RIPAM 3997

L. 196/2009v1.0 - 03/04/2026

Contabilita Pubblica

Report completo con tabelle riepilogative, numeri chiave e 20 trabocchetti.

1 Panoramica e fonti normative

La contabilita pubblica italiana si regge su un'architettura normativa a tre livelli: costituzionale, nazionale ed europeo.

Art. 81 della Costituzione (L. Cost. 1/2012)

La Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha riscritto l'Art. 81, introducendo il principio dell'equilibrio tra entrate e spese. Attenzione: la Costituzione parla di equilibrio, non di pareggio matematico. L'equilibrio e dinamico e tiene conto delle fasi avverse e favorevoli del ciclo economico.

Il testo vigente stabilisce che:

  • Comma 1: Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi del ciclo economico.
  • Comma 2: Il ricorso all'indebitamento e consentito solo al verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
  • Comma 3: Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte (obbligo di copertura finanziaria).
  • Comma 4: Le Camere approvano ogni anno la legge di bilancio e il rendiconto.
  • Comma 6: Le norme fondamentali e i criteri per assicurare l'equilibrio sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta (la L. 243/2012).

L. 196/2009 — La "Costituzione contabile"

La Legge 31 dicembre 2009, n. 196 costituisce la legge quadro di contabilita e finanza pubblica. L'Art. 1 stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e in coerenza con le procedure UE, condividendone le responsabilita. Le disposizioni costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'Art. 117 Cost. e sono finalizzate alla tutela dell'unita economica della Repubblica (Art. 120 Cost.).

Il perimetro soggettivo e definito dall'elenco ISTAT, pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre (Art. 1, comma 3). L'elenco include le amministrazioni di cui all'Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le Autorita indipendenti e tutti i soggetti individuati sulla base dei regolamenti UE (sistema SEC). L'inserimento nell'elenco ha valore costitutivo: comporta l'assoggettamento immediato alle norme di contenimento della spesa, agli obblighi di comunicazione alla BDAP (Art. 13) e al sistema SIOPE (Art. 14).

Reg. UE 2024/1263 — La nuova governance fiscale

Il Regolamento UE 2024/1263 ha riformato il Patto di Stabilita e Crescita, introducendo la traiettoria di spesa netta come indicatore operativo principale (sostituisce il saldo strutturale). La spesa netta e la spesa pubblica totale al netto di: interessi sul debito, spese cicliche per disoccupazione, misure discrezionali sulle entrate e spese finanziate da fondi UE (incluso PNRR). Su questo indicatore si basa la sorveglianza della Commissione europea. Il Reg. UE 2024/1264 ha contestualmente riformato la procedura per i disavanzi eccessivi (EDP).

La L. 243/2012 — Legge rinforzata di attuazione

Approvata a maggioranza assoluta come richiesto dall'Art. 81, co. 6, la L. 243/2012 definisce le regole operative dell'equilibrio di bilancio, i casi eccezionali che giustificano lo scostamento e le procedure di rientro. L'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), istituito dalla stessa legge, valida le previsioni macroeconomiche governative e monitora il rispetto delle regole fiscali. Quando si verificano eventi eccezionali ex Art. 6 della L. 243, il Governo presenta una relazione al Parlamento per autorizzare lo scostamento temporaneo, con deliberazione a maggioranza assoluta.

2 Il nuovo ciclo di bilancio 2025

La riforma del ciclo di bilancio e avvenuta tramite risoluzioni parlamentari in attuazione del Reg. UE 2024/1263, in attesa di una riforma organica della L. 196/2009.

DEF abolito, nasce il DFP

Il Documento di Finanza Pubblica (DFP) sostituisce il DEF. Viene presentato alle Camere entro il 10 aprile (stessa scadenza del vecchio DEF). Si articola in 2 sezioni (il DEF ne aveva 3):

  • Sezione 1: Relazione annuale sui progressi compiuti (Art. 21 Reg. UE 2024/1263)
  • Sezione 2: Analisi e tendenze della finanza pubblica — conto economico PA per sottosettori, principali comparti di spesa, previsioni tendenziali di cassa, previsioni quadriennali

Non esiste piu la Sezione III del vecchio DEF (Programma Nazionale di Riforma - PNR).

NADEF abolita, nasce il DPFP

Il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) sostituisce la NADEF. Viene presentato alle Camere entro il 2 ottobre (non piu 27 settembre). Il contenuto e potenziato rispetto alla NADEF: aggiornamento del quadro macroeconomico, obiettivi programmatici, misure della manovra di bilancio.

Il PSB — Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine

Il PSB e un documento quinquennale (4-7 anni) trasmesso alla Commissione UE e al Consiglio. Sostituisce il vecchio Programma di Stabilita. Il PSB Italia 2025-2029 e stato approvato dal Consiglio UE il 21 gennaio 2025. Contiene la traiettoria di spesa netta, le riforme strutturali programmate, l'analisi di sostenibilita del debito e il piano di rientro del rapporto debito/PIL.

Attenzione critica: DPFP diverso da PSB. Il DPFP e annuale e va alle Camere (sostituto della NADEF). Il PSB e quinquennale e va alla UE (sostituto del Programma di Stabilita). Confonderli e un errore gravissimo nei quiz.

