Decreto-legge e decreto legislativo: due atti diversi che i quiz scambiano di continuo
Art. 76 e art. 77 della Costituzione, i sessanta giorni per la conversione, la decadenza ex tunc e i cinque divieti dell'art. 15 della legge 400/1988
Sono i due atti che il Governo può adottare con forza di legge, e per questo nei quesiti vengono continuamente sovrapposti. Ma nascono da presupposti opposti, seguono procedimenti opposti e hanno un destino opposto: il decreto legislativo, una volta emanato, è legge stabile; il decreto-legge muore in sessanta giorni se il Parlamento non lo converte. Chi tiene ferma questa opposizione risponde correttamente a quasi tutta la famiglia di domande.
Il decreto legislativo: nasce da una delega
L'art. 76 della Costituzione è tanto breve quanto vincolante: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Sono tre requisiti cumulativi, e l'assenza di uno solo vizia la delega — e con essa il decreto delegato, sindacabile dalla Corte costituzionale per eccesso di delega:
- principi e criteri direttivi: il Parlamento non firma una cambiale in bianco, indica il contenuto;
- tempo limitato: la delega ha una scadenza;
- oggetti definiti: non si delega «la materia», si delegano oggetti individuati.
La legge 400/1988 aggiunge il dettaglio procedurale (art. 14): il decreto legislativo è emanato dal Presidente della Repubblica con quella denominazione e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione e della deliberazione del Consiglio dei ministri; il testo va trasmesso al Quirinale almeno venti giorni prima della scadenza della delega. E c'è una regola che i quesiti amano: se il termine per l'esercizio della delega eccede i due anni, il Governo è tenuto a chiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati.
Il decreto-legge: nasce da una situazione di fatto
L'art. 77 rovescia la logica. Qui non c'è nessuna delega — anzi, il primo comma ribadisce che il Governo non può emanare decreti con valore di legge ordinaria senza delegazione delle Camere. Il secondo comma apre l'eccezione: quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge.
Da lì parte una catena di termini che va saputa a memoria, perché è il cuore dei quesiti:
| Passaggio | Termine |
|---|---|
| Presentazione alle Camere per la conversione | il giorno stesso |
| Riunione delle Camere, anche se sciolte (sono appositamente convocate) | entro cinque giorni |
| Conversione in legge, a pena di perdita di efficacia | sessanta giorni dalla pubblicazione |
I cinque divieti dell'art. 15
La legge 400/1988 elenca al secondo comma dell'art. 15 ciò che il Governo non può fare con decreto-legge. È un elenco chiuso, e compare spesso come quesito a scelta multipla:
- conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 (non si delega con un decreto-legge);
- provvedere nelle materie dell'art. 72, quarto comma, della Costituzione — quelle a procedura d'aula obbligatoria: costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati, bilanci e consuntivi;
- rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione con il voto di una delle due Camere;
- regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (quello, come si è visto, spetta alla legge del Parlamento);
- ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
Sempre l'art. 15 impone che i decreti contengano misure di immediata applicazione e che il contenuto sia specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Ultima regola pratica, spesso chiesta: le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione, salvo che questa non disponga diversamente.
Il confronto, in una tabella
| Decreto legislativo (art. 76) | Decreto-legge (art. 77) | |
|---|---|---|
| Presupposto | legge di delega del Parlamento | caso straordinario di necessità e urgenza |
| Intervento del Parlamento | prima (delega) | dopo (conversione) |
| Vincoli di contenuto | principi e criteri direttivi, oggetti definiti, tempo limitato | divieti dell'art. 15 c. 2 L. 400/1988; misure immediate, contenuto omogeneo |
| Efficacia nel tempo | stabile, non è provvisorio | provvisoria: 60 giorni, poi decade ex tunc |
| Vizio tipico | eccesso di delega | mancanza dei presupposti di necessità e urgenza |
Dove continuare
Entrambi gli atti stanno al livello primario della gerarchia delle fonti, insieme alla legge ordinaria, alle leggi regionali e al referendum abrogativo: sono quindi sindacabili dalla Corte costituzionale, a differenza dei regolamenti, che stanno al livello secondario e sono disapplicabili dal giudice. Il decalogo di Diritto Costituzionale ricostruisce la gerarchia completa, il quadro normativo sulla Costituzione raccoglie gli articoli, e la guida alla riserva di legge spiega l'altro grande criterio che regola i rapporti fra legge e regolamento.
Fonti. Costituzione della Repubblica italiana, artt. 76 (delegazione legislativa), 77 (provvedimenti provvisori con forza di legge), 72 c. 4 (procedura normale d'esame). Legge 23 agosto 1988, n. 400, artt. 14 (decreti legislativi) e 15 (decreti-legge). Testi verificati sul testo vigente della Costituzione e della L. 400/1988.