RIPAM 3997

Peculato, malversazione, indebita percezione: chi prende cosa, e quando

Gli artt. 314, 314-bis, 316, 316-bis e 316-ter del codice penale distinti con due sole domande: chi è il soggetto, e in quale momento avviene lo sviamento

Sono le fattispecie del Capo I del Titolo II, e nei quiz arrivano quasi sempre in gruppo, con nomi che si assomigliano abbastanza da confondere: peculato, indebita destinazione, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione, indebita percezione. Il modo per non sbagliarle non è impararle a memoria una per una, ma applicare due domande in sequenza.

Domanda 1 — chi è il soggetto? Se è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, siamo negli artt. 314, 314-bis e 316. Se è chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, siamo nel 316-bis e nel 316-ter.
Domanda 2 — in quale momento avviene lo sviamento? Dopo aver ottenuto legittimamente il denaro: malversazione. Per ottenerlo, con dichiarazioni o documenti falsi: indebita percezione.

Il lato del pubblico agente

Peculato (art. 314 c. 1)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria: reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Due elementi vanno tenuti fermi. Il presupposto è che l'agente abbia già la disponibilità del bene, e l'abbia per ragione d'ufficio: non se lo fa consegnare, ce l'ha. La condotta è l'appropriazione, cioè comportarsi uti dominus su una cosa altrui — dove «altrui» comprende sia la PA sia i terzi. L'elemento soggettivo è il dolo generico.

Peculato d'uso (art. 314 c. 2)

La pena scende a reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso, è stata immediatamente restituita. Entrambe le condizioni servono. E presuppone una cosa che l'uso non consuma: il denaro, di regola, non rientra.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis)

È la fattispecie introdotta dalla legge 114/2024, e va conosciuta perché è nuova ed è esattamente ciò che le domande aggiornate cercano. Opera «fuori dei casi previsti dall'articolo 314»: il pubblico agente che, avendo la disponibilità del bene per ragione d'ufficio, lo destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità, e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto: reclusione da sei mesi a tre anni.

La differenza col peculato è netta e va detta in una riga: nel 314 c'è appropriazione, nel 314-bis c'è solo destinazione a un uso diverso. L'agente non si comporta da proprietario, ma sposta la destinazione del bene. Il dolo è intenzionale, non generico.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316)

Il pubblico agente che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità: reclusione da sei mesi a tre anni.

Il punto discriminante è la genesi dell'errore: qui l'errore è spontaneo, l'agente si limita ad approfittarne. Se invece l'errore è provocato dall'agente, si esce dal 316 e si entra nel territorio della concussione o dell'induzione indebita.

Il lato del privato

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste: reclusione da sei mesi a quattro anni.

Da notare: l'erogazione è stata ottenuta legittimamente. Il reato sta tutto in ciò che accade dopo, nella fase di impiego del denaro.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter)

Qui il vizio è all'origine. Chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri quelle stesse erogazioni: reclusione da sei mesi a tre anni.

Tre dettagli che i quesiti chiedono spesso:

  • la norma si apre con una clausola di riserva: «salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis» (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), che quindi prevale;
  • se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri, la pena sale a reclusione da uno a quattro anni;
  • sotto una certa soglia di importo il fatto non è punito penalmente ma con una sanzione amministrativa pecuniaria, che comunque non può superare il triplo del beneficio conseguito.

Il quadro d'insieme

Art.FattispecieSoggettoCondottaPena base
314 c. 1PeculatoPU / IPSsi appropria di ciò che già detiene4 anni – 10 anni e 6 mesi
314 c. 2Peculato d'usoPU / IPSuso momentaneo + restituzione immediata6 mesi – 3 anni
314-bisIndebita destinazionePU / IPSdestina a uso diverso, con dolo intenzionale6 mesi – 3 anni
316Peculato per errore altruiPU / IPSapprofitta di un errore spontaneo6 mesi – 3 anni
316-bisMalversazioneprivato estraneo alla PAottiene lecitamente, poi non destina alle finalità6 mesi – 4 anni
316-terIndebita percezionechiunque (aggravata se PU/IPS)ottiene con falsi od omissioni6 mesi – 3 anni
C'è un aggancio europeo che ricorre nelle domande più recenti. Per gli artt. 314-bis e 316 la pena sale a reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale, il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro. La stessa soglia e la stessa pena valgono, con formulazione autonoma, per l'indebita percezione dell'art. 316-ter.

Dove continuare

Tutte queste fattispecie presuppongono di aver risolto una questione a monte: chi è pubblico ufficiale e chi è incaricato di pubblico servizio — il tema della guida sugli artt. 357-359. Per il quadro completo dei reati contro la PA c'è il decalogo di Diritto Penale della PA e il quadro normativo degli artt. 314-360; per allenarsi sulle distinzioni, il simulatore di Diritto Penale PA.

Fonti. Codice penale, artt. 314 (peculato e peculato d'uso), 314-bis (indebita destinazione di denaro o cose mobili, introdotto dalla L. 9 agosto 2024, n. 114), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione di erogazioni pubbliche), 316-ter (indebita percezione di erogazioni pubbliche), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 357-358 (qualifiche soggettive). Pene e soglie verificate sul testo vigente del codice penale.

RIPAM Studio - Preparazione Concorsi Pubblici

Autore: Francesco Capurso

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