Calendario completo del ciclo vigente

ScadenzaDocumento / AdempimentoRiferimento
15 febbraioRelazione BES (effetti manovra su indicatori benessere)Art. 10, co. 10-ter
10 aprileDFP alle Camere (2 sezioni)Art. 7, co. 2, lett. a)
30 aprileRelazione annuale sui progressi alla UEArt. 21 Reg. UE 2024/1263
31 maggioDPCM obiettivi di spesa per MinisteroArt. 22-bis
30 giugnoDDL di Assestamento e Rendiconto generaleArt. 33 e Art. 35
2 ottobreDPFP alle CamereRisoluzioni parl.
15 ottobreDPB alla Commissione europea ed EurogruppoArt. 9, co. 1-bis
20 ottobreDDL Legge di Bilancio alle CamereArt. 7, co. 2, lett. d)
31 dicembreApprovazione Legge di BilancioArt. 7

Strumenti della programmazione — Quadro sinottico

StrumentoArticoloScadenzaContenutoChi presenta
DFP (ex DEF)Art. 7 c.2 lett.a), Art. 1010 aprile2 sezioni: progressi UE + analisi finanza pubblicaGoverno (MEF)
DPFP (ex NADEF)Art. 10-bis2 ottobreAggiornamento obiettivi, quadro macro, saldiGoverno
DDL BilancioArt. 7 c.2 lett.d), Art. 2120 ottobreSezione I (qualitativa) + Sezione II (quantitativa)Governo (MEF)
AssestamentoArt. 3330 giugnoVariazioni bilancio su residui accertatiMEF
RendicontoArt. 3530 giugnoConto bilancio + Conto patrimonio + Nota integrativaMEF (previa parifica CdC)
CollegatiArt. 7 c.2 lett.f)GennaioRiforme settoriali per obiettivi DFPGoverno
PSBReg. UE 2024/1263QuinquennaleTraiettoria spesa netta, riforme, debitoGoverno → UE
> ATTENZIONE: il DFP ha 2 sezioni (non 3 come il vecchio DEF). Il PNR non esiste più. Il DPFP si presenta il 2 ottobre (non il 27 settembre).

3 Bilancio: struttura e classificazione

Il bilancio di previsione dello Stato e redatto in termini di competenza e cassa, ha natura triennale (Art. 21, co. 1) e si compone di due sezioni.

Le due sezioni della Legge di Bilancio

  • Sezione I (Innovazione legislativa): contiene le misure quantitative per raggiungere gli obiettivi del DFP. Determina il saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato (Art. 21, co. 1-ter). Divieto assoluto di inserire norme di delega, norme di carattere ordinamentale o interventi localistici/microsettoriali (Art. 21, co. 1-quinquies).
  • Sezione II (Legislazione vigente): espone entrate e spese basate sulle leggi gia esistenti, articolate per Missioni e Programmi.

Classificazione delle entrate (Art. 25)

Le entrate si articolano in una piramide gerarchica a 4 livelli:

LivelloDenominazioneFunzione
Titoli4 titoli per natura: I Tributarie, II Extra-tributarie, III Alienazione/riscossione crediti, IV Accensione prestitiPrimo livello di ripartizione
TipologieUnita di approvazione parlamentareAccertamento cespiti
CategorieRaggruppamento per natura dei cespitiDettaglio analitico
Capitoli/ArticoliUnita elementariGestione e rendicontazione
Le entrate si distinguono anche in ricorrenti e non ricorrenti (Art. 25, co. 1, lett. b). Usare entrate non ricorrenti per coprire spese ricorrenti genera un deficit strutturale.

Classificazione delle spese (Artt. 21, 25, 25-bis)

La gerarchia della spesa e costruita per spostare il focus dal "chi spende" al "perche si spende":

LivelloDenominazioneFunzione
Missioni34 funzioni strategiche dello StatoLivello politico
ProgrammiUnita di voto parlamentare — affidati a un unico Centro di Responsabilita AmministrativaLivello gestionale
Azioni (Art. 25-bis)Dettaglio operativo dei programmi (dal 2017, in via sperimentale)Unita elementare futura
CapitoliGestione di dettaglioLivello operativo
I Programmi sono univocamente raccordati alla classificazione internazionale COFOG di 2 livello (gruppi, non divisioni).

