RIPAM 3997

Diritto del Lavoro

D.Lgs. 81/2015

Disciplina dei Rapporti di Lavoro

Contratto a termine, collaborazioni organizzate dal committente, proroghe e rinnovi

In vigore dal 25 giugno 2015 3 articoli chiave

Sintesi per il Concorso

Articoli Chiave - Approfondimenti

Art. 2

Collaborazioni organizzate dal committente

Etero-organizzazione: si applica la disciplina del lavoro subordinato

La norma

Dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro:

  • prevalentemente personali;
  • continuative;
  • le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

La disposizione si applica anche quando le modalità di esecuzione sono organizzate mediante piattaforme, anche digitali.

Le esclusioni (comma 2)

  • collaborazioni con discipline specifiche negli accordi collettivi nazionali delle associazioni comparativamente più rappresentative;
  • professioni intellettuali per cui è necessaria l'iscrizione ad albi;
  • componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, collegi e commissioni;
  • collaborazioni per le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate.
Domande frequenti nei Quiz
  • Quali sono i tre requisiti dell'etero-organizzazione? Prestazione prevalentemente personale, continuativa, organizzata dal committente
  • Il lavoro tramite piattaforma digitale è escluso? No: il comma 1 lo include espressamente
  • Cosa comporta l'etero-organizzazione? L'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, non la conversione del contratto
Da Ricordare
  • Il requisito è organizzate dal committente, non eterodirette: è meno della subordinazione dell'art. 2094 c.c.
  • Si applica la disciplina del lavoro subordinato: il rapporto resta formalmente di collaborazione
Art. 19

Apposizione del termine e durata massima

12 mesi liberi, 24 con causale. Comma 5-bis: escluse le PA

La durata

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Può arrivare fino a ventiquattro mesi solo con almeno una di queste condizioni:

  • casi previsti dai contratti collettivi ex art. 51;
  • in assenza di previsioni collettive e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • sostituzione di altri lavoratori.

Superati i dodici mesi senza condizioni, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento (c. 1-bis).

La successione di contratti (c. 2)

La durata complessiva dei rapporti a termine fra gli stessi soggetti per mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione, non può superare i 24 mesi; si computano anche le missioni in somministrazione. Superato il limite, trasformazione a tempo indeterminato.

Forma scritta (c. 4)

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, da consegnare in copia entro 5 giorni lavorativi. Eccezione: rapporti fino a 12 giorni.

L'esclusione delle PA (c. 5-bis)

Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, cui continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima del D.L. 87/2018. Stessa esclusione per università private, istituti pubblici di ricerca e personale di insegnamento e ricerca.

Domande frequenti nei Quiz
  • Qual è la durata massima con causale? 24 mesi
  • Da quando decorre la trasformazione se si superano i 12 mesi senza condizioni? Dalla data di superamento del dodicesimo mese, non dall'inizio
  • Le causali del comma 1 si applicano alla PA? No: il comma 5-bis le esclude espressamente
  • Quando non serve la forma scritta? Per i rapporti di durata non superiore a 12 giorni
Da Ricordare
  • 12 / 24: liberi fino a dodici mesi, con causale fino a ventiquattro
  • Senza forma scritta cade il termine, non il contratto
  • Nella PA le causali non operano: vale l'art. 36 D.Lgs. 165/2001
Art. 21

Proroghe e rinnovi

4 proroghe in 24 mesi, stop & go 10/20 giorni

Proroghe e rinnovi (c. 01)

Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni dell'art. 19 c. 1. In caso di violazione, trasformazione a tempo indeterminato. Le attività stagionali possono essere prorogate e rinnovate anche senza condizioni.

Numero massimo di proroghe (c. 1)

La proroga richiede il consenso del lavoratore, è ammessa solo se la durata iniziale è inferiore a 24 mesi e per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi, a prescindere dal numero dei contratti. Alla quinta proroga il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Stop & go (c. 2)

  • riassunzione entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi;
  • riassunzione entro 20 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a 6 mesi.

In entrambi i casi il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato. Non si applica alle attività stagionali.

Domande frequenti nei Quiz
  • Quante proroghe sono ammesse? Massimo 4 nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti
  • Da quale proroga scatta la trasformazione? Dalla quinta
  • Quali sono i termini dello stop & go? 10 giorni per contratti fino a 6 mesi, 20 giorni oltre i 6 mesi
  • Nello stop & go quale contratto si trasforma? Il secondo
Da Ricordare
  • 4 proroghe / 24 mesi, non quattro per contratto
  • 10 e 20 giorni si misurano sulla durata del primo contratto
  • Le attività stagionali sono fuori da entrambi i limiti

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