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Affidamento diretto o procedura negoziata: le soglie che i quiz confondono

I due tetti dell'art. 50, perché per i lavori è 150.000 e per i servizi 140.000, quando servono cinque operatori e quando dieci, e la deroga alla rotazione sotto i 5.000 euro

La stragrande maggioranza dei contratti pubblici italiani non arriva mai alle procedure europee: sta sotto soglia. È il regime statisticamente più usato dalle stazioni appaltanti, occupa gli artt. 48-55 del Codice ed è, non a caso, il blocco su cui si concentrano i quesiti a risposta multipla. Il problema è che contiene due soglie molto vicine tra loro e una scala di operatori da invitare che cambia a metà strada. Chi le memorizza alla rinfusa le scambia sistematicamente.

Il punto di partenza: due strade, non una

Sotto la soglia europea l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 non prevede "una procedura semplificata". Ne prevede due, in sequenza per importo crescente:

  1. Affidamento diretto — la stazione appaltante sceglie l'operatore, anche senza consultazione di più operatori economici;
  2. Procedura negoziata senza bando — la stazione appaltante deve consultare un numero minimo di operatori, che cresce con l'importo.

La linea di confine tra le due non è la stessa per lavori e per servizi. È qui che nasce quasi tutta la confusione.

La tabella da sapere a memoria

ImportoLavoriServizi e forniture
Affidamento direttoinferiore a 150.000 €inferiore a 140.000 €
Procedura negoziata
senza bando
da 150.000 € a 1.000.000 €: almeno 5 operatorida 140.000 € alla soglia UE: almeno 5 operatori
da 1.000.000 € alla soglia UE: almeno 10 operatori
La regola mnemonica che funziona. I lavori hanno il tetto più alto (150.000) e una scala a due gradini (5 operatori, poi 10 sopra il milione). Servizi e forniture hanno il tetto più basso (140.000) e un gradino solo (sempre 5 operatori fino alla soglia europea). Il salto a dieci operatori esiste solo per i lavori: se un quesito ti propone "10 operatori" per un appalto di servizi, la risposta è sbagliata a prescindere dall'importo.

Perché 150.000 per i lavori e 140.000 per i servizi

Non è un capriccio. I due valori hanno origini diverse: il 140.000 per servizi e forniture è calibrato sulla soglia europea più bassa, quella delle autorità governative centrali; il 150.000 per i lavori è una scelta interna del legislatore italiano, tarata sulla dimensione tipica delle manutenzioni e delle piccole opere comunali.

La conseguenza da tenere presente: le soglie dell'art. 50 sono fissate dal Codice e non si aggiornano automaticamente. A differenza delle soglie europee, che si rideterminano ogni due anni con regolamento della Commissione, queste cambiano solo se il legislatore modifica il Codice — come è avvenuto con il correttivo, il D.Lgs. 209/2024.

"Anche senza consultazione" non vuol dire "a caso"

È l'equivoco più diffuso sull'affidamento diretto, ed è la trappola preferita dei quesiti. La formula dell'art. 50 dice che l'affidamento diretto è possibile anche senza consultazione di più operatori economici. Ma la norma aggiunge un vincolo che nessuno ricorda: l'operatore va scelto tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Quindi: nessun confronto competitivo obbligatorio, ma una motivazione sulla scelta del contraente sì. L'affidamento diretto è discrezionale, non arbitrario.

Il divieto di sorteggio. Nelle procedure negoziate sotto soglia è vietato selezionare gli operatori da invitare tramite sorteggio, salvo casi particolari adeguatamente motivati. È una novità del Codice 2023 che ribalta una prassi molto diffusa sotto il decreto precedente, e proprio per questo compare spesso nei quiz nella forma "è sempre consentito il sorteggio" — che è falsa. Vanno inoltre pubblicati i nominativi degli operatori consultati.

