L. 335/1995
Riforma Dini del Sistema Pensionistico
Sistema contributivo, Gestione separata, aliquote di computo, prescrizione dei contributi
Sintesi per il Concorso
Articoli Chiave - Approfondimenti
Aliquote di computo
33% per i dipendenti AGO, 20% per gli autonomi INPS
Le due aliquote
Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento.
Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS l'aliquota è fissata al 20 per cento.
A cosa serve
L'aliquota di computo è quella che alimenta il montante contributivo individuale nel sistema contributivo. Non va confusa con l'aliquota di finanziamento effettivamente versata, che può essere diversa.
Domande frequenti nei Quiz
- Qual è l'aliquota di computo per i dipendenti AGO? 33%
- E per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS? 20%
- L'aliquota di computo coincide con quella di finanziamento? No: serve a calcolare il montante, non è necessariamente quella versata
Da Ricordare
- 33 e 20: dipendenti e autonomi
- Sono aliquote di computo, stabili nel tempo, non le aliquote annuali della Gestione separata
Gestione separata INPS
Obbligo di iscrizione per autonomi, co.co.co. e incaricati alla vendita a domicilio
Chi è tenuto all'iscrizione
Dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti:
- chi esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli incaricati alla vendita a domicilio.
I caratteri della gestione
- nasce contributiva pura: la pensione si calcola interamente col metodo contributivo;
- per i collaboratori l'onere è ripartito fra committente (due terzi) e collaboratore (un terzo);
- copre in particolare i liberi professionisti privi di cassa previdenziale autonoma.
Domande frequenti nei Quiz
- Da quando decorre l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata? Dal 1° gennaio 1996
- Chi vi è iscritto? Lavoratori autonomi abituali, co.co.co., incaricati alla vendita a domicilio
- Come si ripartisce l'onere contributivo per i co.co.co.? Due terzi al committente, un terzo al collaboratore
- Con quale metodo si calcola la pensione? Contributivo puro
Da Ricordare
- La Gestione separata è figlia della riforma Dini e serve a coprire chi era scoperto
- 2/3 e 1/3: non è la ripartizione "in parti eguali" dell'art. 2115 c.c.
Prescrizione dei contributi
Dieci anni ridotti a cinque, salva la denuncia del lavoratore
I due termini
Le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono più essere versate decorsi:
- lett. a) — dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Dal 1° gennaio 1996 il termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- lett. b) — cinque anni per tutte le altre contribuzioni.
Effetto della prescrizione
Non si tratta solo di inesigibilità: il contributo prescritto non può più essere versato. È il limite oltre il quale il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) smette di proteggere il lavoratore. Rimedio residuo: la costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962.
Le deroghe per la PA
I commi 10-bis e 10-ter sospendono l'applicazione dei termini, fino al 31 dicembre 2026, per le gestioni esclusive e i fondi TFR/TFS dei dipendenti pubblici (periodi fino al 31 dicembre 2021) e per gli obblighi delle PA verso la Gestione separata sui compensi da collaborazione.
Domande frequenti nei Quiz
- Qual è il termine ordinario di prescrizione dei contributi pensionistici? Cinque anni, per riduzione del termine decennale
- Quando restano dieci anni? In caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti
- Il contributo prescritto può essere versato spontaneamente? No: la norma dice che non può più essere versato
- Quale rimedio resta al lavoratore? La costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962
Da Ricordare
- La struttura è dieci ridotti a cinque, non "cinque" secco
- La denuncia del lavoratore riporta il termine a dieci anni