RIPAM 3997

Previdenza Sociale

L. 222/1984

Invalidità Pensionabile e Inabilità

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità: presupposti, revisione, prestazioni privilegiate

In vigore dal 1 luglio 1984 3 articoli chiave

Sintesi per il Concorso

Articoli Chiave - Approfondimenti

Art. 1

Assegno ordinario di invalidità

Capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, prestazione triennale

Il presupposto sanitario

È invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

Il diritto sussiste anche se la riduzione preesisteva al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità (c. 2).

Durata e conferma (commi 7-8)

L'assegno è riconosciuto per tre anni ed è confermabile per periodi di pari durata su domanda del titolare. Dopo tre riconoscimenti consecutivi è confermato automaticamente, ferma la facoltà di revisione.

Non reversibile, ma trasformabile

  • c. 6: l'assegno non è reversibile ai superstiti; a questi spetta semmai la pensione di reversibilità secondo le regole ordinarie;
  • c. 10: al compimento dell'età per la vecchiaia l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti; l'importo non può essere inferiore all'assegno in godimento.
Domande frequenti nei Quiz
  • Qual è il presupposto sanitario dell'AOI? Capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini
  • Per quanto è riconosciuto? Tre anni, confermabile; automatico dopo tre riconoscimenti consecutivi
  • L'assegno è reversibile? No, ma si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età
Da Ricordare
  • Non reversibile e trasformabile sono due cose diverse: il distrattore le scambia
  • La riduzione preesistente non esclude il diritto se c'è stato aggravamento
Art. 2

Pensione ordinaria di inabilità

Assoluta e permanente impossibilità di qualsiasi attività lavorativa

Il presupposto sanitario

È inabile chi si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Le condizioni per la concessione (c. 2)

La concessione è subordinata alla cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, e alla rinuncia ai trattamenti di disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Misura (c. 3)

È costituita dall'importo dell'assegno di invalidità non integrato, più una maggiorazione che accredita l'anzianità contributiva mancante fino all'età pensionabile. In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva superiore a 40 anni. Se l'inabilità deriva da infortunio o malattia professionale con rendita INAIL, la maggiorazione spetta solo per l'eventuale eccedenza (c. 6).

Incompatibilità (c. 5)

È incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, in Italia o all'estero, e con le iscrizioni sopra indicate. Al verificarsi dell'incompatibilità la pensione è revocata e sostituita dall'assegno di invalidità, se ne ricorrono le condizioni.

La pensione di inabilità, a differenza dell'assegno, è reversibile ai superstiti.

Domande frequenti nei Quiz
  • Qual è il presupposto dell'inabilità? Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • Qual è il tetto della maggiorazione? Anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni
  • La pensione di inabilità è reversibile? Sì, a differenza dell'assegno di invalidità
  • Cosa accade se sopravviene un'incompatibilità? La pensione è revocata e sostituita dall'AOI
Da Ricordare
  • AOI: meno di un terzo, temporanea, compatibile col lavoro, non reversibile
  • Inabilità: qualsiasi attività, stabile, incompatibile col lavoro, reversibile
Art. 4, 6 e 9

Requisiti contributivi, prestazioni privilegiate e revisione

Cinque anni di cui tre nel quinquennio; revisione nei due sensi

Requisiti (art. 4)

Per entrambe le prestazioni serve il possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione: cinque anni di anzianità, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda. Per i lavoratori subordinati la norma li quantifica in 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali.

Prestazioni privilegiate (art. 6)

Assegno e pensione spettano anche in mancanza dei requisiti contributivi quando:

  • l'invalidità o l'inabilità risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio; e
  • dall'evento non derivi il diritto a rendita INAIL né ad altri trattamenti continuativi a carico dello Stato o di enti pubblici.

Revisione (art. 9)

  • l'INPS può disporre accertamenti sanitari; il rifiuto ingiustificato comporta la sospensione del pagamento (c. 4);
  • se l'inabile recupera parte della capacità entro i limiti dell'art. 1, la pensione è revocata e sostituita dall'assegno (c. 6);
  • se il titolare di assegno è riconosciuto inabile, gli è attribuita la pensione (c. 7);
  • la revisione può essere chiesta anche dall'interessato in caso di aggravamento documentato (c. 3).
Domande frequenti nei Quiz
  • Qual è il requisito contributivo? Cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente la domanda
  • Quando spettano le prestazioni senza requisiti contributivi? Se l'evento è in rapporto causale diretto con finalità di servizio e non dà diritto a rendita INAIL
  • Cosa comporta il rifiuto degli accertamenti? La sospensione del pagamento delle rate
  • La revisione opera solo in peggio? No: opera nei due sensi, da pensione ad assegno e viceversa
Da Ricordare
  • 5 anni di cui 3 nel quinquennio: il requisito è identico per assegno e pensione
  • Le prestazioni privilegiate sono l'unica ipotesi senza contributi

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