Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale: chi comanda cosa
Uno comanda le Forze armate, l'altro guida la macchina amministrativa, e accanto a loro c'è il Direttore nazionale degli armamenti. Tutti e tre dipendono dal Ministro, ma non allo stesso modo
Nei quesiti sull'ordinamento della Difesa ritorna sempre la stessa domanda in forme diverse: chi dipende da chi. Il Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010, il «COM») divide il Ministero in aree con vertici diversi, e i due vertici che si confondono più spesso sono il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. Il primo comanda, il secondo amministra. Accanto a loro c'è una terza figura, il Direttore nazionale degli armamenti, che nel testo vigente è una carica separata dal Segretario generale.
Il punto di partenza: le aree dell'art. 16
L'art. 16 del COM elenca le componenti dell'organizzazione del Ministero della difesa. Sono otto, non tre: uffici di diretta collaborazione del Ministro, area tecnico-operativa, area tecnico-amministrativa, area tecnico-industriale, tre uffici centrali, Servizio assistenza spirituale, Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, Circolo ufficiali delle Forze armate.
Le tre aree sono quelle che contano per la domanda «chi comanda cosa»:
| Area | Che cosa fa | Vertice |
|---|---|---|
| Tecnico-operativa (artt. 25-39) | Pianifica, predispone e impiega le Forze armate | Capo di stato maggiore della difesa |
| Tecnico-amministrativa (artt. 40-44-ter) | Direzioni generali, personale, contratti, uffici centrali | Segretario generale per le direzioni generali; Direttore nazionale degli armamenti per la Direzione nazionale degli armamenti |
| Tecnico-industriale (artt. 45-51) | Stabilimenti e arsenali: produzione, riparazione, manutenzione | Ne risponde il Direttore nazionale degli armamenti (art. 41) |
L'art. 16 c. 2 dice che l'area tecnico-amministrativa è articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle direzioni generali previste dal regolamento, «coordinate da un segretario generale», e negli uffici centrali.
Il Capo di stato maggiore della difesa: chi comanda
L'art. 25 è l'articolo più chiesto. Il Capo di stato maggiore della difesa:
- è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a generale di corpo d'armata dell'Esercito, ammiraglio di squadra della Marina, generale di squadra aerea dell'Aeronautica, in servizio permanente o richiamati;
- è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa;
- dipende direttamente dal Ministro, di cui è l'«alto consigliere tecnico-militare» e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
- se è assente o impedito, o se la carica è vacante, lo sostituisce il più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.
Sotto di lui la legge elenca quattro gruppi, e i limiti stanno proprio negli ultimi due. Il Capo di stato maggiore della difesa è gerarchicamente sovraordinato (art. 25 c. 2 lett. b):
| A chi | Entro quali limiti |
|---|---|
| Capi di stato maggiore di Forza armata | Nessun limite |
| Comandante del Comando operativo di vertice interforze | Nessun limite |
| Comandante generale dell'Arma dei carabinieri | Limitatamente ai compiti militari devoluti all'Arma |
| Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti | In relazione alle funzioni agli stessi affidate |
Le sue attribuzioni (art. 26) seguono dalla posizione: in base alle direttive del Ministro è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso, e predispone la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze. Dirige, coordina e controlla anche l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le disposizioni tecniche.
Il Segretario generale: chi amministra
Il Segretario generale della difesa è disciplinato dagli artt. 44-bis e 44-ter del COM. È scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del Ministero della difesa o di altre amministrazioni dello Stato, o anche tra personale estraneo; può essere invece un generale di corpo d'armata (o grado corrispondente) solo se il Direttore nazionale degli armamenti è un civile. È nominato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'art. 19 c. 3 del D.Lgs. 165/2001.
