RIPAM 3997

Decreto-legge e decreto legislativo: due atti diversi che i quiz scambiano di continuo

Art. 76 e art. 77 della Costituzione, i sessanta giorni per la conversione, la decadenza ex tunc e i cinque divieti dell'art. 15 della legge 400/1988

Sono i due atti che il Governo può adottare con forza di legge, e per questo nei quesiti vengono continuamente sovrapposti. Ma nascono da presupposti opposti, seguono procedimenti opposti e hanno un destino opposto: il decreto legislativo, una volta emanato, è legge stabile; il decreto-legge muore in sessanta giorni se il Parlamento non lo converte. Chi tiene ferma questa opposizione risponde correttamente a quasi tutta la famiglia di domande.

Il decreto legislativo: nasce da una delega

L'art. 76 della Costituzione è tanto breve quanto vincolante: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Sono tre requisiti cumulativi, e l'assenza di uno solo vizia la delega — e con essa il decreto delegato, sindacabile dalla Corte costituzionale per eccesso di delega:

  1. principi e criteri direttivi: il Parlamento non firma una cambiale in bianco, indica il contenuto;
  2. tempo limitato: la delega ha una scadenza;
  3. oggetti definiti: non si delega «la materia», si delegano oggetti individuati.

La legge 400/1988 aggiunge il dettaglio procedurale (art. 14): il decreto legislativo è emanato dal Presidente della Repubblica con quella denominazione e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione e della deliberazione del Consiglio dei ministri; il testo va trasmesso al Quirinale almeno venti giorni prima della scadenza della delega. E c'è una regola che i quesiti amano: se il termine per l'esercizio della delega eccede i due anni, il Governo è tenuto a chiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati.

Il decreto-legge: nasce da una situazione di fatto

L'art. 77 rovescia la logica. Qui non c'è nessuna delega — anzi, il primo comma ribadisce che il Governo non può emanare decreti con valore di legge ordinaria senza delegazione delle Camere. Il secondo comma apre l'eccezione: quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge.

Da lì parte una catena di termini che va saputa a memoria, perché è il cuore dei quesiti:

PassaggioTermine
Presentazione alle Camere per la conversioneil giorno stesso
Riunione delle Camere, anche se sciolte (sono appositamente convocate)entro cinque giorni
Conversione in legge, a pena di perdita di efficaciasessanta giorni dalla pubblicazione
«Perdono efficacia sin dall'inizio»: è la formula esatta della Costituzione, ed è la risposta a un distrattore ricorrente. Il decreto non convertito non smette di valere da lì in avanti: la decadenza è retroattiva (ex tunc), come se non fosse mai esistito. Il correttivo è nell'ultimo periodo dell'art. 77: le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. È una facoltà, non un obbligo, e serve proprio perché nel frattempo qualcosa è accaduto.

I cinque divieti dell'art. 15

La legge 400/1988 elenca al secondo comma dell'art. 15 ciò che il Governo non può fare con decreto-legge. È un elenco chiuso, e compare spesso come quesito a scelta multipla:

  • conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 (non si delega con un decreto-legge);
  • provvedere nelle materie dell'art. 72, quarto comma, della Costituzione — quelle a procedura d'aula obbligatoria: costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati, bilanci e consuntivi;
  • rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione con il voto di una delle due Camere;
  • regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (quello, come si è visto, spetta alla legge del Parlamento);
  • ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

Sempre l'art. 15 impone che i decreti contengano misure di immediata applicazione e che il contenuto sia specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Ultima regola pratica, spesso chiesta: le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione, salvo che questa non disponga diversamente.

Il confronto, in una tabella

Decreto legislativo (art. 76)Decreto-legge (art. 77)
Presuppostolegge di delega del Parlamentocaso straordinario di necessità e urgenza
Intervento del Parlamentoprima (delega)dopo (conversione)
Vincoli di contenutoprincipi e criteri direttivi, oggetti definiti, tempo limitatodivieti dell'art. 15 c. 2 L. 400/1988; misure immediate, contenuto omogeneo
Efficacia nel tempostabile, non è provvisorioprovvisoria: 60 giorni, poi decade ex tunc
Vizio tipicoeccesso di delegamancanza dei presupposti di necessità e urgenza
Il controllo mnemonico che non sbaglia. Chiediti dove sta il Parlamento rispetto all'atto. Se il Parlamento parla prima — con una legge che fissa principi e criteri — è un decreto legislativo. Se parla dopo, per convertire entro sessanta giorni qualcosa che è già in vigore, è un decreto-legge. E ricorda che i sessanta giorni valgono solo per il secondo: il decreto legislativo non ha nessuna scadenza da rispettare dopo l'emanazione, il termine dei venti giorni riguarda la trasmissione al Presidente della Repubblica prima di essa.

Dove continuare

Entrambi gli atti stanno al livello primario della gerarchia delle fonti, insieme alla legge ordinaria, alle leggi regionali e al referendum abrogativo: sono quindi sindacabili dalla Corte costituzionale, a differenza dei regolamenti, che stanno al livello secondario e sono disapplicabili dal giudice. Il decalogo di Diritto Costituzionale ricostruisce la gerarchia completa, il quadro normativo sulla Costituzione raccoglie gli articoli, e la guida alla riserva di legge spiega l'altro grande criterio che regola i rapporti fra legge e regolamento.

Fonti. Costituzione della Repubblica italiana, artt. 76 (delegazione legislativa), 77 (provvedimenti provvisori con forza di legge), 72 c. 4 (procedura normale d'esame). Legge 23 agosto 1988, n. 400, artt. 14 (decreti legislativi) e 15 (decreti-legge). Testi verificati sul testo vigente della Costituzione e della L. 400/1988.

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Autore: Francesco Capurso

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