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Soglie europee degli appalti 2026-2027: i quattro numeri che sono cambiati a gennaio

I nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2026, perché stavolta sono scesi, e la distinzione fra soglie UE variabili e soglie nazionali fisse che i quiz continuano a confondere

C'è una categoria di domande che nei concorsi pubblici vale punti facili o punti persi a seconda di un dettaglio banale: quanto è aggiornato il materiale su cui hai studiato. Le soglie di rilevanza europea degli appalti sono l'esempio perfetto. Cambiano ogni due anni, sono cambiate il 1° gennaio 2026, e una quantità sorprendente di dispense e banche dati in circolazione riporta ancora i valori del 2024-2025.

I valori in vigore

Le soglie 2026-2027 sono state fissate da tre regolamenti delegati della Commissione europea del 22 ottobre 2025, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 ottobre 2025 e applicabili dal 1° gennaio 2026.

Tipologia di contratto2024-20252026-2027 (vigente)
Lavori e concessioni5.538.000 €5.404.000 €
Forniture e servizi — autorità governative centrali143.000 €140.000 €
Forniture e servizi — stazioni appaltanti sub-centrali221.000 €216.000 €
Servizi sociali e assimilati (all. XIV dir. 2014/24/UE)750.000 €750.000 € (fisso)

Nei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali) e nella difesa-sicurezza i valori 2026-2027 sono 432.000 € per forniture e servizi (erano 443.000) e 5.404.000 € per i lavori. La soglia dei servizi sociali nei settori speciali resta fissa a 1.000.000 €.

I tre regolamenti, uno per direttiva. Reg. delegato (UE) 2025/2152 modifica la direttiva 2014/24/UE (settori ordinari); 2025/2150 la direttiva 2014/25/UE (settori speciali); 2025/2151 la direttiva 2014/23/UE (concessioni). Tutti e tre del 22 ottobre 2025. Se una domanda ti chiede quale atto fissa le soglie, la risposta non è il Codice italiano: è un regolamento della Commissione.

Perché stavolta sono scese

È l'elemento controintuitivo, e proprio per questo ricorrente nei quesiti. Le soglie non seguono l'inflazione: sono l'equivalente in euro di importi fissati in diritti speciali di prelievo (DSP), l'unità di conto del Fondo Monetario Internazionale, nell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) concluso in ambito OMC.

La Commissione, ogni due anni, ricalcola il controvalore in euro di quegli importi. Se nel biennio l'euro si è rafforzato rispetto al paniere DSP, il controvalore in euro diminuisce. È esattamente ciò che è successo nella revisione 2025: da 5.538.000 a 5.404.000 euro per i lavori, con un taglio proporzionale su tutte le altre voci agganciate.

La conseguenza pratica è che dal 2026 più contratti ricadono sopra soglia rispetto al biennio precedente: la barriera si è abbassata, non alzata.

Il meccanismo: l'art. 14 non contiene numeri

Qui c'è la trappola concettuale più elegante di tutta la materia. Molti candidati cercano le soglie "nell'articolo 14 del Codice". L'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le soglie di rilevanza europea, ma non ne contiene i valori: rinvia ai provvedimenti della Commissione europea.

È una scelta di tecnica normativa precisa e ha una conseguenza operativa: l'adeguamento è automatico. Quando la Commissione pubblica i nuovi valori in GUUE, quelli diventano le soglie italiane senza bisogno di alcun intervento del legislatore nazionale — niente decreto, niente circolare costitutiva. La revisione è di norma biennale ed entra in vigore il 1° gennaio.

Attenzione al criterio di variabilità. Le soglie dipendono da quattro variabili combinate: tipo di contratto (appalto o concessione), oggetto (lavori, servizi, forniture), tipo di amministrazione (autorità governativa centrale o stazione appaltante sub-centrale), settore (ordinario o speciale). Una domanda che ti dà solo l'importo senza specificare chi appalta e cosa è, tipicamente, una domanda mal posta — oppure ti sta chiedendo di riconoscere che il dato manca.

