate. L'art. 7 comma 6 del D.P.R. 487/1994 stabilisce che le misure sono stabilite dalla commissione esaminatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 4-bis del D.L. 80/2021, che a sua volta rinvia a linee guida specifiche.
Il meccanismo è quindi in due tempi:
- tu chiedi, nella domanda di partecipazione, allegando la certificazione DSA rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L. 170/2010;
- la commissione decide la misura concreta, nel rispetto delle linee guida.
Non esiste un diritto a ottenere esattamente la misura richiesta: esiste il diritto a che una misura adeguata sia prevista e concessa. Per questo la richiesta va formulata con cura, indicando quale delle tre opzioni è più funzionale al proprio profilo e perché — la certificazione, da sola, non dice alla commissione quale strada scegliere.
DSA e L. 104: due discipline distinte
Le due normative viaggiano su binari separati, ed è importante non confonderle:
- Fattispecie — i DSA sono dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; non comprendono disabilità sensoriali o motorie, che ricadono sotto la L. 104/1992;
- Certificazione — per i DSA è rilasciata da specialisti del Servizio sanitario nazionale o accreditati, ai sensi dell'art. 3 della L. 170/2010; per la L. 104 serve l'accertamento della commissione medica;
- Misure tipiche — per i DSA sostituzione scritto/orale, strumenti compensativi, tempi aggiuntivi; per la L. 104 ausili tecnici e tempi aggiuntivi;
- Esenzione dalla preselettiva — qui c'è la differenza più rilevante: l'art. 20 comma 2-bis della L. 104/1992 prevede l'ammissione diretta alle prove scritte per determinate condizioni di invalidità, ma questa esenzione non è prevista in via generale per i DSA.
Le misure valgono anche in preselettiva
Un punto spesso trascurato: le misure compensative si applicano anche alla prova preselettiva, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.P.R. 487/1994. Non è un dettaglio secondario — la preselettiva è tipicamente un test cronometrato a risposta multipla, cioè esattamente il formato in cui un disturbo della lettura incide di più.
Poiché però la preselettiva può essere annunciata come "eventuale" e confermata solo a domande chiuse, la richiesta va formulata già nella domanda iniziale, quando ancora non si sa se si terrà.
Cosa fare, concretamente
- Procurati la certificazione in tempo utile: deve essere rilasciata da specialisti SSN o accreditati ai sensi della L. 170/2010. Se la tua è datata, verifica i requisiti di aggiornamento richiesti;
- Leggi l'articolo del bando dedicato ai candidati con DSA e disabilità: indica modalità e termini della richiesta, che sono perentori;
- Dichiara in domanda, entro la scadenza, specificando quale misura chiedi. Dopo la scadenza non si recupera;
- Motiva la richiesta rispetto al tuo profilo: la certificazione attesta il disturbo, non indica quale delle tre misure sia più adatta;
- Ricorda la preselettiva: se il bando la prevede come eventuale, la richiesta deve coprirla comunque;
- Se hai anche una condizione ex L. 104, dichiarala separatamente: le misure si cumulano.
In sintesi
La legge tutela i candidati con DSA in modo forte — al punto di prevedere la nullità del concorso che ignori il tema — ma affida a te il primo passo. Le tre opzioni esistono, il tetto del 50% sui tempi aggiuntivi è consolidato, le misure coprono anche la preselettiva. Quello che non esiste è l'automatismo: senza dichiarazione in domanda e senza certificazione, nulla di tutto questo si attiva.
Fonti. D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, artt. 3 c. 2 lett. f) e 7 c. 6; L. 8 ottobre 2010 n. 170, art. 3; L. 104/1992, artt. 4 e 20 c. 2-bis; D.L. 80/2021 art. 3 c. 4-bis conv. L. 113/2021; D.M. 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. Tetto operativo del 50% verificato sul testo ufficiale del bando INPS/INAIL 448 ispettori di vigilanza.