RIPAM 3997

La commissione esaminatrice: chi decide il tuo punteggio e con quali regole

Composizione, incompatibilità, criteri fissati prima delle prove, le tre tracce segrete, i termini dei 180 giorni e come si contestano gli atti

Per chi studia, la commissione esaminatrice è spesso un'entità astratta: qualcuno, da qualche parte, che corregge. In realtà è un organo amministrativo con una disciplina puntuale — su chi può farne parte, su cosa deve decidere e quando, su quanto tempo ha. E i suoi atti sono impugnabili. Conoscere quelle regole non serve a "fare ricorso", serve a capire come funziona la macchina in cui si è entrati.

Cosa fa, in concreto

La commissione è l'organo collegiale tecnico che gestisce e valuta la procedura: fissa i criteri di valutazione, predispone e somministra le prove, attribuisce i punteggi, valuta i titoli e forma la graduatoria di merito. La disciplina generale è negli artt. 9, 11 e 12 del D.P.R. 487/1994; per la dirigenza si affiancano regolamenti speciali (D.P.R. 272/2004).

Chi può farne parte

L'art. 9 c. 1 stabilisce il principio: le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse. Possono essere aggregati come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.

Il comma 7 dettaglia le figure che possono partecipare, con preferenza per personale di qualifica pari o superiore a quella del concorso:

  • personale dirigenziale o equiparato con funzione di presidente, anche appartenente ad altra amministrazione;
  • docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;
  • professionisti o soggetti esterni specializzati nella valutazione di capacità, attitudini, motivazioni e stile comportamentale, ove previsto;
  • personale non dirigenziale dell'amministrazione, anche con funzione di segretario;
  • specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;
  • esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

Possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni (art. 9 c. 11) — è il modo in cui si gestisce, per esempio, l'accertamento dell'inglese o dell'informatica.

Nella pratica dei bandi lo schema più diffuso è: presidente più due componenti, con supplenti per ciascun effettivo, membri aggiunti per le prove specialistiche e un segretario non votante.

Parità di genere. Nella composizione si applica il principio di parità di genere ai sensi dell'art. 57 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 165/2001: almeno un terzo dei posti di componente è riservato al genere meno rappresentato, salvo motivata impossibilità. Nei bandi dirigenziali la formula è spesso scritta per esteso; negli altri opera comunque per rinvio.

Chi non può farne parte

L'art. 9 c. 3 fissa incompatibilità assolute. Non possono essere nominati:

  • i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata;
  • chi ricopre cariche politiche;
  • i rappresentanti sindacali o i designati da confederazioni, organizzazioni sindacali o associazioni professionali.

È una regola di separazione tra indirizzo politico e valutazione tecnica, e si applica anche alla nomina delle sottocommissioni (art. 9 c. 4).

C'è poi un'incompatibilità individuale: prima dell'inizio delle prove, presi in visione gli elenchi dei partecipanti, i componenti sottoscrivono la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità con i concorrenti ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile (art. 11 c. 1). Il richiamo al 51 c.p.c. copre parentela e affinità, rapporti di credito o debito, grave inimicizia: sono le stesse cause per cui un giudice deve astenersi.

Chi è in pensione può farne parte?

Sì, a condizioni precise (art. 9 c. 9): il personale in quiescenza deve aver posseduto durante il servizio attivo la qualifica richiesta. È escluso se il rapporto è stato risolto per motivi disciplinari, ragioni di salute o decadenza, e in ogni caso se il collocamento a riposo risale a oltre un triennio dalla pubblicazione del bando.

La prima riunione: i criteri vengono prima

È il passaggio giuridicamente più rilevante di tutta la procedura. L'art. 12 c. 1 impone che la commissione, alla prima riunione, stabilisca i criteri e le modalità di valutazione delle prove, formalizzandoli nei relativi verbali.

Il principio è quello di anteriorità dei criteri: i criteri devono precedere la valutazione, non seguirla. Una commissione non può guardare gli elaborati e poi costruire la griglia — è la garanzia che rende la correzione controllabile. Nei concorsi per titoli ed esami, alla prima riunione si fissano anche i criteri di valutazione dei titoli.

Sempre l'art. 12 c. 1 prevede che, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, la commissione determini i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna materia, e che tali quesiti siano proposti previa estrazione a sorte.

Le tre tracce e il sorteggio

Per le prove scritte l'art. 11 c. 1 disegna una procedura precisa: la commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, elaborate con modalità digitale, segrete, di cui è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da somministrare avviene tramite sorteggio effettuato da almeno due candidati.

