RIPAM 3997

Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio? La distinzione che i quiz sbagliano più spesso

Gli artt. 357, 358 e 359 del codice penale, il criterio dei poteri autoritativi e certificativi, e perché la qualifica non dipende dal contratto di lavoro

È la domanda che apre metà dei quesiti sui reati contro la pubblica amministrazione, e quella su cui si perde più punti per una ragione precisa: la risposta istintiva — «è un dipendente pubblico, quindi è un pubblico ufficiale» — è sbagliata. Il codice penale non guarda il contratto di lavoro. Guarda cosa la persona sta concretamente facendo.

Le tre qualifiche, e cosa le tiene separate

Gli artt. 357, 358 e 359 c.p. definiscono tre figure «agli effetti della legge penale». La formula non è un dettaglio stilistico: significa che quelle nozioni valgono dentro il diritto penale e non coincidono necessariamente con le qualifiche del diritto amministrativo o del rapporto di impiego.

FiguraNormaTratto che la identifica
Pubblico ufficialeart. 357esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa — con poteri deliberativi, autoritativi o certificativi
Incaricato di un pubblico servizioart. 358attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza quei poteri — e comunque sopra le semplici mansioni d'ordine
Esercente un servizio di pubblica necessitàart. 359privato la cui opera il pubblico è per legge obbligato a valersi (professioni ad abilitazione statale), o che adempie un servizio dichiarato di pubblica necessità con atto della PA

Il criterio che risolve quasi tutti i quesiti

Per la funzione legislativa e giudiziaria l'identificazione è immediata: parlamentari, magistrati. Il nodo pratico è la funzione amministrativa, e il comma 2 dell'art. 357 dà la definizione operativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Tradotto in criterio d'esame: si è pubblici ufficiali se ricorre almeno uno fra tre poteri.

  • Deliberativo — concorre a formare o a manifestare la volontà della PA (chi firma il provvedimento, chi vota in commissione);
  • Autoritativo — impone unilateralmente ai terzi (ordina, verbalizza una violazione, coarta);
  • Certificativo — attribuisce pubblica fede, attesta con efficacia probatoria privilegiata.

Se non c'è nessuno dei tre ma l'attività è comunque pubblicistica, si scende all'art. 358. Se non è nemmeno pubblicistica, si esce dal perimetro.

L'incaricato di pubblico servizio è definito «in negativo», e sta in mezzo a due confini. Sopra ha il pubblico ufficiale, da cui lo separa l'assenza dei poteri tipici. Sotto ha il puro esecutore: l'art. 358 esclude espressamente lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale. Serve quindi un contenuto minimo di autonomia o di apporto intellettuale — chi si limita a eseguire ordini materiali resta fuori da entrambe le qualifiche.

Tre errori che i quesiti sfruttano

1. «È un dipendente pubblico, quindi è pubblico ufficiale»

Falso, in entrambe le direzioni. La qualifica è funzionale e oggettiva: dipende dall'attività svolta in concreto, non dal rapporto di servizio. Nella stessa giornata la stessa persona può esercitare una funzione certificativa (e allora è PU) e poi svolgere un'attività priva di poteri (e allora è IPS). Non esiste un elenco di qualifiche: esiste un elenco di poteri.

2. «Un privato non può mai essere pubblico ufficiale»

Falso. Proprio perché il criterio è la funzione e non il rapporto di impiego, può essere pubblico ufficiale anche il privato che in concreto esercita una pubblica funzione — il caso classico è il concessionario che svolge attività certificative. È l'errore speculare al primo, e nei quiz compare spesso come distrattore «elegante».

3. «Se ha smesso di fare quel lavoro, il reato non c'è più»

Falso, ed è l'art. 360 a dirlo. Quando la legge considera la qualità di PU, di IPS o di esercente un servizio di pubblica necessità come elemento costitutivo o come circostanza aggravante, la cessazione di quella qualità nel momento in cui il reato è commesso non esclude né il reato né l'aggravante, purché il fatto si riferisca all'ufficio o al servizio esercitato.

Perché la distinzione conta davvero

Non è una classificazione fine a se stessa: da quella qualifica dipende chi può commettere i reati propri contro la PA. Peculato e concussione, ad esempio, equiparano PU e IPS; altre fattispecie li trattano diversamente — la corruzione dell'incaricato di pubblico servizio ha un trattamento a sé (art. 320 c.p.).

C'è poi un secondo piano, quello processuale, che i quesiti amano perché sembra un dettaglio e non lo è. Entrambe le figure hanno l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio conosciuti nell'esercizio delle funzioni (art. 331 c.p.p.), ma l'inosservanza integra due reati diversi: art. 361 per il pubblico ufficiale, art. 362 per l'incaricato di un pubblico servizio, con disciplina più ristretta. Entrambi sono tenuti al segreto d'ufficio come limite alla testimonianza (art. 201 c.p.p.) e possono essere destinatari della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.).

Come si affronta il quesito in trenta secondi. Prima domanda: l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico? Se no, si esce. Se sì, seconda domanda: c'è almeno un potere deliberativo, autoritativo o certificativo? Se sì, pubblico ufficiale. Se no, terza domanda: è più di una mansione d'ordine o di un'opera materiale? Se sì, incaricato di pubblico servizio; se no, nessuna delle due. Il contratto di lavoro non entra mai in questa catena.

Dove continuare

Le qualifiche sono il presupposto di tutto il Titolo II del Libro II: senza di esse non si capiscono peculato, concussione, corruzione. Il decalogo di Diritto Penale della PA ricostruisce il quadro completo delle fattispecie, il quadro normativo sugli artt. 314-360 c.p. riporta gli articoli con il commento, e il simulatore di Diritto Penale PA permette di verificare sul campo se il criterio dei tre poteri è diventato automatico.

Fonti. Codice penale, artt. 357 (nozione del pubblico ufficiale), 358 (nozione della persona incaricata di un pubblico servizio), 359 (persone esercenti un servizio di pubblica necessità), 360 (cessazione della qualità), 320 (corruzione dell'incaricato di un pubblico servizio), 361 e 362 (omessa denuncia). Codice di procedura penale, artt. 201 (segreto d'ufficio), 289 (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio), 331 (denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). Testi verificati sul testo vigente del codice penale.

RIPAM Studio - Preparazione Concorsi Pubblici

Autore: Francesco Capurso

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