RIPAM 3997

Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale: chi comanda cosa

Uno comanda le Forze armate, l'altro guida la macchina amministrativa, e accanto a loro c'è il Direttore nazionale degli armamenti. Tutti e tre dipendono dal Ministro, ma non allo stesso modo

Nei quesiti sull'ordinamento della Difesa ritorna sempre la stessa domanda in forme diverse: chi dipende da chi. Il Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010, il «COM») divide il Ministero in aree con vertici diversi, e i due vertici che si confondono più spesso sono il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. Il primo comanda, il secondo amministra. Accanto a loro c'è una terza figura, il Direttore nazionale degli armamenti, che nel testo vigente è una carica separata dal Segretario generale.

Il punto di partenza: le aree dell'art. 16

L'art. 16 del COM elenca le componenti dell'organizzazione del Ministero della difesa. Sono otto, non tre: uffici di diretta collaborazione del Ministro, area tecnico-operativa, area tecnico-amministrativa, area tecnico-industriale, tre uffici centrali, Servizio assistenza spirituale, Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, Circolo ufficiali delle Forze armate.

Le tre aree sono quelle che contano per la domanda «chi comanda cosa»:

AreaChe cosa faVertice
Tecnico-operativa (artt. 25-39)Pianifica, predispone e impiega le Forze armateCapo di stato maggiore della difesa
Tecnico-amministrativa (artt. 40-44-ter)Direzioni generali, personale, contratti, uffici centraliSegretario generale per le direzioni generali; Direttore nazionale degli armamenti per la Direzione nazionale degli armamenti
Tecnico-industriale (artt. 45-51)Stabilimenti e arsenali: produzione, riparazione, manutenzioneNe risponde il Direttore nazionale degli armamenti (art. 41)

L'art. 16 c. 2 dice che l'area tecnico-amministrativa è articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle direzioni generali previste dal regolamento, «coordinate da un segretario generale», e negli uffici centrali.

Il Capo di stato maggiore della difesa: chi comanda

L'art. 25 è l'articolo più chiesto. Il Capo di stato maggiore della difesa:

  • è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a generale di corpo d'armata dell'Esercito, ammiraglio di squadra della Marina, generale di squadra aerea dell'Aeronautica, in servizio permanente o richiamati;
  • è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa;
  • dipende direttamente dal Ministro, di cui è l'«alto consigliere tecnico-militare» e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
  • se è assente o impedito, o se la carica è vacante, lo sostituisce il più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.

Sotto di lui la legge elenca quattro gruppi, e i limiti stanno proprio negli ultimi due. Il Capo di stato maggiore della difesa è gerarchicamente sovraordinato (art. 25 c. 2 lett. b):

A chiEntro quali limiti
Capi di stato maggiore di Forza armataNessun limite
Comandante del Comando operativo di vertice interforzeNessun limite
Comandante generale dell'Arma dei carabinieriLimitatamente ai compiti militari devoluti all'Arma
Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamentiIn relazione alle funzioni agli stessi affidate

Le sue attribuzioni (art. 26) seguono dalla posizione: in base alle direttive del Ministro è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso, e predispone la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze. Dirige, coordina e controlla anche l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le disposizioni tecniche.

Predispone, non approva. La pianificazione generale e operativa interforze la predispone il Capo di stato maggiore della difesa (art. 26), ma la approva il Ministro (art. 10 c. 1 lett. d). Allo stesso modo, le direttive sulla politica militare le emana il Ministro (art. 10 c. 1 lett. b), non il Capo di stato maggiore. È uno dei distrattori più frequenti: il vertice militare esegue e propone, la decisione politica resta al Ministro, che l'art. 10 definisce «massimo organo gerarchico e disciplinare».

Il Segretario generale: chi amministra

Il Segretario generale della difesa è disciplinato dagli artt. 44-bis e 44-ter del COM. È scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del Ministero della difesa o di altre amministrazioni dello Stato, o anche tra personale estraneo; può essere invece un generale di corpo d'armata (o grado corrispondente) solo se il Direttore nazionale degli armamenti è un civile. È nominato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'art. 19 c. 3 del D.Lgs. 165/2001.