Tipologie di spesa (Art. 21, co. 5)

TipologiaDefinizioneRimodulabilita
Oneri inderogabiliSpese vincolate: stipendi, pensioni, interessi passivi, obblighi internazionaliNON rimodulabili (servono modifiche di legge)
Fattori legislativiSpese autorizzate da legge che ne fissa l'importoRimodulabili con Legge di Bilancio (Art. 23, co. 3)
Adeguamento fabbisognoSpese quantificate in base alle esigenze operativeRimodulabili in gestione

Risultati differenziali (Art. 25, co. 7)

SaldoFormulaSignificato
Risparmio pubblicoEntrate tributarie ed extra-tributarie - Spese correntiCapacita di coprire il funzionamento con le tasse
Indebitamento nettoTotale entrate - Totale spese (escluse operazioni finanziarie)Parametro Maastricht, rilevante per la UE
Saldo netto da finanziareEntrate finali - Spese finaliEsigenza di finanziamento complessiva
Ricorso al mercatoEntrate finali - Totale spese (incluso rimborso prestiti)Volume totale di titoli di Stato da emettere
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Classificazione Entrate e Spese

Livello gerarchicoDenominazioneArticoloDescrizione
TitoloEntrateArticolo 25, comma 1, lettera a)Primo livello di ripartizione in base alla natura dell'entrata: tributaria, extratributaria, alienazione/ammortamento beni, riscossione crediti o accensione prestiti.
TipologiaEntrateArticolo 25, comma 1, lettera c)Rappresenta l'unità di aggregazione ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti. Include tributi, contributi sociali e altre entrate correnti.
CategoriaEntrateArticolo 25, comma 1, lettera d)Raggruppamento delle tipologie secondo la natura dei cespiti.
CapitoloEntrateArticolo 25, comma 1, lettera e)Unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivisa in articoli.
ArticoloEntrateArticolo 25, comma 1, lettera e)Sottopartizione dei capitoli di entrata secondo il rispettivo oggetto ai fini della rendicontazione.
MissioneSpeseArticolo 21, comma 2; Comma 452 (Art. 21 L. 196/2009)Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica (attualmente in numero di 34).
ProgrammaSpeseArticolo 21, comma 2; Comma 452 (Art. 21 L. 196/2009)Aggregati di spesa diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nelle missioni; costituiscono l'unità di voto parlamentare.
Unità elementareAzioni (Spese)Articolo 25-bis, comma 2; Articolo 40, comma 2, lettera e)Componenti del programma che specificano la finalità della spesa; destinate a diventare le nuove unità elementari del bilancio.
CapitoloSpeseArticolo 25, comma 2, lettera c); Articolo 25, comma 2-bisUnità elementari ai fini della gestione e rendicontazione, classificate per contenuto economico/funzionale fino alla piena attuazione delle azioni.
Documento di ProgrammazioneDFP (Documento di Finanza Pubblica)Articolo 7, comma 2, lettera a); Articolo 10, comma 1Sostituisce il DEF (2024). Articolato in 2 sezioni (programmatica e tendenziale) come da nuovi requisiti normativi.
Nota di AggiornamentoDPFP (Documento di Programmazione Finanziaria Pubblica)Articolo 7, comma 2, lettera b); Articolo 10-bis, comma 1Sostituisce la NADEF (2024). Presentato entro il 2 ottobre, aggiorna gli obiettivi e l'ambito della manovra triennale.
RicorrenzaEntrate ricorrenti e non ricorrentiArticolo 25, comma 1, lettera b)Distinzione basata sulla stabilità dei proventi a regime o limitata a specifici esercizi.
MacroaggregatoSpeseArticolo 25, comma 2, lettera b)Ulteriore suddivisione dei programmi in base alla natura economica (es. funzionamento, interventi, interessi, investimenti).
SezioneSezioni DFPArticolo 10, comma 1Articolazione interna del Documento di Finanza Pubblica (DFP).

4 I principi contabili (Allegato 1 della L. 196/2009)

L'Allegato 1 elenca i 18 principi contabili generali (NB: alcuni report indicano 16, ma il testo aggiornato ne prevede 18 con i sotto-principi). I piu testati nei quiz RIPAM:

  • Annualita: documenti predisposti su base annuale (1 gennaio - 31 dicembre), programmazione almeno triennale.
  • Unita: il gettito complessivo finanzia indistintamente tutte le spese. Vietati tributi di scopo (salvo eccezioni legislative).
  • Universalita: tutte le entrate e spese devono essere iscritte in bilancio. Vietate le gestioni fuori bilancio non autorizzate (Art. 40, co. 2, lett. p).
  • Integrita: iscrizione al lordo — vietata la compensazione. Se si incassano 100 e si spendono 10 per la riscossione, si scrive Entrata 100 e Spesa 10, non Entrata 90.
  • Veridicita: quadro fedele, no sopravvalutazioni di entrate o sottovalutazioni di spese.
  • Attendibilita: stime ragionevoli, aspettative realistiche.
  • Correttezza: rispetto formale e sostanziale delle norme.
  • Chiarezza: classificazione che permetta monitoraggio e consolidamento.
  • Significativita e rilevanza: l'informazione e utile se influenza le decisioni degli utilizzatori.
  • Flessibilita: variazioni ammesse per circostanze impreviste, purche resti invariato il saldo complessivo.
  • Congruita: adeguatezza delle risorse rispetto ai fini.
  • Prudenza: si iscrivono solo entrate realizzabili e spese entro le risorse disponibili.
  • Coerenza: nesso logico tra programmazione, previsione, gestione e rendicontazione.
  • Continuita, comparabilita e costanza: criteri di valutazione stabili nel tempo.
  • Verificabilita: possibilita di ricostruire l'iter documentale.
  • Neutralita e imparzialita: redazione senza pregiudizi o finalita distorsive.

