RIPAM 3997

Legislazione Sociale

L. 68/1999

Collocamento Mirato dei Disabili

Diritto al lavoro dei disabili: beneficiari, quote d'obbligo, convenzioni

In vigore dal 18 gennaio 2000 3 articoli chiave

Sintesi per il Concorso

Articoli Chiave - Approfondimenti

Art. 1-2

Finalità e beneficiari

Collocamento mirato: valutare capacità e attitudini, non solo avviare

La finalità (art. 1 c. 1)

La legge promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Supera l'avviamento numerico "cieco" della L. 482/1968.

I destinatari

  • persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per l'invalidità civile;
  • invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, accertato dall'INAIL;
  • persone non vedenti o sordomute;
  • invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio.

Il collocamento mirato (art. 2)

È l'insieme di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, analizzando posti di lavoro, forme di sostegno e azioni positive, e risolvendo i problemi connessi agli ambienti e agli strumenti.

Domande frequenti nei Quiz
  • Qual è la soglia per gli invalidi civili? Riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
  • E per gli invalidi del lavoro? Grado superiore al 33%, accertato dall'INAIL
  • Cosa distingue il collocamento mirato dal vecchio collocamento obbligatorio? La valutazione di capacità e attitudini invece dell'avviamento numerico
Da Ricordare
  • 45% e 33% sono due soglie diverse per due categorie diverse
  • Nessuna delle due coincide con il 33% che definisce l'invalido civile nella L. 118/1971
Art. 3

Quote di riserva

1 lavoratore da 15 a 35, 2 da 36 a 50, 7% oltre i 50

La scala delle assunzioni obbligatorie

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori delle categorie protette nella seguente misura:

  • a) 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Regole speciali

  • partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni senza scopo di lucro della solidarietà sociale, assistenza e riabilitazione: la quota si computa solo sul personale tecnico-esecutivo e con funzioni amministrative;
  • servizi di polizia e protezione civile: il collocamento è previsto nei soli servizi amministrativi;
  • gli obblighi sono sospesi per le imprese in CIGS, in procedura di mobilità e nelle altre situazioni di crisi, in proporzione all'attività sospesa e per il singolo ambito provinciale.
Domande frequenti nei Quiz
  • Quanti lavoratori deve assumere un datore con 40 dipendenti? Due (fascia 36-50)
  • Da quale soglia si applica la percentuale del 7%? Oltre i 50 dipendenti
  • La legge si applica anche ai datori pubblici? Sì, pubblici e privati
  • Gli obblighi possono essere sospesi? Sì, per CIGS, mobilità e altre situazioni di crisi
Da Ricordare
  • La scala è a scaglioni: 1 - 2 - 7%, non una percentuale su tutte le fasce
  • Applicare il 7% sotto i 50 dipendenti è l'errore che i distrattori sfruttano
Art. 11 e 18

Convenzioni e altre categorie protette

Programmi di inserimento personalizzati e la quota dell'1%

Convenzioni (art. 11)

Gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni che determinano un programma per il conseguimento degli obiettivi occupazionali. La convenzione stabilisce tempi e modalità delle assunzioni, fra cui:

  • facoltà di scelta nominativa;
  • tirocini con finalità formative o di orientamento;
  • assunzione con contratto a termine;
  • periodi di prova più ampi di quelli del contratto collettivo, purché l'esito negativo riferibile alla menomazione non costituisca motivo di risoluzione.

La quota dell'1% (art. 18 c. 2)

In attesa di una disciplina organica, è attribuita una quota di riserva pari a un punto percentuale, sui datori pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, in favore di:

  • orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio;
  • coniugi e figli di grandi invalidi per le stesse cause;
  • profughi italiani rimpatriati.

I soggetti già assunti in base al previgente collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche in eccedenza rispetto alle aliquote, e computati ai fini dell'obbligo (c. 1).

Domande frequenti nei Quiz
  • Cosa può prevedere una convenzione ex art. 11? Scelta nominativa, tirocini, contratti a termine, periodi di prova più ampi
  • A chi spetta la quota dell'1%? Orfani e coniugi superstiti, familiari di grandi invalidi, profughi rimpatriati
  • Da quale soglia opera la quota dell'1%? Oltre i cinquanta dipendenti
Da Ricordare
  • La quota dell'1% è delle altre categorie protette: si affianca al 7%, non vi rientra
  • Nella convenzione l'esito negativo della prova legato alla menomazione non può risolvere il rapporto

RIPAM Studio - Preparazione Concorsi Pubblici

Telegram RIPAM: t.me/ripam3997studio | Telegram MIC: t.me/mic1800studio

Facebook: facebook.com/share/1DVTAWWmRg