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Sanità militare, cosa cambia con il D.Lgs. 74/2026: una riforma in due tempi

Dal 28 maggio 2026 c'è un Servizio sanitario militare nazionale con un suo Direttore; dal 1° gennaio 2027 i Corpi sanitari delle Forze armate confluiscono in un Corpo unico. Ecco cosa è cambiato nel Codice dell'ordinamento militare, articolo per articolo

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 è un decreto quasi interamente novellatore: non detta una disciplina propria, ma riscrive decine di articoli del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010, il COM). Ha riorganizzato tutta la Sanità militare, e lo ha fatto in due tempi. Chi studia l'ordinamento della Difesa su un testo stampato prima di maggio 2026 trova formule che oggi non valgono più. Chi crede che la riforma sia già completa sbaglia nell'altro senso.

Le due date da non confondere

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2026 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo, cioè il 28 maggio 2026 (art. 20 c. 1). Ma l'art. 20 c. 2 rinvia al 1° gennaio 2027 tutte le disposizioni sulla costituzione del Corpo unico della Sanità militare e sul transito del personale sanitario delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

Dal 28 maggio 2026Dal 1° gennaio 2027
Esiste il Servizio sanitario militare nazionale (nuovo art. 181)Nasce il Corpo unico della Sanità militare
Esiste la carica di Direttore della Sanità militare (artt. 188-bis e 188-ter)Il personale sanitario delle Forze armate e dei Carabinieri transita nel Corpo unico
La Direzione della Sanità militare diventa l'organo centrale (art. 188)Spariscono i Corpi sanitari di Esercito, Marina e Aeronautica
In vigore non vuol dire già applicato. Oggi il Servizio sanitario militare nazionale esiste, il Corpo unico no. Nel frattempo il Direttore della Sanità militare si sceglie, oltre che tra i dirigenti civili, tra gli ufficiali dei Corpi sanitari di Esercito, Marina e Aeronautica, come prevede la norma transitoria del nuovo art. 2188-sexies. A regime lo si sceglierà tra gli ufficiali del Corpo unico.

Cosa è già cambiato: prima e dopo

Queste modifiche dell'art. 4 del decreto valgono dal 28 maggio 2026. Sono quelle che hanno reso superate le domande d'esame costruite sul vecchio testo.

Articolo del COMPrimaDopo
Art. 105, Comando logistico dell'EsercitoNe dipendevano anche i comandi di «sanità e veterinaria», il Policlinico militare di Roma e il Centro militare di veterinariaRestano i comandi trasporti e materiali, commissariato e tecnico, i poli di mantenimento e rifornimento, il Centro polifunzionale di sperimentazione e il Centro tecnico logistico interforze NBC. Le lettere e) ed f) sono abrogate
Art. 113 c. 4, logistica della MarinaL'Ispettorato di sanità della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, aveva funzioni di indirizzo sulla logistica sanitariaComma abrogato
Art. 181«Servizio sanitario militare», con cinque compiti«Servizio sanitario militare nazionale», componente sanitaria della difesa, con funzioni ampliate: idoneità al volo, supporto al Servizio sanitario nazionale secondo il principio di sussidiarietà, medicina preventiva, pubbliche calamità
Art. 188, organi centraliTre organi centrali: la struttura dell'Area tecnico-operativa, il Collegio medico-legale, gli organi direttivi delle Forze armateUn solo organo centrale: la Direzione della Sanità militare
Art. 191, organi direttivi di Forza armataOgni Forza armata aveva i suoi organi direttivi sanitariArticolo abrogato
Art. 27, Stato maggiore della difesaIl Capo di SMD si avvaleva dello Stato maggiore e del COVISi avvale anche della Direzione della Sanità militare per le attribuzioni tecnico-operative (nuova lett. b-bis)
Art. 195, strutture sanitariePoliclinico militare con sede in RomaIl Policlinico militare è ora dipendente dalla Direzione della Sanità militare; accanto ci sono i Centri ospedalieri militari e i Dipartimenti militari di medicina legale

Ci sono anche due novità senza un «prima». Il nuovo art. 188-quater disciplina l'ordinamento della Direzione, che si avvale tra l'altro del Collegio medico-legale, della Commissione medica di seconda istanza, del Policlinico militare e degli Istituti di medicina aerospaziale. Il nuovo art. 195-quater istituisce l'Istituto di scienze biomediche della Difesa, alle dipendenze della Direzione. Anche le commissioni mediche cambiano nome: da «interforze» a «della Sanità militare» (artt. 192-194).