Il Segretario generale svolge le funzioni dell'art. 6 del D.Lgs. 300/1999, cioè quelle del segretario generale di un ministero. Nel regolamento (art. 105-ter del D.P.R. 90/2010) le sue attribuzioni sono soprattutto di amministrazione: indirizza, controlla e coordina le direzioni generali, anche nell'attività contrattuale; emana direttive per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile; segue le relazioni sindacali; coordina il contenzioso delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.
La sua posizione è scritta all'art. 44-bis c. 2: dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. Se è assente o impedito lo sostituisce il Vice segretario generale.
Il Direttore nazionale degli armamenti: la terza figura
Molti manuali, e molti quiz, parlano ancora di un'unica carica di «Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti». Nel testo vigente del COM le cariche sono due: il Direttore nazionale degli armamenti ha un proprio articolo (art. 40), proprie attribuzioni (art. 41) e una propria struttura, la Direzione nazionale degli armamenti (art. 43).
- È scelto tra gli ufficiali generali di corpo d'armata (o grado corrispondente) in servizio permanente, oppure, se il Segretario generale è un militare, tra i dirigenti civili di prima fascia o anche tra personale estraneo. La nomina segue la stessa procedura del Segretario generale.
- Dipende dal Ministro e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa (art. 40 c. 2).
- È responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale, delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e dello sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma (art. 41).
- Ha alle sue dipendenze i direttori generali che fanno parte della Direzione nazionale degli armamenti (art. 42), e presso la Direzione è tenuto il registro nazionale delle imprese del settore armamenti (art. 44).
La regola di alternanza: sempre un civile e un militare
Gli artt. 40 e 44-bis sono scritti l'uno in funzione dell'altro. Il Direttore nazionale degli armamenti può essere un civile solo se il Segretario generale è un militare; il Segretario generale può essere un militare solo se il Direttore nazionale degli armamenti è un civile. Il risultato è che al vertice delle aree non operative ci sono sempre un civile e un militare.
La stessa logica vale per i vice. Il Vice segretario generale (art. 44-ter) e il Vice direttore nazionale degli armamenti (art. 42) sono di provenienza opposta al proprio titolare: militare se il titolare è civile, dirigente civile di prima fascia se il titolare è un generale. Per i vice civili il codice non prevede la scelta tra personale estraneo all'amministrazione. Entrambi sono nominati su proposta del Ministro, sentito il rispettivo titolare.
- Ministro: massimo organo gerarchico e disciplinare, emana le direttive, approva la pianificazione.
- Capo di stato maggiore della difesa: dipende direttamente dal Ministro; comanda l'area tecnico-operativa; nominato senza «sentire» nessun altro organo militare.
- Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti: dipendono dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa solo per le funzioni tecnico-operative; nominati sentito il Capo di stato maggiore della difesa; uno civile e l'altro militare.
Dove sbagliano i quiz
- «Il Capo di stato maggiore della difesa dipende dal Presidente del Consiglio»: no, dipende direttamente dal Ministro della difesa.
- «È sovraordinato al Comandante generale dei carabinieri», senza altro: la risposta giusta aggiunge sempre «limitatamente ai compiti militari».
- «Il Segretario generale dipende dal Capo di stato maggiore della difesa»: solo per le funzioni tecnico-operative; per il resto dipende direttamente dal Ministro.
- «Il Capo di stato maggiore della difesa è nominato con decreto del Ministro»: no, con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.
- «In sua assenza lo sostituisce il Segretario generale»: no, il più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.
- «Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti sono la stessa persona»: nel testo vigente sono due cariche distinte, con la regola civile/militare.
Gli organi collegiali del vertice, cioè Consiglio supremo di difesa, Comitato dei capi di stato maggiore e Comando operativo di vertice interforze, hanno logiche diverse e meritano un discorso a parte.
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Fonti. D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), artt. 10, 16, 25, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 44-bis, 44-ter, testo vigente al 25 aprile 2026. D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), artt. 89, 103 e 105-ter. D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, art. 6. D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 19 c. 3.