L. 222/1984
Invalidità Pensionabile e Inabilità
Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità: presupposti, revisione, prestazioni privilegiate
Sintesi per il Concorso
Articoli Chiave - Approfondimenti
Assegno ordinario di invalidità
Capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, prestazione triennale
Il presupposto sanitario
È invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Il diritto sussiste anche se la riduzione preesisteva al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità (c. 2).
Durata e conferma (commi 7-8)
L'assegno è riconosciuto per tre anni ed è confermabile per periodi di pari durata su domanda del titolare. Dopo tre riconoscimenti consecutivi è confermato automaticamente, ferma la facoltà di revisione.
Non reversibile, ma trasformabile
- c. 6: l'assegno non è reversibile ai superstiti; a questi spetta semmai la pensione di reversibilità secondo le regole ordinarie;
- c. 10: al compimento dell'età per la vecchiaia l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti; l'importo non può essere inferiore all'assegno in godimento.
Domande frequenti nei Quiz
- Qual è il presupposto sanitario dell'AOI? Capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini
- Per quanto è riconosciuto? Tre anni, confermabile; automatico dopo tre riconoscimenti consecutivi
- L'assegno è reversibile? No, ma si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età
Da Ricordare
- Non reversibile e trasformabile sono due cose diverse: il distrattore le scambia
- La riduzione preesistente non esclude il diritto se c'è stato aggravamento
Pensione ordinaria di inabilità
Assoluta e permanente impossibilità di qualsiasi attività lavorativa
Il presupposto sanitario
È inabile chi si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Le condizioni per la concessione (c. 2)
La concessione è subordinata alla cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, e alla rinuncia ai trattamenti di disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Misura (c. 3)
È costituita dall'importo dell'assegno di invalidità non integrato, più una maggiorazione che accredita l'anzianità contributiva mancante fino all'età pensionabile. In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva superiore a 40 anni. Se l'inabilità deriva da infortunio o malattia professionale con rendita INAIL, la maggiorazione spetta solo per l'eventuale eccedenza (c. 6).
Incompatibilità (c. 5)
È incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, in Italia o all'estero, e con le iscrizioni sopra indicate. Al verificarsi dell'incompatibilità la pensione è revocata e sostituita dall'assegno di invalidità, se ne ricorrono le condizioni.
La pensione di inabilità, a differenza dell'assegno, è reversibile ai superstiti.
Domande frequenti nei Quiz
- Qual è il presupposto dell'inabilità? Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
- Qual è il tetto della maggiorazione? Anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni
- La pensione di inabilità è reversibile? Sì, a differenza dell'assegno di invalidità
- Cosa accade se sopravviene un'incompatibilità? La pensione è revocata e sostituita dall'AOI
Da Ricordare
- AOI: meno di un terzo, temporanea, compatibile col lavoro, non reversibile
- Inabilità: qualsiasi attività, stabile, incompatibile col lavoro, reversibile
Requisiti contributivi, prestazioni privilegiate e revisione
Cinque anni di cui tre nel quinquennio; revisione nei due sensi
Requisiti (art. 4)
Per entrambe le prestazioni serve il possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione: cinque anni di anzianità, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda. Per i lavoratori subordinati la norma li quantifica in 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali.
Prestazioni privilegiate (art. 6)
Assegno e pensione spettano anche in mancanza dei requisiti contributivi quando:
- l'invalidità o l'inabilità risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio; e
- dall'evento non derivi il diritto a rendita INAIL né ad altri trattamenti continuativi a carico dello Stato o di enti pubblici.
Revisione (art. 9)
- l'INPS può disporre accertamenti sanitari; il rifiuto ingiustificato comporta la sospensione del pagamento (c. 4);
- se l'inabile recupera parte della capacità entro i limiti dell'art. 1, la pensione è revocata e sostituita dall'assegno (c. 6);
- se il titolare di assegno è riconosciuto inabile, gli è attribuita la pensione (c. 7);
- la revisione può essere chiesta anche dall'interessato in caso di aggravamento documentato (c. 3).
Domande frequenti nei Quiz
- Qual è il requisito contributivo? Cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente la domanda
- Quando spettano le prestazioni senza requisiti contributivi? Se l'evento è in rapporto causale diretto con finalità di servizio e non dà diritto a rendita INAIL
- Cosa comporta il rifiuto degli accertamenti? La sospensione del pagamento delle rate
- La revisione opera solo in peggio? No: opera nei due sensi, da pensione ad assegno e viceversa
Da Ricordare
- 5 anni di cui 3 nel quinquennio: il requisito è identico per assegno e pensione
- Le prestazioni privilegiate sono l'unica ipotesi senza contributi