Il Direttore della Sanità militare

È la figura nuova che i quiz chiederanno più spesso. Il nuovo art. 188-bis stabilisce che:

  • è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo unico di grado non inferiore a maggiore generale, oppure tra dirigenti civili, anche del settore privato, con esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario;
  • è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
  • dipende dal Ministro della difesa, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative legate all'operatività delle Forze armate;
  • resta in carica tre anni.
La doppia dipendenza. Una domanda tipica chiede «da chi dipende il Direttore della Sanità militare». La risposta completa è: dal Ministro della difesa, e dal Capo di SMD solo per gli aspetti tecnico-operativi. Un distrattore che dice «dal Segretario generale della difesa» o «dal Capo di stato maggiore dell'Esercito» è sbagliato.

Cosa cambierà dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027 avranno effetto le modifiche dell'art. 4 rinviate dall'art. 20 c. 2, cioè le lettere c), e), f), g), h) e i). Spariranno dalle articolazioni delle singole Forze armate:

  • il Corpo sanitario dell'Esercito (art. 108 c. 2 lett. h);
  • il Corpo sanitario militare marittimo (art. 118 c. 1 lett. c, e l'intero art. 122 che ne fissava le competenze);
  • il Corpo sanitario aeronautico (art. 147 c. 1 lett. d, e l'intero art. 150).

Al loro posto ci sarà il Corpo unico. Il nuovo art. 179-ter disciplinerà le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dei suoi ufficiali e sottufficiali impiegati per esigenze dell'Arma dei carabinieri. Fino a quella data, l'elenco dei Corpi di ciascuna Forza armata resta quello che conosci.

Il decreto non modifica invece direttamente il Testo unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 90/2010): la legge delega affida al Governo il suo adeguamento con un atto successivo.

Come ripassare

Il simulatore di Ordinamento della Difesa è già allineato al D.Lgs. 74/2026. Le domande sul Comando logistico dell'Esercito sono state riscritte e la formula previgente ora compare come distrattore. Per la cornice generale (Ministro, Stato maggiore, Segretariato, Forze armate) c'è il decalogo di Ordinamento della Difesa. Se prepari il concorso per 1.100 assistenti, la materia rientra nei 12 quesiti comuni a tutti i profili: lo spieghiamo nella guida al concorso Difesa 1100.

Cosa portarsi via

  1. Il D.Lgs. 74/2026 è in vigore dal 28 maggio 2026, ma il Corpo unico nasce solo il 1° gennaio 2027.
  2. Policlinico militare e Centro militare di veterinaria non dipendono più dal Comando logistico dell'Esercito (art. 105).
  3. L'Ispettorato di sanità della Marina sparisce dall'art. 113 (comma 4 abrogato).
  4. L'organo centrale della Sanità militare è ora la Direzione della Sanità militare, guidata da un Direttore nominato con D.P.R., in carica tre anni.
  5. I Corpi sanitari di Esercito, Marina e Aeronautica esistono ancora fino al 31 dicembre 2026.

Fonti. D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 (G.U. n. 109 del 13 maggio 2026), artt. 2, 3, 4, 13 e 20, testo consolidato Normattiva. D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), artt. 27, 105, 108, 113, 118, 122, 147, 150, 181, 188, 188-bis, 188-ter, 188-quater, 191, 195, 195-quater e 2188-sexies, testo previgente (vigente al 25 aprile 2026) e testo modificato. L. 28 novembre 2023, n. 201, art. 2.

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Autore: Francesco Capurso

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