Focus quiz: i principi piu testati sono integrita (lordo vs netto), universalita (divieto gestioni fuori bilancio), flessibilita (invarianza dei saldi) e veridicita (divieto di sovrastimare le entrate).

Effetto pratico dei principi — Esempi concreti per il funzionario:

  • Integrita: se un ente incassa 100 e spende 10 per la riscossione, deve scrivere Entrata 100 e Spesa 10. Scrivere Entrata 90 viola il principio e nasconde il costo reale della riscossione al Parlamento.
  • Universalita: ogni euro gestito deve transitare dal bilancio. Le "gestioni fuori bilancio" creano sacche opache di spesa non monitorabili, che possono generare debiti occulti e responsabilita erariale.
  • Flessibilita: consente variazioni compensative tra programmi per rispondere a imprevisti gestionali, ma il totale complessivo della stessa unita di voto deve restare invariato. Non e un "via libera" a spendere di piu.
  • Veridicita: obbliga a non sovrastimare le entrate per "gonfiare" artificialmente la capacita di spesa. Il dirigente che iscrive entrate irrealistiche rischia la responsabilita contabile.

5 Gestione del bilancio

Le 4 fasi dell'entrata

Accertamento, riscossione, versamento (piu la previsione come fase preliminare). L'accertamento qualificato (Art. 21-bis) prevede che le entrate siano iscritte per l'ammontare che lo Stato prevede effettivamente di riscuotere nel triennio.

Le 4 fasi della spesa (Art. 34)

  • Impegno: nasce dall'obbligazione giuridicamente perfezionata. Deve indicare 4 elementi: ragione del debito, importo, scadenza (esigibilita) e creditore certo. L'imputazione avviene nell'esercizio in cui l'obbligazione diventa esigibile (Art. 34, co. 2).
  • Liquidazione: determinazione dell'importo esatto da pagare.
  • Ordinazione: emissione del mandato di pagamento.
  • Pagamento: erogazione effettiva tramite mandato informatico, nel rispetto del Cronoprogramma (Art. 34, co. 7).

Il Cronoprogramma (Piano finanziario dei pagamenti)

Introdotto dall'Art. 34, co. 7, e l'obbligo per il dirigente di pianificare quando avverranno i pagamenti. Deve essere aggiornato almeno con cadenza mensile. Sanzione procedurale: se l'amministrazione non aggiorna il Cronoprogramma, non puo accedere ai fondi di riserva (Art. 34, co. 10).

I fondi di riserva

FondoArticoloFinalitaLimite
Spese obbligatorieArt. 26Stipendi, pensioni, interessi passiviMax 3% delle spese
Spese imprevisteArt. 28Spese non prevedibili, che NON impegnino bilanci futuri con continuita2% delle spese correnti
Residui perentiArt. 27Reiscrizione somme eliminate per perenzioneDotazione in Legge di Bilancio
Autorizzazioni di cassaArt. 29Integrazione dotazioni di cassa insufficientiCompatibile con obiettivi FP
Fondi speciali - Tab. AArt. 18Copertura provvedimenti futuri di parte correnteImporti in Legge di Bilancio
Fondi speciali - Tab. BArt. 18Copertura provvedimenti futuri in conto capitaleImporti in Legge di Bilancio

Residui e perenzione

  • Residui attivi: entrate accertate ma non ancora riscosse. Restano nel bilancio e si riscuotono negli esercizi successivi.
  • Residui passivi: spese impegnate ma non pagate al 31 dicembre. Restano nel bilancio e si pagano negli esercizi successivi.
  • Residui di stanziamento: somme in conto capitale non impegnate — conservate per 1 anno (2 anni se la legge entra in vigore nell'ultimo quadrimestre). Ammessi esclusivamente per spese in conto capitale (Art. 34-bis, co. 3).
  • Economia di bilancio: differenza tra stanziamento e impegno. Costituisce un risparmio, NON un residuo. Non va confusa con il residuo (che e una somma gia impegnata).
  • Perenzione amministrativa (Art. 34-bis): eliminazione contabile dei residui dalle scritture. Termini: 2 anni per spese correnti, 3 anni per trasferimenti alle PA.

Distinzione critica: la perenzione e un fatto contabile — il debito dello Stato sussiste ancora. La prescrizione e un fatto giuridico (solitamente 5 o 10 anni) che estingue il diritto del creditore. Le somme perente possono essere riassegnate tramite il Fondo di cui all'Art. 27. Un'accumulazione eccessiva di residui passivi segnala un'incapacita dell'amministrazione di tradurre gli impegni in pagamenti effettivi, creando una "zavorra" che gonfia il bilancio senza produrre effetti economici reali.