Il Segretario generale svolge le funzioni dell'art. 6 del D.Lgs. 300/1999, cioè quelle del segretario generale di un ministero. Nel regolamento (art. 105-ter del D.P.R. 90/2010) le sue attribuzioni sono soprattutto di amministrazione: indirizza, controlla e coordina le direzioni generali, anche nell'attività contrattuale; emana direttive per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile; segue le relazioni sindacali; coordina il contenzioso delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

La sua posizione è scritta all'art. 44-bis c. 2: dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. Se è assente o impedito lo sostituisce il Vice segretario generale.

Il Direttore nazionale degli armamenti: la terza figura

Molti manuali, e molti quiz, parlano ancora di un'unica carica di «Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti». Nel testo vigente del COM le cariche sono due: il Direttore nazionale degli armamenti ha un proprio articolo (art. 40), proprie attribuzioni (art. 41) e una propria struttura, la Direzione nazionale degli armamenti (art. 43).

  • È scelto tra gli ufficiali generali di corpo d'armata (o grado corrispondente) in servizio permanente, oppure, se il Segretario generale è un militare, tra i dirigenti civili di prima fascia o anche tra personale estraneo. La nomina segue la stessa procedura del Segretario generale.
  • Dipende dal Ministro e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa (art. 40 c. 2).
  • È responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale, delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e dello sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma (art. 41).
  • Ha alle sue dipendenze i direttori generali che fanno parte della Direzione nazionale degli armamenti (art. 42), e presso la Direzione è tenuto il registro nazionale delle imprese del settore armamenti (art. 44).

La regola di alternanza: sempre un civile e un militare

Gli artt. 40 e 44-bis sono scritti l'uno in funzione dell'altro. Il Direttore nazionale degli armamenti può essere un civile solo se il Segretario generale è un militare; il Segretario generale può essere un militare solo se il Direttore nazionale degli armamenti è un civile. Il risultato è che al vertice delle aree non operative ci sono sempre un civile e un militare.

La stessa logica vale per i vice. Il Vice segretario generale (art. 44-ter) e il Vice direttore nazionale degli armamenti (art. 42) sono di provenienza opposta al proprio titolare: militare se il titolare è civile, dirigente civile di prima fascia se il titolare è un generale. Per i vice civili il codice non prevede la scelta tra personale estraneo all'amministrazione. Entrambi sono nominati su proposta del Ministro, sentito il rispettivo titolare.

Lo schema da tenere a mente.
  • Ministro: massimo organo gerarchico e disciplinare, emana le direttive, approva la pianificazione.
  • Capo di stato maggiore della difesa: dipende direttamente dal Ministro; comanda l'area tecnico-operativa; nominato senza «sentire» nessun altro organo militare.
  • Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti: dipendono dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa solo per le funzioni tecnico-operative; nominati sentito il Capo di stato maggiore della difesa; uno civile e l'altro militare.

Dove sbagliano i quiz

  1. «Il Capo di stato maggiore della difesa dipende dal Presidente del Consiglio»: no, dipende direttamente dal Ministro della difesa.
  2. «È sovraordinato al Comandante generale dei carabinieri», senza altro: la risposta giusta aggiunge sempre «limitatamente ai compiti militari».
  3. «Il Segretario generale dipende dal Capo di stato maggiore della difesa»: solo per le funzioni tecnico-operative; per il resto dipende direttamente dal Ministro.
  4. «Il Capo di stato maggiore della difesa è nominato con decreto del Ministro»: no, con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.
  5. «In sua assenza lo sostituisce il Segretario generale»: no, il più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.
  6. «Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti sono la stessa persona»: nel testo vigente sono due cariche distinte, con la regola civile/militare.

Gli organi collegiali del vertice, cioè Consiglio supremo di difesa, Comitato dei capi di stato maggiore e Comando operativo di vertice interforze, hanno logiche diverse e meritano un discorso a parte.

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Fonti. D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), artt. 10, 16, 25, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 44-bis, 44-ter, testo vigente al 25 aprile 2026. D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), artt. 89, 103 e 105-ter. D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, art. 6. D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 19 c. 3.

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Autore: Francesco Capurso

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