La distinzione che vale più di tutte: soglie UE contro soglie nazionali

Se in un quiz devi ricordare un solo concetto di questo articolo, è questo. Ci sono due famiglie di soglie e si comportano in modo opposto:

Soglie di rilevanza europeaSoglie nazionali sotto-soglia
FonteRegolamenti della Commissione UE (rinvio dell'art. 14)Art. 50 e ss. del D.Lgs. 36/2023
AggiornamentoOgni 2 anni, automaticoSolo con una modifica del Codice
Valori attuali5.404.000 / 216.000 / 140.000 €150.000 € (lavori) e 140.000 € (servizi e forniture)
FunzioneStabiliscono quando si applicano le procedure europee pieneStabiliscono quale procedura semplificata usare sotto quella linea

Il 140.000 € è la coincidenza numerica più insidiosa dell'intera materia: nel 2026 è sia la soglia europea per forniture e servizi delle autorità governative centrali, sia il tetto nazionale dell'affidamento diretto di servizi e forniture. Due cose diverse, stesso numero, e solo per il biennio in corso: nel 2024-2025 la prima era 143.000 e la seconda 140.000. Chi ha memorizzato "140.000" come dato unico, prima o poi sbaglia.

Il dato che non si muove mai

La soglia dei servizi sociali e degli altri servizi specifici — 750.000 € nei settori ordinari, 1.000.000 € nei settori speciali — non è soggetta alla revisione biennale. È stabilita direttamente dalle direttive e non è agganciata all'Accordo OMC, quindi non segue le oscillazioni del cambio. Nel 2022, nel 2024 e nel 2026 è sempre stata 750.000.

Una domanda che ti chiede "quale delle seguenti soglie non cambia con l'aggiornamento biennale?" ha una risposta sola, ed è questa.

Come si misura l'importo

Sapere i numeri non basta se non si sa a cosa applicarli. Il valore da confrontare con la soglia è il valore stimato dell'appalto al netto dell'IVA, calcolato sull'intera durata contrattuale comprese opzioni e rinnovi. Da qui discende il divieto di frazionamento artificioso: spezzare un appalto in lotti al solo scopo di restare sotto la soglia è vietato, e la sanzione non è formale — travolge la procedura.

Diverso, e legittimo, è il favor per la suddivisione in lotti funzionali a tutela delle piccole e medie imprese: lì la frammentazione è uno strumento pro-concorrenziale, non un'elusione. La differenza sta nello scopo, e i quesiti la testano spesso contrapponendo le due formulazioni.

Come tenerli a mente. Tre numeri e una regola. 5,4 milioni per lavori e concessioni; 216 mila per il grosso delle stazioni appaltanti (comuni, enti locali, la maggior parte delle PA); 140 mila solo per i ministeri e le altre autorità governative centrali. La regola: chi è "più centrale" ha la soglia più bassa, quindi va sotto le regole europee prima degli altri. Non è arbitrario — deriva dall'ambito soggettivo dell'Accordo OMC, che copre le amministrazioni centrali con maggiore intensità.

Cosa fare adesso

Se stai preparando un concorso con contratti pubblici tra le materie, fai una cosa concreta: apri la tua dispensa e controlla il numero dei lavori. Se leggi 5.538.000 o 5.382.000, quel materiale è rispettivamente del biennio 2024-2025 o 2022-2023 e va aggiornato almeno su questo punto. Vale anche per i simulatori: le banche dati costruite prima del 2026 non possono contenere i valori corretti, per definizione.

È il tipo di verifica che costa cinque minuti e che, in una prova dove lo scarto tra vincitore e idoneo è di frazioni di punto, può valere una domanda intera.

Allenati sui quesiti di contratti pubblici e confronta le risposte con i valori di questo articolo: è il modo più rapido per capire se la banca dati su cui ti stai esercitando è aggiornata al biennio in corso.

Fonti. Regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione del 22 ottobre 2025 (modifica dir. 2014/24/UE, settori ordinari); Regolamento delegato (UE) 2025/2150 (modifica dir. 2014/25/UE, settori speciali); Regolamento delegato (UE) 2025/2151 (modifica dir. 2014/23/UE, concessioni) — tutti in GUUE Serie L del 23 ottobre 2025. D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, artt. 14 e 50. Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio, come modificato dal protocollo approvato con decisione 2014/115/UE del Consiglio.

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Autore: Francesco Capurso

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