L'Assestamento (Art. 33)

Il DDL di assestamento, presentato entro il 30 giugno, serve a correggere le previsioni di bilancio alla luce dei residui accertati nel Rendiconto dell'anno precedente e della legislazione vigente. Permette variazioni compensative tra unita di voto, anche di Ministeri diversi. I singoli Ministri possono rimodulare con proprio decreto le dotazioni all'interno di ciascun programma (esclusi i fattori legislativi e gli oneri inderogabili). I dirigenti possono disporre variazioni compensative nell'ambito delle Azioni dello stesso programma (Art. 33, co. 4-bis). Il MEF interviene obbligatoriamente per variazioni che coinvolgono consumi intermedi (Cat. 2) e investimenti fissi lordi (Cat. 21) (Art. 33, co. 4-ter). Anche in assestamento vige il divieto di finanziare spese correnti con risorse di conto capitale. L'Assestamento interviene solo sull'esercizio in corso, mentre le rimodulazioni nella Legge di Bilancio hanno portata triennale.

Esercizio provvisorio (Art. 32)

Se il bilancio non e approvato entro il 31 dicembre, puo essere concesso esclusivamente per legge per un massimo di 4 mesi. La gestione e limitata a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, sia per la competenza che per la cassa. Eccezione: le spese obbligatorie e non frazionabili (es. rate di mutui) possono superare il limite del dodicesimo.

6 Copertura finanziaria

Art. 17 — Il cuore della L. 196/2009

In attuazione dell'Art. 81 Cost., ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare la spesa autorizzata come limite massimo e la relativa copertura finanziaria per ciascun anno del bilancio pluriennale.

Le modalita tassative di copertura (Art. 17, co. 1)

  • Utilizzo accantonamenti dei fondi speciali (Art. 18) — Tab. A per correnti, Tab. B per conto capitale
  • Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (definanziamento)
  • Modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate
  • Ricorso all'indebitamento, nei limiti dell'Art. 81 Cost. (maggioranza assoluta)

Divieti assoluti

  • Vietato coprire spese correnti con entrate in conto capitale (Art. 17, co. 1, lett. c) — la c.d. "Golden Rule"
  • Vietato usare accantonamenti di conto capitale (Tab. B) per spese correnti (Tab. A) (Art. 17, co. 1, lett. a)
  • Vietato usare risorse dell'otto per mille e del cinque per mille dell'IRPEF come copertura (Art. 17, co. 1.1)
  • Vietato usare maggiori entrate da miglioramento spontaneo dell'economia per coprire nuove spese — devono migliorare i saldi (Art. 17, co. 1-bis)

La relazione tecnica (Art. 17, co. 3)

Obbligatoria per ogni DDL con effetti finanziari. Deve quantificare analiticamente gli oneri annuali fino alla completa attuazione e indicare gli effetti su 3 saldi: Saldo Netto da Finanziare, Indebitamento Netto e Saldo di Cassa. Per pensioni e pubblico impiego, le proiezioni devono essere almeno decennali (Art. 17, co. 7). La RT deve essere aggiornata ad ogni passaggio parlamentare (Art. 17, co. 8).

La clausola di salvaguardia (Art. 17, co. 12 e 12-bis)

Meccanismo automatico (non discrezionale) di correzione. Se il monitoraggio del MEF-RGS rileva scostamenti:

  • Il Ministro dell'Economia, sentito il Ministro competente, riduce gli stanziamenti del Ministero interessato con proprio decreto.
  • Se insufficiente, il Presidente del Consiglio interviene con DPCM (previa delibera CdM) riducendo gli stanziamenti di altri stati di previsione.
  • Le Commissioni parlamentari hanno 7 giorni per il parere; decorso il termine, il Governo procede comunque.

La clausola di salvaguardia non si applica a spese di natura obbligatoria (Art. 17, co. 6-bis).

Art. 81 Cost. e indebitamento

Il ricorso all'indebitamento richiede una deliberazione parlamentare a maggioranza assoluta. Le condizioni sono tassative: effetti del ciclo economico o eventi eccezionali (gravi recessioni, calamita naturali, emergenze straordinarie).

7 Rendiconto e sistema dei controlli

Il Rendiconto generale dello Stato (Artt. 35-38)

Si compone di:

  • Conto del Bilancio: entrate accertate, versate, rimaste da versare; spese impegnate, pagate, rimaste da pagare.
  • Conto Generale del Patrimonio: attivita e passivita finanziarie e patrimoniali.
  • Nota integrativa: motiva analiticamente gli scostamenti tra previsioni e risultanze finali per ciascun Programma.

Iter: Entro il 30 aprile i Ministeri trasmettono i conti alla RGS. Entro il 31 maggio il MEF invia il Rendiconto alla Corte dei Conti per il giudizio di parifica (Art. 37, co. 2). Entro giugno viene presentato alle Camere.

Organi di controllo

OrganoFunzione principaleBase normativa
Corte dei ContiControllo preventivo di legittimita (NON merito); parifica del rendiconto; relazione quadrimestrale sulle copertureArt. 100 Cost.; Art. 17, co. 9; Art. 37-38 L. 196
MEFPresentazione DFP/DPFP/PSB; monitoraggio entrate e oneri; clausola di salvaguardiaArt. 7, Art. 14, Art. 17, co. 12
RGSMonitoraggio quotidiano conti pubblici (SIOPE); relazioni trimestrali di cassa; servizi ispettiviArt. 14 L. 196
UPBValidazione previsioni macroeconomiche; verifica regole di bilancioArt. 81 Cost.; L. 243/2012

BDAP e SIOPE — L'infrastruttura digitale

  • BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, Art. 13): contenitore unitario presso il MEF per bilanci, variazioni e consuntivi. Finanziamento: 10 mln (2010), 11 mln (2011), 5 mln dal 2012.
  • SIOPE (Art. 14): sistema che rileva telematicamente incassi e pagamenti. Dal 1 gennaio 2017, l'Ordinativo Informatico (standard AGID) e lo strumento di trasmissione. Sanzione: le amministrazioni che non trasmettono i dati SIOPE non possono effettuare prelevamenti dai conti di Tesoreria (Art. 14, co. 11).

