Domicilio digitale: chi è obbligato, chi sceglie e i tre elenchi da non confondere
INAD, INI-PEC e IPA sono registri diversi con destinatari diversi. Cosa cambia tra obbligo e facoltà, cosa succede a chi un domicilio digitale non ce l'ha, e il domicilio speciale che rinuncia alle eccezioni
Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico presso cui la pubblica amministrazione effettua le comunicazioni con valore legale. Non è la tua email, e non è nemmeno una qualsiasi PEC: è un indirizzo eletto e iscritto in un pubblico elenco. Attorno a questi due requisiti ruota tutto il capitolo, e la maggior parte dei distrattori.
Obbligo o facoltà: la prima divisione
L'art. 3-bis del CAD distingue nettamente due situazioni.
| Chi | Regime | Elenco | |
|---|---|---|---|
| Comma 1 | Pubbliche amministrazioni e altri soggetti dell'art. 2 c. 2; professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi; soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese | Obbligo di dotarsene | Art. 6-bis (INI-PEC) o 6-ter (IPA) |
| Comma 1-bis | Chiunque altro: cittadini, enti di diritto privato non iscritti al registro imprese, professionisti non iscritti ad albi | Facoltà di eleggerlo o modificarlo | Art. 6-quater (INAD) |
INI-PEC (art. 6-bis) — imprese e professionisti iscritti in albi ed elenchi.
IPA (art. 6-ter) — pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi.
INAD (art. 6-quater) — persone fisiche, professionisti non iscritti in albi, altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese.
Se un quesito colloca un cittadino nell'INI-PEC o un'impresa nell'INAD, la risposta è sbagliata.
INAD: chi lo gestisce e come si aderisce
L'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche è istituito dall'art. 6-quater. La realizzazione e la gestione sono affidate ad AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'INI-PEC. È un dettaglio che compare nei quesiti: l'elenco è di AgID, l'infrastruttura è quella camerale.
Il cittadino può eleggere il proprio domicilio digitale in tre modi (art. 3-bis c. 1-ter): tramite il punto di accesso telematico dell'art. 64-bis, tramite il servizio online reso disponibile dall'ANPR, oppure recandosi all'ufficio anagrafe del comune di residenza. Quest'ultima possibilità è la risposta corretta a chi obietta che il sistema esclude i meno digitalizzati.
Una previsione interessante riguarda i professionisti: chi non è iscritto in albi può eleggere presso l'INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale diverso dal primo. Per i professionisti iscritti in albi, invece, il domicilio digitale è quello inserito nell'INI-PEC — fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi del comma 1-bis.
La conseguenza pratica: come ti scrive la PA
L'art. 3-bis c. 4 è netto: dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui la normativa preveda una diversa modalità, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale da lui dichiarato. La violazione richiama l'art. 18-bis del Codice, dedicato alle segnalazioni di inadempienza.
Il decreto previsto dal comma 3-bis è quello che stabilirà la data a partire dalla quale le comunicazioni con chi non ha eletto un domicilio digitale avverranno comunque esclusivamente in forma elettronica. Lo stesso decreto dovrà determinare come attribuire d'ufficio un domicilio digitale, oppure le altre modalità per mettere i documenti a disposizione di chi non vi ha accesso — con un riferimento esplicito al superamento del divario digitale.
Il domicilio digitale speciale, e la rinuncia che comporta
Il comma 4-quinquies introduce una figura che vale la pena conoscere: è possibile eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. La conseguenza è però significativa: chi lo elegge non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
In pratica: scegliendo quel canale per quella pratica, si rinuncia a contestare che la comunicazione sia arrivata o quando sia arrivata. È il tipo di dettaglio che distingue una risposta corretta da una plausibile.
Cancellazione, uso diligente, aggiornamento
- Cancellazione d'ufficio: se il domicilio eletto risulta non più attivo, si procede alla cancellazione dall'INAD secondo le Linee guida (art. 3-bis c. 1-bis).
- Obbligo di uso diligente: chi ha un domicilio digitale — sia per obbligo sia per scelta — deve farne un uso diligente e comunicare ogni modifica o variazione (c. 1-quater).
- Allineamento con ANPR: AgID trasferisce costantemente all'ANPR i domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'INAD, e il Ministero dell'Interno fa il percorso inverso. È un flusso bidirezionale (art. 6-quater c. 3).
La distinzione che decide molte risposte
Il domicilio digitale risponde alla domanda «dove ti scrivo». SPID, CIE e CNS rispondono alla domanda «chi sei». Sono capitoli autonomi del CAD, con articoli e funzioni diverse, benché convivano nella rubrica dell'art. 3-bis — che si intitola per l'appunto «Identità digitale e domicilio digitale». La rubrica unica è proprio ciò che genera la confusione: il contenuto dell'articolo, dal comma 1 in poi, parla solo di domicili.
Allenati sui quesiti del CAD oppure riprendi il quadro dal decalogo del Codice dell'amministrazione digitale.
Fonti. D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): art. 3-bis (identità digitale e domicilio digitale), art. 6-bis (INI-PEC), art. 6-ter (IPA), art. 6-quater (INAD), art. 6-quinquies (consultazione e accesso), art. 18-bis, art. 23 c. 2-bis (contrassegno), art. 62 (ANPR), art. 64-bis (punto di accesso telematico). D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 (regolamento PEC). D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, art. 3.