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Abuso d'ufficio: cosa resta dopo l'abrogazione del 2024

La legge 114/2024 ha cancellato l'art. 323 c.p.: perché è abolitio criminis e non depenalizzazione, cosa succede alle condanne definitive e quali reati coprono oggi quelle condotte

L'art. 323 del codice penale è stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. Per chi prepara un concorso è un aggiornamento che vale doppio: perché una fattispecie storica è sparita dal programma, e perché il modo in cui è sparita — abolitio criminis, non depenalizzazione — è esattamente il tipo di distinzione tecnica su cui i quesiti costruiscono i distrattori.

Che cosa puniva, prima

Nella formulazione risultante dalla riforma del 2020, l'art. 323 puniva il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procurava a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecava ad altri un danno ingiusto.

Gli elementi che vale la pena ricordare, perché tornano nelle fattispecie che oggi ne raccolgono l'eredità: reato proprio, doppio evento alternativo (vantaggio patrimoniale o danno ingiusto), dolo intenzionale, e il presupposto della violazione di una regola specifica e non discrezionale.

Perché è abolitio criminis, e cosa comporta

Non c'è stata una trasformazione in illecito amministrativo, né un trasferimento della stessa condotta in un'altra norma penale. La legge posteriore ha escluso del tutto il fatto dal novero dei reati: è l'ipotesi dell'art. 2, comma 2, del codice penale, per cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato — e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

È il punto che i quesiti mettono alla prova: l'abolitio criminis travolge anche il giudicato. Diversamente da quanto accade per le modifiche in mitius, qui la condanna definitiva non resiste: il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p., dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. I procedimenti in corso si chiudono con proscioglimento con la medesima formula.

Non è vero che quelle condotte siano tutte lecite

Qui si annida l'errore più comune, e la formulazione corretta va tenuta con precisione. Non c'è continuità normativa: non esiste una fattispecie che «succede» all'abuso d'ufficio ereditandone i fatti. Occorre invece verificare caso per caso se la singola condotta, già qualificata come abuso, integri autonomamente un reato ancora vigente. Se accade, si applica quel reato — non per trasformazione, ma perché il fatto lo integra in proprio.

Le fattispecie che nella pratica raccolgono buona parte di quelle condotte sono tre:

FattispecieCopre
Art. 314-bis — indebita destinazione di denaro o cose mobilila «distrazione» del bene pubblico verso un uso diverso da quello previsto da disposizioni non discrezionali, con dolo intenzionale
Art. 328 — rifiuto e omissione di atti d'ufficiol'inerzia del pubblico agente di fronte a un atto dovuto
Falsità in atti (artt. 476 ss.)i casi in cui l'abuso passava per un atto ideologicamente o materialmente falso

Non va dimenticato il versante non penale, che resta intatto: responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti, responsabilità disciplinare, e l'illegittimità del provvedimento sul piano amministrativo con le conseguenze del caso.

La ratio, in due righe

La riforma è intervenuta su una fattispecie ritenuta indeterminata nei suoi presupposti e all'origine di un contenzioso sproporzionato rispetto alle condanne effettive, con l'obiettivo dichiarato di ridurre la cosiddetta paura della firma: la tendenza dei funzionari a non adottare atti discrezionali per timore di un'incriminazione. Che l'obiettivo sia stato raggiunto è materia di dibattito; che l'art. 323 non sia più nel codice è un dato.

Come rispondere quando il quesito chiede «l'abuso d'ufficio è ancora reato?». La risposta è no, ed è utile saperla motivare in una frase: l'art. 323 c.p. è stato abrogato dalla legge 114/2024; si tratta di abolitio criminis ai sensi dell'art. 2 c. 2 c.p., quindi cessano esecuzione ed effetti penali delle condanne e il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza ex art. 673 c.p.p.; le singole condotte restano punibili solo se integrano autonomamente altri reati vigenti, in primis l'art. 314-bis e l'art. 328.

Dove continuare

L'art. 314-bis, che oggi copre le condotte distrattive, è trattato nella guida su peculato, malversazione e indebita percezione; il presupposto soggettivo di tutte queste fattispecie — chi è pubblico ufficiale e chi incaricato di pubblico servizio — è nella guida agli artt. 357-359. Il quadro completo è nel decalogo di Diritto Penale della PA e nel quadro normativo degli artt. 314-360 c.p.; per allenarsi, il simulatore di Diritto Penale PA.

Fonti. Legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 1 lett. b) (abrogazione dell'art. 323 c.p.). Codice penale, artt. 2 c. 2 (successione di leggi penali nel tempo), 314-bis (indebita destinazione di denaro o cose mobili), 328 (rifiuto di atti d'ufficio. Omissione), 357-358 (qualifiche soggettive), 476 ss. (falsità in atti); testo previgente dell'art. 323 come modificato dal D.L. 76/2020 conv. dalla L. 120/2020. Codice di procedura penale, art. 673 (revoca della sentenza per abolizione del reato). Abrogazione verificata sul testo vigente del codice penale.

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Autore: Francesco Capurso

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