Sanzioni dirigenziali

InadempimentoSanzioneRiferimento
Mancata comunicazione stima flussi di cassa giornalieri5% della retribuzione di risultatoArt. 46, co. 2
Mancata comunicazione dati alle strutture di monitoraggioDal 2% al 7% della retribuzione di risultatoArt. 49
Conti bancari non autorizzatiRiversamento + sanzione pari al doppio degli interessiArt. 44-quater
Mancato aggiornamento CronoprogrammaBlocco accesso ai fondi di riservaArt. 34, co. 10
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8 D.Lgs. 118/2011 — Armonizzazione contabile enti locali

Il D.Lgs. 118/2011 attua la delega dell'Art. 2 della L. 196/2009 per gli enti territoriali. Principi fondamentali:

  • Competenza finanziaria potenziata: le obbligazioni giuridiche si registrano nell'esercizio in cui vengono a scadenza (non nell'esercizio di nascita). Questo e il principio piu testato nei quiz: la competenza potenziata guarda alla scadenza dell'obbligazione, non alla sua origine.
  • Piano dei conti integrato: struttura contabile comune a tutte le PA, aggiornato in conformita all'Art. 4 del D.Lgs. 118/2011 (richiamato dall'Art. 14, co. 8 della L. 196).
  • Bilancio consolidato: include enti e organismi strumentali.
  • DUP (Documento Unico di Programmazione): sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica negli enti locali.
  • FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita): obbligatorio, accantona risorse per crediti che potrebbero non essere riscossi. E uno strumento di prudenza che rafforza la veridicita del bilancio.

Il collegamento operativo con la L. 196 avviene tramite il sistema SIOPE/SIOPE+: gli enti territoriali trasmettono quotidianamente alla Banca d'Italia i dati di incassi e pagamenti codificati uniformemente, permettendo alla RGS il consolidamento dei flussi finanziari in tempo reale.

Il D.Lgs. 91/2011 completa il quadro per le amministrazioni non territoriali, imponendo il passaggio alla contabilita integrata: affiancamento della contabilita economico-patrimoniale a quella finanziaria. Il budget dei costi (Art. 21, co. 11, lett. f della L. 196) espone le previsioni formulate dai centri di costo con un prospetto di riconciliazione tra previsioni economiche (costi) e finanziarie (spese). Lo Stato non vuole piu sapere solo "quanti soldi sono usciti" (contabilita finanziaria), ma anche "quanto e costato un servizio" (contabilita economica) e "qual e il valore del patrimonio" (contabilita patrimoniale).

Il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche (Art. 2, co. 5), composto da 23 componenti (rappresentanti MEF, Ministeri, ISTAT, Corte dei Conti, enti territoriali ed esperti), e l'organo tecnico che ha definito la tassonomia contabile e i sistemi di indicatori di risultato per l'armonizzazione.

9 Il framework UE

Reg. UE 2024/1263 — Il nuovo Patto di Stabilita

Il Regolamento ha introdotto un cambio di paradigma nella sorveglianza fiscale europea:

  • Indicatore operativo principale: la traiettoria di spesa netta — spesa pubblica totale al netto di interessi sul debito, spese cicliche per disoccupazione, misure discrezionali sulle entrate e spese finanziate da fondi UE (incluso PNRR).
  • Strumento cardine: il PSB (Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine) — documento quinquennale (4-7 anni) che ogni Stato membro trasmette alla Commissione e al Consiglio. Il PSB Italia 2025-2029 e stato approvato dal Consiglio UE il 21/01/2025.
  • Relazione annuale: entro il 30 aprile ogni anno, gli Stati trasmettono alla UE la relazione sui progressi compiuti (Art. 21 Reg. UE 2024/1263), integrata nella Sezione 1 del DFP.
  • Procedura per i disavanzi eccessivi: riformata dal Reg. UE 2024/1264.