La rotazione e il suo unico numero

Il principio di rotazione (art. 49) è il contrappeso alla libertà dell'affidamento diretto: vieta di affidare o reinvitare il contraente uscente, cioè chi ha eseguito il precedente affidamento dello stesso settore merceologico e della stessa fascia di importo.

Ha una sola deroga quantitativa da ricordare: non si applica agli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro. Sotto quella cifra, il contraente uscente può essere riaffidato senza motivazione rafforzata.

Cinquemila euro è un numero piccolo e per questo scivola via nella memoria. Ma è l'unico numero della rotazione, ed è chiesto spesso.

Gli altri quattro numeri del sotto-soglia

Attorno all'art. 50 ruotano alcune semplificazioni con soglie proprie, tutte candidate a diventare un quesito:

  • 40.000 € — sotto questo importo la verifica dei requisiti è semplificata: dichiarazione sostitutiva dell'operatore e controllo a campione da parte della stazione appaltante (art. 52);
  • garanzia provvisoria — di norma non è richiesta negli affidamenti sotto soglia; anche quella definitiva può non essere richiesta in casi motivati (art. 53);
  • 5 offerte — con il criterio del prezzo più basso scatta l'esclusione automatica delle offerte anomale se sono state ammesse almeno cinque offerte e non c'è interesse transfrontaliero certo (art. 54);
  • 30 giorni per la stipula, e soprattutto: non si applica lo stand-still, il termine dilatorio prima della firma del contratto (art. 55).

L'eccezione che riporta tutto indietro

C'è una condizione che fa saltare l'intero regime semplificato: l'interesse transfrontaliero certo. Se la stazione appaltante accerta che l'appalto, pur sotto soglia, è concretamente appetibile per operatori di altri Stati membri — per oggetto, valore, luogo di esecuzione, specificità tecnica — deve applicare le procedure ordinarie.

È un principio di derivazione europea: le soglie delimitano l'applicazione delle direttive, non la portata dei principi del Trattato in materia di concorrenza e non discriminazione. Un quesito che chiede "il regime sotto soglia si applica sempre agli appalti di importo inferiore alla soglia UE?" ha per risposta corretta un no motivato da questa eccezione.

Come rispondere quando l'importo è al confine. Se un quesito ti dà un importo tra 140.000 e 150.000 euro, ti sta quasi certamente testando sulla differenza lavori/servizi: 145.000 € di lavori = affidamento diretto ancora possibile; 145.000 € di servizi = si è già nella procedura negoziata con almeno 5 operatori. Leggi sempre l'oggetto prima dell'importo.

La cornice: perché il Codice ha alzato le soglie

Le soglie generose dell'affidamento diretto non sono una distrazione del legislatore: sono l'applicazione più visibile dei principi del risultato e della fiducia introdotti dagli artt. 1 e 2 del Codice 2023. L'idea è che sotto certi importi il costo procedurale del confronto competitivo superi il beneficio, e che il funzionario vada messo in condizione di decidere in fretta assumendosene la responsabilità.

Il contrappeso a quella libertà è tutto nei vincoli che abbiamo elencato: rotazione, esperienze documentate, divieto di sorteggio, pubblicazione degli invitati. Sono le contropartite della velocità, e nei quesiti compaiono quasi sempre accoppiate alle soglie — perché è insieme che formano il sistema.

Per fissare i numeri, il modo più rapido è vederli applicati a casi concreti: esercitati sui quesiti di contratti pubblici e tieni aperto il decalogo della materia per il quadro d'insieme.

Fonti. D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici), Libro II Parte I, artt. 48 (principi), 49 (rotazione), 50 (procedure di affidamento sotto soglia), 52 (controllo dei requisiti), 53 (garanzie), 54 (esclusione automatica offerte anomale), 55 (termini e stand-still); artt. 1-3 (principi generali); art. 14 (soglie di rilevanza europea). D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 (decreto correttivo).

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Autore: Francesco Capurso

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