D.Lgs. 148/2015
Integrazione Salariale (CIGO, CIGS, Fondi)
Tutela del reddito in costanza di rapporto: causali, durate, contribuzione addizionale
Sintesi per il Concorso
Articoli Chiave - Approfondimenti
Disposizioni comuni
80% della retribuzione, 30 giorni di anzianità, 24 mesi nel quinquennio mobile
Beneficiari (art. 1)
Lavoratori subordinati, apprendisti inclusi, con un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni presso l'unità produttiva.
Misura (art. 3)
Il trattamento ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, entro massimali rivalutati.
Durata massima complessiva (art. 4)
Per ciascuna unità produttiva, ordinario e straordinario non possono superare 24 mesi in un quinquennio mobile; il limite sale a 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e per i lapidei.
Contribuzione addizionale (art. 5)
A carico delle imprese che chiedono l'integrazione:
- 9% fino a 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre, fino a 104 settimane;
- 15% oltre le 104 settimane.
Dal 1° gennaio 2025 è prevista una contribuzione ridotta (6% e 9%) per i datori che non hanno fruito di trattamenti per almeno 24 mesi.
Contribuzione figurativa (art. 6)
I periodi di sospensione o riduzione sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia.
Domande frequenti nei Quiz
- Qual è la misura dell'integrazione salariale? 80% della retribuzione globale per le ore non prestate
- Quanta anzianità serve? 30 giorni di effettivo lavoro nell'unità produttiva
- Qual è la durata massima complessiva? 24 mesi nel quinquennio mobile, 30 per l'edilizia
- Come cresce la contribuzione addizionale? 9%, poi 12% oltre 52 settimane, poi 15% oltre 104
Da Ricordare
- 80% e 30 giorni: i due numeri d'ingresso
- Il quinquennio mobile è l'unità di misura della durata, non l'anno solare
CIGO: causali e durata
Eventi transitori e situazioni di mercato, 13 settimane prorogabili a 52
Causali (art. 11)
- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai lavoratori, comprese le intemperie stagionali;
- b) situazioni temporanee di mercato.
Durata (art. 12)
- massimo 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane;
- fruite 52 settimane consecutive, una nuova domanda per la stessa unità produttiva richiede il decorso di almeno 52 settimane di normale attività;
- periodi non consecutivi: massimo 52 settimane in un biennio mobile.
Procedura
Informazione e consultazione sindacale, poi domanda telematica all'INPS, cui spetta la concessione. Per gli eventi oggettivamente non evitabili con sospensione superiore a sedici ore settimanali si procede a esame congiunto su richiesta, da presentare entro tre giorni.
Domande frequenti nei Quiz
- Quali sono le due causali della CIGO? Eventi transitori non imputabili e situazioni temporanee di mercato
- Qual è la durata massima continuativa? 13 settimane, prorogabili fino a 52
- Dopo 52 settimane consecutive quando si può ripresentare domanda? Dopo almeno 52 settimane di normale attività
- Chi concede la CIGO? L'INPS
Da Ricordare
- 13 → 52: la sequenza della CIGO
- Le intemperie stagionali stanno nella causale a), non in una causale autonoma
CIGS: campo di applicazione e causali
Dal 2022 il criterio è la media di oltre 15 dipendenti per i datori non coperti dai fondi
Il campo di applicazione è cambiato nel 2022
I commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 — imprese industriali con più di quindici dipendenti, commercio e agenzie di viaggio con più di cinquanta — si applicano ai trattamenti fino al 31 dicembre 2021 (c. 3-quater).
Per i periodi dal 1° gennaio 2022 vale il comma 3-bis: la disciplina della CIGS si applica ai datori di lavoro non coperti dai fondi di solidarietà che nel semestre precedente la domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.
A prescindere dal numero dei dipendenti: imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, partiti e movimenti politici iscritti nel registro.
Causali (art. 21)
- a) riorganizzazione aziendale;
- b) crisi aziendale, con programma contenente un piano di risanamento;
- c) contratto di solidarietà: riduzione concordata dell'orario per evitare esuberi. La riduzione media oraria non può superare l'80% (contratti dal 1° gennaio 2022) e quella complessiva per ciascun lavoratore il 90% dell'intero periodo.
Durata (art. 22)
Riorganizzazione: 24 mesi anche continuativi nel quinquennio mobile. Crisi: 12 mesi. Solidarietà: fino a 36 mesi.
L'impresa non può chiedere la CIGS per unità produttive per cui ha già chiesto, per gli stessi periodi e causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.
Domande frequenti nei Quiz
- Qual è oggi il criterio dimensionale della CIGS? Media di oltre 15 dipendenti nel semestre, per i datori non coperti dai fondi (dal 2022)
- Quali sono le tre causali della CIGS? Riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà
- Qual è la durata per la causale di crisi? 12 mesi
- Si possono cumulare CIGO e CIGS sugli stessi periodi e causali? No
Da Ricordare
- La soglia dei 50 dipendenti per il commercio vale per i trattamenti fino al 2021: non è più il discrimine attuale
- 24 / 12 / 36: riorganizzazione, crisi, solidarietà