Raccordo Italia-UE nel ciclo di bilancio

Il ciclo italiano e sincronizzato con il Semestre Europeo:

  • 10 aprile: DFP alle Camere (include la Relazione sui progressi per la UE)
  • 30 aprile: invio della Relazione annuale alla UE
  • 15 ottobre: invio del DPB (Documento Programmatico di Bilancio) alla Commissione europea e all'Eurogruppo (Art. 9, co. 1-bis)
  • Il PSB si aggiorna su base quinquennale, non annuale

Articolo per articolo — L. 196/2009

ArticoloContenutoNumeri chiaveFrequenzaTrabocchetto tipico
Art. 1Principi di coordinamento, ambito, elenco ISTAT30 settembreAltaConfondere elenco ISTAT con elenco PA in senso stretto
Art. 7Ciclo e strumenti programmazione10/4, 2/10, 20/10, 30/6AltaInversione scadenze DFP/DPFP
Art. 10DFP (ex DEF), 2 sezioni10 aprile, 2 sezioniAltaPensare che abbia 3 sezioni o includa il PNR
Art. 10-bisDPFP (ex NADEF)2 ottobreAltaVecchia scadenza 27 settembre
Art. 11Manovra: legge stabilità + bilancio15 ottobreAltaNorme di delega nella legge di stabilità
Art. 17Copertura finanziaria, clausola salvaguardia30 gg, 4 mesi, 7 ggAltaOneri correnti con entrate c/capitale
Art. 21Bilancio previsione: missioni e programmi34 missioni, 10 ggAltaUnità di voto = programmi (non capitoli)
Art. 25Classificazione entrate: 4 titoli4 titoliMediaConfondere titoli con tipologie
Art. 32Esercizio provvisoriomax 4 mesiAltaConcesso con atto amm. (NO: solo per legge)
Art. 33Assestamento30 giugnoMediaConfondere con rendiconto
Art. 35Rendiconto generale30 giugnoAltaDimenticare parificazione CdC
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10 Numeri chiave — Tabella riepilogativa

Termine / SogliaValoreRiferimento
DFP alle Camere10 aprileArt. 7, co. 2, lett. a)
Sezioni del DFP2 (non piu 3)Risoluzioni parl.
DPFP alle Camere2 ottobre (non 27 settembre)Risoluzioni parl.
PSBQuinquennale (non annuale)Reg. UE 2024/1263
DDL Bilancio alle Camere20 ottobreArt. 7, co. 2, lett. d)
Approvazione LdB31 dicembreArt. 7
DDL Assestamento30 giugnoArt. 33, co. 1
DDL Rendiconto30 giugnoArt. 35
Esercizio provvisorioMax 4 mesiArt. 32
Unita di voto parlamentareProgramma (non capitolo, non missione)Art. 21, co. 2
Missioni dello Stato34Art. 21
Titoli delle entrate4Art. 25, co. 1, lett. a)
Fasi dell'entrata4: accertamento, riscossione, versamento + previsioneArtt. 22-23
Fasi della spesa4: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamentoArt. 34
Perenzione spese correnti2 anniArt. 34-bis, co. 2
Perenzione trasferimenti PA3 anniArt. 34-bis, co. 2
Fondo spese obbligatorieMax 3% delle speseArt. 26
Fondo spese impreviste2% delle spese correntiArt. 28
Sanzione mancata stima flussi cassa5% retribuzione di risultatoArt. 46, co. 2
Sanzione mancata comunicazione dati2%-7% retribuzione di risultatoArt. 49
Relazione Corte dei Conti copertureOgni 4 mesiArt. 17, co. 9
Parere Camere su clausola salvaguardia7 giorniArt. 17, co. 12-bis
Elenco ISTAT PAEntro 30 settembreArt. 1, co. 3
Art. 81 — indebitamentoMaggioranza assolutaArt. 81, co. 2 Cost.
Tabella A = parte correnteTab. B = conto capitaleArt. 18
DPB alla Commissione UE15 ottobreArt. 9, co. 1-bis
Invio conti Ministeri alla RGS30 aprileArt. 37
Rendiconto alla Corte dei Conti31 maggioArt. 37, co. 2
MEF riferisce post-Consiglio UEEntro 15 giorniArt. 9, co. 3
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11 I 20 trabocchetti piu frequenti nei quiz RIPAM

#TrabocchettoRisposta sbagliataRisposta correttaArt.
1DEF e NADEF vigenti?SiNO — DFP e DPFP dal 2025Art. 7, 10
2DFP ha 3 sezioni?3 sezioni2 sezioni (PNR abolito)Art. 10
3DPFP entro 27 settembre?27/92 ottobreArt. 10-bis
4Sostituto NADEF = PSB?PSBDPFP (PSB è quinquennale UE)Ris. parl.
5Art. 81 = pareggio?PareggioEquilibrio (tiene conto del ciclo)Art. 81 Cost.
6Unità di voto = Missione?MissioneProgrammaArt. 21 c.2
7Spese correnti con entrate c/capitale?AmmessoVIETATOArt. 17 c.1
8Tabella A = c/capitale?c/capitaleCorrente (B = c/capitale)Art. 18
9Es. provvisorio 6 mesi?6 mesiMax 4 mesi, solo per leggeArt. 32
10Competenza potenziata = nascita?NascitaScadenza dell'obbligazioneD.Lgs. 118
11CdC controlla merito?MeritoLegittimità e regolaritàArt. 100 Cost.
12Residui perenti = debiti estinti?EstintiObbligazione permane, residuo cancellatoArt. 27
13Clausola salvaguardia discrezionale?DiscrezionaleAutomatica e obbligatoriaArt. 17 c.12
14Entrate al netto?Al nettoAl lordo (principio integrità)Art. 24
158x1000 come copertura?SiNO — vietatoArt. 17 c.1.1
16Maggiori entrate da crescita = nuove spese?SiNO — vanno a miglioramento saldiArt. 17 c.1-bis
17Fondo impreviste per stipendi stabili?SiNO — solo spese non continuativeArt. 28
18Programmi raccordati a COFOG 1° livello?1° livello2° livello (gruppi)Art. 21 c.2
19Sez. I LdB: norme di delega?SiNO — divieto assolutoArt. 21 c.1-quinquies
20DFP = DPEF?DPEFDFP (il DPEF era previgente)Art. 10
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Fonti: L. 196/2009 (testo vigente), L. Cost. 1/2012, D.Lgs. 118/2011, Reg. UE 2024/1263, Risoluzioni parlamentari 2024/2025. Dati verificati su fonti ufficiali MEF e Camera dei Deputati. Aggiornato ad aprile 2026.