Le misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce sono affidate a presidente e segretario, anche con strumenti di sicurezza informatica (art. 11 c. 3). L'accesso dei candidati al luogo della prova è consentito esclusivamente previa identificazione (art. 11 c. 2).

Quando le prove scritte si svolgono in più sedi, in ciascuna è costituito un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione e composto da almeno due dipendenti di qualifica non inferiore a quella del concorso (art. 9 c. 5). È la figura che il candidato incontra fisicamente in aula.

I termini: 180, 30, 15

L'art. 11 cc. 4-5 impone una tabella di marcia che è utile conoscere per calibrare le attese:

AdempimentoTermineDecorrenza
Conclusione della procedura concorsuale180 giorni (di norma)dalla conclusione delle prove scritte
Valutazione dei titoli30 giornidall'ultima sessione delle prove orali
Elaborazione della graduatoria finale15 giornidalla conclusione della valutazione dei titoli

Lo sforamento dei 180 giorni non è vietato in assoluto, ma va giustificato collegialmente dalla commissione con motivata relazione da inoltrare al Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione che ha emanato il bando. Le amministrazioni sono inoltre tenute a pubblicare sul proprio sito il dato della durata effettiva di ciascun concorso: un obbligo di trasparenza che rende confrontabili gli enti.

Sugli esiti c'è una regola che riduce l'attesa: gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame (art. 11 c. 5), e la commissione comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione (art. 9 c. 12). La graduatoria finale è pubblicata contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale InPA e nel sito istituzionale.

Lavori in modalità telematica. Commissione e sottocommissioni possono svolgere i propri lavori da remoto, garantendo sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni (art. 9 c. 12). È la base normativa che ha reso possibile accelerare molte procedure.

Sottocommissioni: quando i candidati sono troppi

In relazione al numero dei partecipanti o per particolari esigenze organizzative motivate, la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto (art. 9 c. 8). Nei concorsi che coinvolgono più amministrazioni è lo strumento con cui si dedica una sottocommissione a ciascun profilo o ente.

Le regole sulla composizione e sulle incompatibilità valgono identiche per le sottocommissioni: non sono organi "minori".

Cosa succede se qualcosa non torna

Gli atti della commissione — verbali, valutazioni, esclusioni, graduatoria — sono atti amministrativi e come tali impugnabili:

  • ricorso al TAR, entro 60 giorni, nella giurisdizione esclusiva sulle procedure concorsuali;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, alternativo al primo.

Va detto con onestà: il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche della commissione è limitato. Non si contesta il merito di un voto perché lo si ritiene basso; si contestano l'illegittimità del procedimento — criteri fissati dopo la correzione, composizione irregolare, incompatibilità non dichiarata, violazione delle regole sulla segretezza — o l'errore manifesto.

Sull'accesso agli atti, l'art. 12 c. 3 semplifica: gli obblighi di comunicazione ai controinteressati si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale da parte dell'amministrazione destinataria dell'istanza.

Cosa portarsi via

  1. I criteri di valutazione precedono le prove e stanno nei verbali: sono il documento chiave di ogni contestazione;
  2. Le tracce sono tre e la scelta è per sorteggio fatto dai candidati stessi;
  3. La procedura dovrebbe chiudersi in 180 giorni dalle scritte, con 30+15 giorni per titoli e graduatoria;
  4. Esiti orali pubblicati giorno per giorno, graduatoria finale su Portale e sito istituzionale con valore legale;
  5. Contestabile è il procedimento, non il gradimento del voto: TAR 60 giorni, ricorso straordinario 120.

Fonti. D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, artt. 9 (commissioni esaminatrici), 11 (adempimenti e termini), 12 (trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali), 13, 18, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82; D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 35-quater e 57 c. 1 lett. a); art. 51 c.p.c.; D.P.R. 272/2004 (commissioni per la dirigenza); D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, art. 3 c. 1; D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 5 c. 5. Schemi di composizione verificati sui testi ufficiali dei bandi INPS 248, INPS 88, INPS 49 e INPS/INAIL 448.

RIPAM Studio - Preparazione Concorsi Pubblici

Autore: Francesco Capurso

Telegram RIPAM: t.me/ripam3997studio | Telegram MIC: t.me/mic1800studio

Facebook: facebook.com/share/1DVTAWWmRg