I 20 Trabocchetti

N.TrabocchettoRisposta sbagliataRisposta correttaArticoloPerche' trappola
1Termine presentazione DFP15 settembre10 aprileArticolo 7, comma 2, lettera a)Il DFP sostituisce il DEF ma la scadenza resta il 10 aprile (art. 7, co. 2, lett. a). La confusione nasce dal termine del PSB che va alla UE in settembre.
2Composizione del DFPTre sezioniDue sezioniArticolo 10, comma 1Il vecchio DEF aveva 3 sezioni (incluso il PNR abolito), il nuovo DFP ne ha solo 2.
3Termine presentazione DPFP20 settembre2 ottobreArticolo 10-bis, comma 1La nota di aggiornamento (DPFP) ora si presenta il 2 ottobre anziché il 20 settembre.
4Documento per le riformePNR (Programma Nazionale di Riforma)PSB (Piano Strutturale di Bilancio)Articolo 9Il PNR non esiste più nella nuova governance 2024, sostituito dal PSB a medio termine.
5Unità di voto parlamentare per la spesaLe MissioniI ProgrammiArticolo 21, comma 2Si tende a confondere la finalità (Missione) con l'oggetto del voto (Programma).
6Responsabilità del ProgrammaAffidata a più centri di responsabilitàAffidata a un unico centro di responsabilitàArticolo 21, comma 2Nonostante più amministrazioni concorrano, la responsabilità deve essere univoca.
7Raccordo Programmi-COFOGRaccordo al primo livello COFOGRaccordo al secondo livello COFOGArticolo 21, comma 2La legge specifica il secondo livello (gruppi) e non il primo (divisioni).
8Contenuto della Legge di StabilitàPuò contenere norme di delegaNon può contenere norme di delegaArticolo 11, comma 3Divieto assoluto di inserire carattere ordinamentale o delega nel disegno di legge.
9Copertura oneri correnti con entrate in conto capitaleSempre ammessaSempre esclusaArticolo 17, comma 1, lettera c)Principio di sana gestione: non si finanzia spesa corrente con alienazioni (capitale).
10Utilizzo extra-gettitoUtilizzabile per coprire nuove speseFinalizzato al miglioramento dei saldiArticolo 17, comma 1-bisLe maggiori entrate correnti non possono finanziare nuove spese per legge.
11Esercizio provvisorioConcesso per 6 mesiMassimo 4 mesiArticolo 32, comma 1Termine perentorio non confondibile con la proroga amministrativa.
12Data presentazione Assestamento31 ottobre30 giugnoArticolo 33, comma 1Viene spesso confuso con i termini di variazione tardiva (ottobre).
13Definizione Residui PassiviSomme riscosse ma non versateSomme impegnate ma non pagateArticolo 36, comma 2, lettera b)Confusione tra residui attivi (entrate) e passivi (spese).
14Clausola di salvaguardiaEventuale e discrezionaleEffettiva e automaticaArticolo 17, comma 12La legge richiede automatismo nella riduzione spese/aumento entrate.
15Rapporto sulla spesa (Spending Review)AnnualeOgni tre anniArticolo 41, comma 1Le relazioni dei singoli ministri sono annuali (giugno), il Rapporto generale è triennale.
16Budget dei costiDocumento autonomo separato dal BilancioContenuto in ciascuno stato di previsioneArticolo 21, comma 11, lettera f)È un elemento informativo integrato e non più un allegato esterno.
17Fondi speciali (Tabelle A e B)Possono avere accantonamenti negativiEliminati accantonamenti negativiArticolo 18, comma 1La nuova legge 196 non prevede più il saldo tra positivi e negativi come la 468.
18Termine ricognizione Amministrazioni Publiche (ISTAT)31 dicembre30 settembreArticolo 1, comma 3Data fondamentale per definire il perimetro di consolidamento dei conti.
19Rimodulazione 'Fattori Legislativi'Sempre possibile con DMPossibile con il disegno di legge di bilancioArticolo 23, comma 3Richiede un atto di rango primario (Legge Bilancio) e non semplice decreto.
20Rapporti con UE e linee guidaIl MEF riferisce entro 30 giorniIl MEF riferisce entro 15 giorniArticolo 9, comma 3Termine molto breve per il coinvolgimento parlamentare post-Consiglio Europeo.